Gazzetta n. 264 del 12 novembre 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 novembre 2011
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3975).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011, con il quale e' stato prorogato, fino al 30 aprile 2012, lo stato di emergenza in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino nonche' l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868 del 21 aprile 2010 e successive modificazioni;
Visti l'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed in particolare il comma 2, in cui e' previsto che per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione e programmate nella regione Sardegna, continuano ad applicarsi le disposizioni previste nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, l'art. 20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, nonche' le note del 29 aprile e del 5 ottobre 2011 della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010» e successive modifiche ed integrazioni, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3960 del 17 agosto 2011, con la quale il Prefetto di Verona e' stato nominato Commissario delegato per il superamento della situazione emergenziale in rassegna in sostituzione del Presidente della regione Veneto, nonche' la nota del 20 settembre 2011 del Presidente della regione Veneto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della Regione siciliana e nominato il Presidente della medesima Regione Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3865 del 15 aprile 2010 con cui, nell'ambito delle iniziative da porre in essere nell'area del territorio Nebroideo ad elevato rischio sismico ed idrogeologico, il Sindaco del comune di Tortorici in provincia di Messina e' stato autorizzato a realizzare un elisuperficie abilitata al volo notturno;
Vista la nota del 20 settembre 2011, con cui il Sindaco di Tortorici comunica che con delibera n. 212 del 15 settembre 2011 e' stato approvato il progetto esecutivo con una spesa complessiva di euro 700.000,00;
Ravvisata la necessita' di assicurare la realizzazione della sopra citata elisuperfice per assicurare un supporto logistico da destinare alle attivita' di soccorso alla popolazione e per la prevenzione dei rischi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, con il quale e' stato dichiarato, fino al 30 ottobre 2010, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina, prorogato, da ultimo, fino al 31 ottobre 2012;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e n. 3825 del 27 novembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, con il quale e' stato dichiarato, fino al 28 febbraio 2011, lo stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della Provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2011 con cui il sopra citato stato d'emergenza e' stato prorogato fino al 29 febbraio 2012;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3865 del 15 aprile 2010 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito dei gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010, nonche' per le eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della medesima provincia», nonche' l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 e successive modificazioni, con cui, tra l'altro, il Commissario straordinario della regione Siciliana, nominato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e' stato nominato soggetto attuatore del Commissario delegato-Presidente della Regione siciliana;
Vista la nota del 7 ottobre 2011 del Presidente della Regione siciliana - Commissario delegato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonche' il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 ottobre 2011, con cui il sopra citato stato d'emergenza, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;
Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa nonche' per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», l'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011, le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, n. 3934 e n. 3935 del 21 aprile 2011, n. 3947 del 16 giugno 2011, n. 3948 del 20 giugno 2011, articoli 4 e 7, n. 3951 del 12 luglio 2011, n. 3954 del 22 luglio 2011, art. 5, n. 3955 del 26 luglio 2011, n. 3956 del 26 luglio 2011, n. 3958 del 10 agosto 2011, n. 3962 del 6 settembre 2011, n. 3965 del 21 settembre 2011, n. 3966 del 30 settembre 2011, n. 3969 del 13 ottobre 2011, art. 3, n. 3970 del 21 ottobre 2011 e la nota del 3 novembre 2011 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Al soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 3, lettera e), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3868 del 21 aprile 2010, in relazione all'espletamento delle attivita' per gli interventi ancora in corso per il definitivo superamento della situazione di emergenza conseguente alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino, e' attribuita, a decorrere dal 1° ottobre 2011 e fino al 30 aprile 2012, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ed all'art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, una speciale indennita' operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile al 30% del trattamento economico lordo e commisurata ai giorni di effettivo impiego.
2. I relativi oneri, quantificati nel limite massimo complessivo di euro 20.752,55, gravano sulle risorse di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868 del 21 aprile 2010.
 
Art. 2

1. Dopo il comma 2 dell'art. 20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 e' aggiunto il seguente: «3. Per far fronte alle iniziative di cui al comma 1 e' stanziata la somma di euro 4.020.000,00 a valere sulle disponibilita' in conto residui del capitolo 7503 PG.01 dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare per l'anno finanziario 2011 - Programma 18.12, nonche' la somma di euro 162.914,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del medesimo Dicastero per l'esercizio finanziario 2011 capitolo 7510 - Programma 18.9.».
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite al Fondo della protezione civile e gestite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in regime di contabilita' ordinaria.
 
Art. 3

1. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3931 del 7 aprile 2011, dopo le parole: «nell'ambito del Comitato di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «e, in caso di intervenuta cessazione, sono sostituiti, con le modalita' gia' previste per l'individuazione dei componenti dei predetti soppressi Comitati, da altre analoghe professionalita' senza nuovi ulteriori oneri a carico del Fondo di protezione civile».
 
Art. 4

1. Al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3960 del 17 agosto 2011, in relazione ai compiti conferiti, e' riconosciuto un compenso mensile pari al 30% della retribuzione mensile in godimento, quantificato in euro 3.600,00 lordo.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati fino al 31 ottobre 2012, in euro 43.200,00, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 1-bis, lettera a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 che presenta le necessarie disponibilita'.
 
Art. 5

1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887 del 9 luglio 2010, e' aggiunta la seguente lettera: «n) legge regionale Sicilia 12 luglio 2011, n. 12, che recepisce, integrandone i contenuti, il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».
 
Art. 6

1. Per assicurare la realizzazione dell'elisuperfice nel comune di Tortorici, in provincia di Messina, di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3865 del 15 aprile 2010, quantificata in euro 530.000,00, si provvede:
a) quanto a euro 330.000,00 con oneri posti a carico del Fondo della protezione civile;
b) quanto a euro 200.000,00 con oneri posti a carico del bilancio del comune di Tortorici.
 
Art. 7

1. Al comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 le parole: «dieci unita'» sono sostituite dalle seguenti: «venti unita'».
 
Art. 8

1. Tenuto conto del protrarsi delle attivita' connesse allo stato di emergenza umanitaria relativo all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, il periodo di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3910 del 4 dicembre 2010 e' prorogato fino al termine dello stato di emergenza.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati fino al 31 dicembre 2012 in euro 3.225.000, si provvede a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3965 del 21 settembre 2011.
 
Art. 9

1. Al comma 13 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni le parole: «del direttore della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «del dott. Marco Lupo».
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 7 novembre 2011

Il Presidente: Berlusconi
 
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