Gazzetta n. 265 del 14 novembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 26 ottobre 2011 |
Riconoscimento, alla sig.ra Meier Kirsch Maria Carolina Josepha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza della sig.ra Meier Kirsch Maria Carolina Josepha, nata a Winterthur (Svizzera) il 18 febbraio 1957, cittadina svizzera, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Soziale Arbeit», conseguito in Svizzera ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Assistente Sociale»in Italia ; Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364 contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo di Diploma cantonale di Educatrice sociale dipl. SSS (Scuola di specializzazione superiore), conseguito presso la Scuola femminile della citta' di Berna' in data 25 marzo 1983 e che ha inoltre frequentato un corso post diploma comprensivo di un percorso di lavoro pratico; Considerato che il percorso seguito dalla sig.ra Meier corrisponde alla formazione prevista dall'art. 11, lett. d) e che quindi la formazione seguita dall'istante e' paragonabile a quella di «altro istituto che impartisca una formazione di livello equivalente»; Viste le conformi determinazione della Conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata; Considerato che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attivita' di assistente sociale sez. B in Italia e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;
Decreta:
Alla sig.ra Meier Kirsch Maria Carolina Josepha, nata a Winterthur (Svizzera) il 18 febbraio 1957, cittadina svizzera, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «Assistenti sociali» sez. B e l'esercizio della professione in Italia. Il riconoscimento e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale, (scritta e orale), oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 (sei) mesi; La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana sulle seguenti materie (scritte e orali): 1) metodologie e tecniche del servizio sociale e legislazione sociale, oppure in un tirocinio di 6 mesi (sei). La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Assistenti sociali sez B. La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda. Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. Roma, 26 ottobre 2011
Il direttore generale: Saragnano |
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