Gazzetta n. 265 del 14 novembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 26 ottobre 2011
Riconoscimento, alla sig.ra Ritter Prescille, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza della sig.ra Ritter Priscille, nata a Freiburg (Germania) il 22 ottobre 1982, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale tedesco di «servizio sociale» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Assistente sociale»;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ''ordinamenti''»;
Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;
Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico «Diplom Sozialpadagogin (FH)» conseguito presso la «Fachhochschule Regensburg», in data 15 gennaio 2007;
Preso atto che ha dimostrato collaborazione professionale;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di' servizi nella seduta del 23 giugno 2011;
Visto il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato;
Ritenuto che la formazione accademica e l'esperienza di volontariato hanno favorito una cultura operativa centrata prevalentemente sul couseling piu' che sulla relazione di Servizio sociale, per tali motivi non e' possibile accogliere la domanda per la sezione A; in quanto le differenze tra la formazione, richiesta all'assistente sociale in Italia e quella di cui e' in possesso la sig.ra Ritter sono tali che non e' possibile superarle nemmeno con l'applicazione di misure compensativa;
Ritenuto altresi' che la domanda possa essere accolta per la sez. B con applicazione di una misura compensativa consistente in un esame scritto e orale oppure, a scelta della richiedente in un tirocinio;

Decreta:

Alla sig.ra Ritter Priscille, nata a Freiburg (Germania) il 22 ottobre 1982, cittadina tedesca, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Assistenti sociali» sezione B e l'esercizio della professione in Italia.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 (sei) mesi;
La prova attitudinale ove oggetto di scelta della richiedente vertera' sulle seguenti materie:
1) teoria, metodi e tecniche di Servizio sociale;
2) principi e fondamenti del servizio sociale.
Le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del seguente decreto.
Roma, 26 ottobre 2011

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sez. B.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale
 
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