Gazzetta n. 263 del 11 novembre 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 novembre 2011
Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il giorno 4 novembre 2011 nel territorio delle regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 5, comma 1, e 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visti gli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Considerato che il giorno 4 novembre 2011 il territorio delle regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta e' stato colpito da un'eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da diffuse e copiose precipitazioni di particolare intensita' tali da causare l'esondazione di corsi d'acqua, con conseguenti allagamenti di centri abitati, movimenti franosi e fenomeni di dissesto idraulico;
Considerato che detti eventi hanno provocato gravi danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati ed ai beni mobili, nonche' l'interruzione di collegamenti viari e ferroviari, determinando disagi alla popolazione interessata ed una grave compromissione delle attivita' commerciali, industriali ed agricole delle zone interessate;
Considerato che i summenzionati eventi hanno determinato la perdita di vite umane, numerosi feriti e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;
Considerato, inoltre, che detti fenomeni meteorologici hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumita';
Considerato, altresi', che detti eventi, per intensita' ed estensione, devono essere immediatamente fronteggiati con mezzi e poteri straordinari e che pertanto ricorre l'assoluta necessita' di coinvolgere le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
D'intesa con i Presidenti delle Regioni interessate;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, in considerazione di quanto espresso in premessa, e' disposto il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il giorno 4 novembre 2011 nel territorio delle regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta.
2. Al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' attribuito l'incarico di Commissario delegato per l'adozione di ogni indispensabile provvedimento e per assicurare ogni forma di assistenza e di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate, nonche' ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2011

Il Presidente: Berlusconi
 
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