Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 19 ottobre 2011, n. 185
Attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che delega il Governo ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, recante ratifica ed esecuzione del Trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica;
Vista la legge 2 agosto 2008, n. 130, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunita' europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007;
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente impiego pacifico dell'energia nucleare, modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla legge 19 dicembre 1969, n. 1008, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 20 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 5 aprile 1979;
Vista la legge 7 agosto 1982, n. 704, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato e integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, e dal decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti;
Vista la legge del 19 gennaio 1998, n. 10, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza nucleare della IAEA, fatta a Vienna il 20 settembre 1994;
Vista la legge 16 dicembre 2005, n. 282, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2006, concernente linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 dicembre 1970, n. 1450, recante regolamento per il riconoscimento dell'idoneita' all'esercizio tecnico degli impianti nucleari;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, concernente disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia, ed in particolare l'articolo 29, con il quale e' stata istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010, recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2010;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Considerata la necessita' di recepire la direttiva 2009/71/Euratom, al fine di mantenere e promuovere il continuo miglioramento della sicurezza nucleare e della relativa regolamentazione delle attivita' nucleari in atto derivanti dal pregresso programma nucleare, riguardanti la disattivazione o la gestione degli impianti nucleari, la gestione dei rifiuti radioattivi associati a tali impianti, l'esercizio dei reattori di ricerca attualmente operanti sul territorio nazionale e le strutture di stoccaggio del combustibile irraggiato, nonche' la loro successiva disattivazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 22 settembre 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 ottobre 2011;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

1. Il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari.».
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «non diversamente disposto» sono inserite le seguenti: «e fatte salve le definizioni di cui al comma 1-bis»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) sicurezza nucleare: il conseguimento di adeguate condizioni di esercizio, la prevenzione di incidenti e l'attenuazione delle loro conseguenze, al fine di assicurare la protezione dei lavoratori e della popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari;
b) autorizzazione: documento avente valore legale rilasciato dall'autorita' preposta per conferire la responsabilita' in materia di localizzazione, progettazione, costruzione, messa in funzione ed esercizio o disattivazione di un impianto nucleare, ai sensi del presente decreto e successive modificazioni;
c) titolare dell'autorizzazione: la persona fisica o giuridica avente la responsabilita' generale di un impianto nucleare come specificato nell'autorizzazione.».
3. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, alinea, le parole: «le seguenti definizioni» sono sostituite dalle seguenti: «le seguenti ulteriori definizioni».
4. Dopo il Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' inserito il seguente:

«Capo VII-bis
Sicurezza nucleare degli impianti nucleari

Art. 58-bis (Titolari delle autorizzazioni). - 1. Il titolare di una autorizzazione deve essere in possesso delle capacita' tecniche e professionali previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla sicurezza nucleare, e allo stesso compete la responsabilita' primaria per la sicurezza degli impianti nucleari. Tale responsabilita' non puo' essere delegata.
2. Il titolare dell'autorizzazione e' obbligato, in conformita' ai criteri definiti dall'Agenzia per la sicurezza nucleare, di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e agli standard europei ed internazionali:
a) a valutare e verificare periodicamente, nonche' a migliorare costantemente la sicurezza dell'impianto nucleare, in modo sistematico e verificabile, nella misura ragionevolmente possibile compresa la verifica delle barriere fisiche e delle procedure amministrative di protezione adottate il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti;
b) a garantire l'esistenza e l'attuazione di sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorita' alla sicurezza nucleare e l'adozione di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze.
3. Il titolare dell'autorizzazione deve, altresi', prevedere e mantenere risorse finanziarie ed umane adeguate all'adempimento degli obblighi di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
Art. 58-ter (Esperienze e competenze in materia di sicurezza). - 1. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto, con oneri a proprio carico, a mantenere ed accrescere l'esperienza e le competenze del proprio personale che ha responsabilita' in materia di sicurezza nucleare attraverso idonei programmi di formazione ed aggiornamento forniti da istituti e organismi competenti. Il titolare dell'autorizzazione e' altresi' tenuto ad accertarsi che il personale di soggetti terzi, ai quali e' appaltato lo svolgimento di attivita' aventi rilevanza per la sicurezza nucleare, fornisca un'attestazione di essere stato adeguatamente formato nell'ambito di specifici corsi di formazione.
