Gazzetta n. 265 del 14 novembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 ottobre 2011
Attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di giochi pubblici.


IL DIRETTORE GENERALE
dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 che all'articolo 2, comma 3, ha tra l'altro previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, emana, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro introdurre nuovi giochi, variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, rivisitare la misura del prelievo erariale unico;
Considerata, pertanto, la natura meramente esemplificativa ma non esaustiva dell'elencazione contenuta nel predetto articolo 2, comma 3, come si evince dal tenore letterale della disposizione medesima (....tutte le disposizioni....utili...... potendo tra l'altro.... );

Decreta:

Art. 1
Maggiori entrate

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il presente decreto individua gli interventi in materia di giochi pubblici utili per assicurare le maggiori entrate previste dalla norma.
2. Con successivi provvedimenti sono previste le disposizioni di dettaglio per la concreta applicazione delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.
 
Art. 2
Nuove modalita' di gioco del Lotto

1. Al fine di ottimizzare l'offerta dei giochi pubblici con vincita in denaro, con successivo decreto direttoriale, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, in attesa di una piu' ampia revisione della relativa regolamentazione, e' disciplinata la modalita' di raccolta a distanza del gioco del Lotto e del gioco 10 & Lotto nelle ore di chiusura delle rivendite di tabacchi.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, con successivo decreto direttoriale da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, al gioco 10 & Lotto sono apportate modifiche concernenti i seguenti punti:
a) orario di raccolta del gioco;
b) importo delle giocate;
c) numero dei concorsi giocabili in abbonamento.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, con successivo decreto direttoriale da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, al gioco del Lotto sono apportate innovazioni concernenti i seguenti punti:
a) introduzione nuove sorti;
b) incremento del pay-out;
c) variazione in aumento delle frequenze di vincita mediante estrazione di piu' numeri, ovvero numeri extra;
d) revisione grafica del modulo di partecipazione al gioco;
e) indizione di «Concorsi speciali a tema», in concomitanza con particolari eventi o festivita' di rilievo nazionale.
 
Art. 3
Nuove modalita' dei giochi numerici
a totalizzatore nazionale

1. Entro il 31 dicembre 2012, e' avviata la raccolta di un gioco numerico, in ambito comunitario, tramite il concessionario dei Giochi numerici nazionali. Con successivo decreto direttoriale sono disciplinati, in analogia a quanto previsto per il gioco enalotto, la cadenza periodica, le quote di pay-out ed il prelievo erariale.
2. Al fine di ottimizzare l'offerta dei giochi pubblici con vincita in denaro, in attesa di una piu' ampia revisione della relativa regolamentazione, con successivo decreto direttoriale da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, al gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato «Vinci per la vita-Win for life» sono apportate modifiche concernenti i seguenti punti:
a) orario di raccolta del gioco;
b) importo delle giocate;
c) numero dei concorsi giocabili in abbonamento.
 
Art. 4
Introduzione di nuovi giochi

1. Entro il 31 marzo 2012 viene avviata la gara per l'affidamento della concessione relativa ai giochi di sorte legati al consumo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera p) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
 
Art. 5
Variazione della misura del prelievo erariale unico

1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' variata come segue:
a) a decorrere dal 1° gennaio 2012 si applica un prelievo del 4 per cento sull'ammontare delle somme giocate e una addizionale pari al 6 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 500;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma l'addizionale sulle vincite eccedenti l'importo di 500 euro, il prelievo sull'ammontare delle somme giocate e' del 4,5 per cento.
2. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' variata come segue:
a) a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, al fine di consentire i necessari adeguamenti tecnologici dei suddetti apparecchi, necessari per dare attuazione alla variazione della quota destinata alle vincite di cui alla successiva lettera b), si applica un prelievo dell'11,80 per cento sull'ammontare delle somme giocate;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2013 la percentuale destinata alle vincite (pay-out) e' fissata in misura non inferiore al 74 per cento e, per gli anni 2013 e 2014, si applica un prelievo del 12,70 per cento sull'ammontare delle somme giocate;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2015, il prelievo sulla raccolta di gioco e' fissato nella misura del 13 per cento delle somme giocate.
3. I prelievi sulle vincite di cui al comma 1 sono trattenuti all'atto del pagamento delle stesse e sono versati dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Con successivo decreto direttoriale sono previste disposizioni attuative per l'applicazione del presente comma, anche al fine di stabilire procedure e modalita' di controllo e verifica degli adempimenti.
 
Art. 6
Altre disposizioni utili al fine
di assicurare maggiori entrate

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e' dovuto un diritto pari al 6 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 500, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza:
a) Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita - Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea;
b) Enalotto, Superstar.
2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera a) e' trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera b), e' trattenuto dal concessionario all'atto del pagamento della vincita e:
a) nella misura del 90 per cento e' versato all'erario, unitamente al primo versamento utile della quota della relativa raccolta;
b) nella misura del 10 per cento e' destinato ad un fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell'enalotto. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma.
Il presente decreto e' inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 ottobre 2011

Il direttore generale: Ferrara

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 10 Economia e finanze, foglio n. 304
 
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