Gazzetta n. 264 del 12 novembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 20 ottobre 2011 |
Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, per i dipendenti della societa' Tributi Italia SpA. (Decreto n. 62341). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Visto l'art. 1, comma 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009; Visti gli accordi in sede di conferenza Stato regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011; Visto il decreto n. 55251 del 8 novembre 2010 con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 marzo 2010, per il periodo dal 15 marzo 2010 al 14 marzo 2011, in favore di un numero massimo di 571 lavoratori, della societa' Tributi Italia Spa, cosi' suddivisi: Lombardia - 14 lavoratori; Piemonte - 7 lavoratori; Calabria - 9 lavoratori; Puglia - 199 lavoratori; Liguria - 94 lavoratori; Veneto - 1 lavoratore; Emilia Romagna - 5 lavoratori; Marche - 2 lavoratori; Lazio - 56 lavoratori; Abruzzo - 1 lavoratore; Campania - 53 lavoratori; Basilicata - 26 lavoratori; Sicilia - 71 lavoratori; Sardegna - 33 lavoratori; Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 16 marzo 2011, relativo alla societa' Tributi Italia Spa, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa; Visti gli assensi delle regioni Lombardia (19 aprile 2011), Piemonte (31 marzo 2011), Calabria (8 agosto 2011), Puglia (29 marzo 2011), Liguria (23 marzo 2011), Veneto (25 marzo 2011), Emilia Romagna (24 marzo 2011), Lazio (8 aprile 2011), Campania (29 marzo 2011), Basilicata (18 maggio 2011), Sicilia (14 giugno 2011) e Sardegna (26 aprile 2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Tributi Italia Spa, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Tributi Italia Spa; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' autorizzata, per il periodo dal 15 marzo 2011 al 30 giugno 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 16 marzo 2011, in favore di un numero massimo di 470 lavoratori della societa' Tributi Italia Spa, cosi' suddivisi: Lombardia - 8 lavoratori; Piemonte - 6 lavoratori; Calabria - 6 lavoratori; Puglia - 164 lavoratori; Liguria - 74 lavoratori; Veneto - 1 lavoratore; Emilia Romagna - 3 lavoratori; Lazio - 56 lavoratori; Campania - 40 lavoratori; Basilicata - 27 lavoratori; Sicilia - 70 lavoratori; Sardegna - 15 lavoratori. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il periodo dal 15 marzo 2011 al 30 giugno 2011. Sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 2.476.350,10. Pagamento diretto: SI. Matricola INPS: 3415362792-01. |
| Art. 2
L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 2.476.350,10, e' posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2. |
| Art. 3
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 ottobre 2011
p. il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Il Sottosegretario delegato Bellotti Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
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