Art. 58-quater (Informazioni). - 1. L'Agenzia per la sicurezza nucleare pone in atto tutte le misure possibili affinche' le informazioni riguardanti la regolamentazione sulla sicurezza nucleare siano rese accessibili ai lavoratori e al pubblico.
2. L'Agenzia per la sicurezza nucleare pubblica sul proprio sito web istituzionale i risultati dell'attivita' svolta nonche' ogni informazione utile nei settori di sua competenza.
3. Il titolare dell'autorizzazione informa il pubblico e i lavoratori sullo stato della sicurezza nucleare relativa ai propri impianti nucleari oggetto di autorizzazione.
4. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a rendere disponibili, su richiesta, alla regione ed all'Agenzia regionale per la protezione ambientale competenti, che ne informano l'Agenzia per la sicurezza nucleare, i dati, le informazioni ed i documenti di interesse ai fini della tutela della popolazione e dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti, compresi i dati sulla sorveglianza locale di cui all'articolo 54. Il titolare dell'autorizzazione informa l'Agenzia per la sicurezza nucleare di quanto richiesto e trasmesso.
5. Le informazioni sono rese accessibili ai lavoratori e al pubblico secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
Art. 58-quinquies (Relazioni). - 1. Entro il 22 luglio 2014 e, successivamente, ogni tre anni, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia per la sicurezza nucleare, almeno sessanta giorni prima del termine utile, atti a descrivere lo stato di attuazione della direttiva 2009/71/Euratom, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presentano una relazione alla Commissione europea, tenendo conto delle relazioni e dei cicli di riesame previsti al riguardo dalla Convenzione sulla sicurezza nucleare.
2. In qualunque circostanza sia ritenuto opportuno, e comunque almeno ogni dieci anni, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare consultano l'Agenzia per una valutazione della legislazione, della regolamentazione e del quadro organizzativo nazionale vigenti, tenendo conto dell'esperienza operativa e degli sviluppi della tecnologia e delle ricerche in materia di sicurezza nucleare.
3. Con riferimento a quanto disposto dal comma 2, l'Agenzia richiede un esame internazionale inter pares, al fine di concorrere ad un continuo miglioramento della sicurezza nucleare. L'Agenzia trasmette le risultanze di tale esame al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Commissione europea ed agli altri Stati membri.».



Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2009/71/EURATOM e' pubblicata nella
G.U.U.E. 2 luglio 2009, n. L 172.
- Il testo dell'art. 1 e degli allegati A e B della
legge 4 giugno 2010 n. 96 (Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 2009), cosi' recita:
«Capo I - Disposizioni generali sui procedimenti per
l'adempimento degli obblighi comunitari. - Art. 1 (Delega
al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di
recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate
negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le
norme occorrenti per dare attuazione alle medesime
direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B,
il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada
nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive
elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.
117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee, ogni sei mesi, informa altresi' la
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo
stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni
e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
secondo modalita' di individuazione delle stesse da
definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.»
«Allegato A - (Art. 1, commi 1 e 3)
2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa
alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la
direttiva 69/465/CE;
2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei
materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle
sementi (Versione codificata);
2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di
formazione per la gente di mare (rifusione);
2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che
stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
(Versione codificata);
2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che
stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
(Versione codificata);
2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008,
che limita la commercializzazione delle sementi di talune
specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle
sementi ufficialmente certificate "sementi di base" o
"sementi certificate" (Versione codificata);
2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme
comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le
visite di controllo delle navi e per le pertinenti
attivita' delle amministrazioni marittime (rifusione);
2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi
geneticamente modificati (rifusione);
2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che
modifica la direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la
delega dei compiti di analisi di laboratorio;
2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009,
che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e
varieta' vegetali tradizionalmente coltivati in particolari
localita' e regioni e minacciati dall'erosione genetica,
nonche' di varieta' vegetali prive di valore intrinseco per
la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per
la coltivazione in condizioni particolari e per la
commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varieta'.»
«Allegato B - (Art. 1, commi 1 e 3)
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita';
2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno
dei servizi postali comunitari;
2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale
industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);
2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione
codificata);
2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali;
2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;
2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel
sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei
gas a effetto serra;
2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia
interinale;
2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, relativa a standard di qualita'
ambientale nel settore della politica delle acque, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive del
Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e
86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio;
2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE
relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio
76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del
Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e
2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n.
1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura
e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008,
relativa all'individuazione e alla designazione delle
infrastrutture critiche europee e alla valutazione della
necessita' di migliorarne la protezione;
2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto
riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprieta',
dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo
termine e dei contratti di rivendita e di scambio;
2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle
contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione
delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la
direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE)
n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del
Consiglio;
2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che
modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per
l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n.
3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada;
2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante
attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori
della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione europea
dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul
lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva
1999/63/CE;
2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva
94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per
quanto riguarda il livello di copertura e il termine di
rimborso;
2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato
di approdo (rifusione);
2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE
relativa all'istituzione di un sistema comunitario di
monitoraggio del traffico navale e d'informazione;
2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in
materia di inchieste sugli incidenti nel settore del
trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE
del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio;
2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello
Stato di bandiera;
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario
per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra;
2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per
quanto riguarda le specifiche relative a benzina,
combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di un
meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di
gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione
interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;
2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di
biossido di carbonio e recante modifica della direttiva
85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento
europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,
2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n.
1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti
e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 maggio 2009, che modifica la direttiva
98/26/CE concernente il carattere definitivo del
regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di
regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai
contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i
sistemi connessi e i crediti;
2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;
2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni
obblighi di comunicazione a carico delle societa' di medie
dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;
2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e
2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini
delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei
medicinali;
2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione
delle acque minerali naturali;
2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che
modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione
all'evasione fiscale connessa all'importazione;
2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che
istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare
degli impianti nucleari;
2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
2003/54/CE;
2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva
2003/55/CE;
2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure
per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di
forniture e di servizi nei settori della difesa e della
sicurezza da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che
stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per
l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle
acque;
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo comma,
del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei
terzi;
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa',
relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un
unico socio (Versione codificata);
2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, recante modifica della direttiva
98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi,
per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di
tempo;
2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE,
2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti
creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi
dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza
e la gestione delle crisi;
2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che
stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un
livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di
prodotti petroliferi;
2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, che modifica la direttiva
2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
all'introduzione di sanzioni per violazioni;
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per
l'elaborazione di specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia
(rifusione);
2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che
modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario;
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle
attivita' di assicurazione e di riassicurazione
(solvibilita' II) (rifusione);
2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i
rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il
lavoro (Versione codificata);
2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009,
che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni
di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi
connessi agli incidenti;
2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante
modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE
per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise
che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva
2008/118/CE.».
- La legge 14 ottobre 1957, n. 1203 (Ratifica ed
esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a
Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la
Comunita' europea dell'energia atomica ed atti allegati; b)
Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed
atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune
istituzioni comuni alle Comunita' europee - stralcio:
Trattato CEE), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23
dicembre 1957, n. 317, S.O.
- La legge 2 agosto 2008, n. 130 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2008, n. 185, S.O.
- La legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1963, n. 27.
- La legge 7 agosto 1982, n. 704 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1982, n. 277, S.O.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
(Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni
ionizzanti), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
giugno 1995, n. 136, S.O.
- Il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241
(Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori
contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2000, n. 203,
S.O.
- Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257
(Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 26
maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva
96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della
popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti
dalle radiazioni ionizzanti), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 luglio 2001, n. 153.
- Legge 19 gennaio 1998, n. 10 e' Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1998, n. 28.
- La legge 16 dicembre 2005, n. 282 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2006, n. 5, S.O.
- Il testo dell'art. 125 del citato decreto legislativo
n. 230 del 1995, cosi' recita:
«Art. 125 (Trasporto di materie radioattive). - 1. Con
decreto del Ministro per il coordinamento della protezione
civile, di concerto con i Ministri dell'ambiente,
dell'interno, della difesa, della sanita', dei trasporti e
della navigazione, sentita l'ANPA, sono stabiliti i casi e
le modalita' di applicazione delle disposizioni del
presente capo alle attivita' di trasporto di materie
radioattive, anche in conformita' alla normativa
internazionale e comunitaria di settore.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve in particolare
prevedere i casi per i quali i termini del trasporto e la
relativa autorizzazione debbono essere preventivamente
comunicati alle autorita' chiamate ad intervenire nel corso
dell'emergenza, nonche' le relative modalita' di
comunicazione.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 30
dicembre 1970, n. 1450 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 maggio 1971, n. 123.
- Il testo dell'art. 29 della legge 23 luglio 2009, n.
99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n.
176, S.O., come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 29 (Agenzia per la sicurezza nucleare). - 1. E'
istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare. L'Agenzia
svolge le funzioni e i compiti di autorita' nazionale per
la regolamentazione tecnica, il controllo e
l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attivita'
concernenti la gestione e la sistemazione dei rifiuti
radioattivi e dei materiali nucleari provenienti da
attivita' mediche ed industriali, la protezione dalle
radiazioni, nonche' le funzioni e i compiti di vigilanza
sulla salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari,
comprese le loro infrastrutture e la logistica.
1-bis. L'Agenzia e' l'autorita' nazionale per la
regolamentazione tecnica, il controllo e la vigilanza in
materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari, ai
sensi della direttiva 2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25
giugno 2009.
2. L'Agenzia e' composta dalle strutture dell'attuale
Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale
dell'ISPRA e dalle risorse dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), attualmente
preposte alle attivita' di competenza dell'Agenzia che le
verranno associate.
3. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al comma 1 senza
nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della
finanza pubblica e nel limite delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente di cui al comma 17.
4. L'Agenzia vigila sulla sicurezza nucleare e sulla
radioprotezione nel rispetto delle norme e delle procedure
vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale,
applicando le migliori efficaci ed efficienti tecniche
disponibili, nel rispetto del diritto alla salute e
all'ambiente ed in ossequio ai principi di precauzione
suggeriti dagli organismi comunitari. L'Agenzia presenta
annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza
nucleare. L'Agenzia mantiene e sviluppa relazioni con le
analoghe agenzie di altri Paesi e con le organizzazioni
europee e internazionali d'interesse per lo svolgimento dei
compiti e delle funzioni assegnati, anche concludendo
accordi di collaborazione. L'Agenzia assicura la
partecipazione ai processi internazionali di valutazione
della sicurezza nucleare anche per gli impianti nucleari in
esercizio in altri Paesi.
5. L'Agenzia e' la sola autorita' nazionale
responsabile per la sicurezza nucleare e la
radioprotezione. In particolare:
a) le autorizzazioni rilasciate da amministrazioni
pubbliche in riferimento alle attivita' di cui al comma 1
sono soggette al preventivo parere obbligatorio e
vincolante dell'Agenzia;
b) l'Agenzia ha la responsabilita' del controllo e
della verifica ambientale sulla gestione dei rifiuti
radioattivi;
c) l'Agenzia svolge ispezioni al fine di assicurare
che le attivita' non producano rischi per le popolazioni e
l'ambiente e che le condizioni di esercizio siano
rispettate;
d) gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle
loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e
ai documenti e a partecipare alle prove richieste;
e) ai fini della verifica della sicurezza e delle
garanzie di qualita', l'Agenzia richiede ai soggetti
responsabili la trasmissione di dati, informazioni e
documenti;
f) l'Agenzia emana e propone regolamenti, standard e
procedure tecniche e pubblica rapporti sulle nuove
tecnologie e metodologie, anche in conformita' alla
normativa comunitaria e internazionale in materia di
sicurezza nucleare e di radioprotezione;
g) l'Agenzia puo' imporre prescrizioni e misure
correttive e, in caso di inosservanza dei propri
provvedimenti, o in caso di mancata ottemperanza alle
richieste di esibizione di documenti ed accesso agli
impianti o a quelle connesse all'effettuazione dei
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni o i
documenti acquisiti non siano veritieri, irrogare, salvo
che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative
pecuniarie non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non
superiori nel massimo a 150 milioni di euro, nonche'
disporre la sospensione delle attivita' e proporre alle
autorita' competenti la revoca delle autorizzazioni. Alle
sanzioni non si applica quanto previsto dall'art. 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Gli importi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia sono
versati, per il funzionamento dell'Agenzia stessa, al conto
di tesoreria unica, ad essa intestato, da aprire presso la
tesoreria dello Stato ai sensi dell'art. 1, primo comma,
della legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'Agenzia comunica
annualmente all'Amministrazione vigilante e al Ministero
dell'economia e delle finanze gli importi delle sanzioni
complessivamente incassati. Il finanziamento ordinario
annuale a carico del bilancio dello Stato di cui ai commi
17 e 18 del presente articolo e' corrispondentemente
ridotto per pari importi. L'Agenzia e' tenuta a versare,
nel medesimo esercizio, anche successivamente all'avvio
dell'ordinaria attivita', all'entrata del bilancio dello
Stato le somme rivenienti dal pagamento delle sanzioni da
essa incassate ed eccedenti l'importo del finanziamento
ordinario annuale ad essa riconosciuto a legislazione
vigente;
h);
i) l'Agenzia definisce e controlla le procedure che i
titolari dell'autorizzazione allo smantellamento di
impianti nucleari o alla detenzione e custodia di materiale
radioattivo devono adottare per la sistemazione dei rifiuti
radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo
smantellamento degli impianti a fine vita nel rispetto dei
migliori standard internazionali, fissati dall'Agenzia
internazionale dell'energia atomica (AIEA);
l) l'Agenzia ha il potere di proporre ad altre
istituzioni l'avvio di procedure sanzionatorie.
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Agenzia
puo' avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della
collaborazione delle agenzie regionali per l'ambiente.
7. Per l'esercizio delle attivita' connesse ai compiti
ed alle funzioni dell'Agenzia, gli esercenti interessati
sono tenuti al versamento di un corrispettivo da
determinare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti
per l'effettuazione dei servizi, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari.
8. L'Agenzia e' organo collegiale composto dal
presidente e da quattro membri. I componenti dell'Agenzia
sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il
Presidente del Consiglio dei ministri designa il presidente
dell'Agenzia, due membri sono designati dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
due dal Ministro dello sviluppo economico. Prima della
deliberazione del Consiglio dei ministri, le competenti
Commissioni parlamentari esprimono il loro parere e possono
procedere all'audizione delle persone individuate. In
nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza
del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni.
Il presidente e i membri dell'Agenzia sono scelti tra
persone di indiscusse moralita' e indipendenza, di
comprovata professionalita' ed elevate qualificazione e
competenza nel settore della tecnologia nucleare, della
gestione di impianti tecnologici, della sicurezza nucleare,
della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e della
sicurezza sanitaria. La carica di componente dell'Agenzia
e' incompatibile con incarichi politici elettivi, ne'
possono essere nominati componenti coloro che abbiano
interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni
dell'Agenzia. Il Governo trasmette annualmente al
Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare
predisposta dall'Agenzia.
9. Il presidente dell'Agenzia ha la rappresentanza
legale dell'Agenzia, ne convoca e presiede le riunioni. Per
la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza del
presidente e di almeno due membri. Le decisioni
dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei presenti.
10. Sono organi dell'Agenzia il presidente e il
collegio dei revisori dei conti. Il direttore generale e'
nominato collegialmente dall'Agenzia all'unanimita' dei
suoi componenti e svolge funzioni di direzione,
coordinamento e controllo della struttura. Il collegio dei
revisori dei conti, nominato dal Ministro dell'economia e
delle finanze, e' composto da tre componenti effettivi, di
cui uno con funzioni di presidente scelto tra dirigenti del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze, e da due
componenti supplenti. Il collegio dei revisori dei conti
vigila, ai sensi dell'art. 2403 del codice civile,
sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarita' della
gestione.
11. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia e
dei suoi organi sono determinati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo
decreto e' definita e individuata anche la sede
dell'Agenzia. Gli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma sono coperti con le risorse dell'ISPRA e
dell'ENEA allo stato disponibili ai sensi del comma 18.
12. Gli organi dell'Agenzia e i suoi componenti durano
in carica sette anni.
13. A pena di decadenza il presidente, i membri
dell'Agenzia e il direttore generale non possono
esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratori o
dipendenti di soggetti privati, ne' ricoprire incarichi
elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, ne'
avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti
nel settore, fermo restando, per i dipendenti pubblici,
quanto previsto dall'art. 1 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111.
14. Per almeno dodici mesi dalla cessazione
dell'incarico, il presidente, i membri dell'Agenzia e il
direttore generale non possono intrattenere, direttamente o
indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o
di impiego con le imprese operanti nel settore di
competenza, ne' con le relative associazioni. La violazione
di tale divieto e' punita, salvo che il fatto costituisca
reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad
un'annualita' dell'importo del corrispettivo percepito.
All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per
cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro
150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi piu'
gravi o quando il comportamento illecito sia stato
reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti
massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo
il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato
dall'ISTAT.
15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, e' approvato lo
statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per
l'organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione e
la vigilanza della stessa in funzione dei compiti
istituzionali definiti dalla legge.
16. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto
di cui al comma 15 e secondo i criteri da esso stabiliti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, e' approvato il regolamento che definisce
l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia.
16-bis. Per l'esercizio delle proprie funzioni di
vigilanza, l'Agenzia si avvale dei propri ispettori, che
operano ai sensi dell'art. 10, commi 3, 4 e 5, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
16-ter. L'Agenzia assicura, attraverso idonei strumenti
di formazione ed aggiornamento, il mantenimento e lo
sviluppo delle competenze in materia di sicurezza nucleare
e di radioprotezione del proprio personale.
17. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono individuate le
risorse di personale dell'organico del Dipartimento
nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, che
verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unita'.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono
individuate le risorse di personale dell'organico dell'ENEA
e di sue societa' partecipate, che verranno trasferite
all'Agenzia nel limite di 50 unita'. Il personale conserva
il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto
del trasferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e il Ministro
dello sviluppo economico, sono trasferite all'Agenzia le
risorse finanziarie, attualmente in dotazione alle
amministrazioni cedenti, necessarie alla copertura degli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma,
assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa mediante
corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di
cui al comma 18. Con lo stesso decreto sono apportate le
corrispondenti riduzioni della dotazione organica delle
amministrazioni cedenti.
18. Nelle more dell'avvio dell'ordinaria attivita'
dell'Agenzia e del conseguente afflusso delle risorse
derivanti dai diritti che l'Agenzia e' autorizzata ad
applicare e introitare in relazione alle prestazioni di cui
al comma 5, agli oneri relativi al funzionamento
dell'Agenzia, determinati in 500.000 euro per l'anno 2009 e
in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si
provvede, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, come rideterminata dalla
Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e,
quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25
agosto 1991, n. 282, come rideterminata dalla Tabella C
allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
19. Per l'amministrazione e la contabilita'
dell'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2003, n. 97. I bilanci preventivi, le relative
variazioni e i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione
finanziaria e' approvato entro il 30 aprile dell'anno
successivo ed e' soggetto al controllo della Corte dei
conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della
gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
20. Fino alla data di pubblicazione del regolamento di
cui al comma 16, le funzioni e i compiti trasferiti
all'Agenzia per la sicurezza nucleare per effetto del
presente articolo continuano ad essere esercitate dal
Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici gia' disciplinata dall'art. 38 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, o dall'articolazione organizzativa
dell'ISPRA nel frattempo eventualmente individuata con il
decreto di cui all'art. 28, comma 3, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi gli atti
adottati e i procedimenti avviati o conclusi dallo stesso
Dipartimento o dall'articolazione di cui al precedente
periodo sino alla medesima data.
21. L'Agenzia puo' essere sciolta per gravi e motivate
ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al
perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
dello sviluppo economico. In tale ipotesi, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, e' nominato un
commissario straordinario, per un periodo non superiore a
diciotto mesi, che esercita le funzioni del presidente e
dei membri dell'Agenzia, eventualmente coadiuvato da due
vice commissari.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
Note all'art. 1:
- Il titolo e il testo degli articoli 3 e 4 del citato
decreto legislativo n. 230 del 1995, come modificati dal
presente decreto, cosi' recitano:
«Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia
di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di
sicurezza nucleare degli impianti nucleari.»
«Art. 3 (Rinvio ad altre definizioni). - Per
l'applicazione del presente decreto valgono, in quanto
nello stesso o nei provvedimenti di applicazione non
diversamente disposto, e fatte salve le definizioni di cui
al comma 1-bis le definizioni contenute nell'art. 1 della
legge 31 dicembre 1962, n. 1860, comprese quelle relative
alla responsabilita' civile, nonche' le definizioni
contenute negli articoli seguenti, e quelle di cui all'art.
2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
1-bis. Ai fini dell'applicazione del presente decreto
valgono le seguenti definizioni:
a) sicurezza nucleare: il conseguimento di adeguate
condizioni di esercizio, la prevenzione di incidenti e
l'attenuazione delle loro conseguenze, al fine di
assicurare la protezione dei lavoratori e della popolazione
dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti degli
impianti nucleari;
b) autorizzazione: documento avente valore legale
rilasciato dall'autorita' preposta per conferire la
responsabilita' in materia di localizzazione,
progettazione, costruzione, messa in funzione ed esercizio
o disattivazione di un impianto nucleare, ai sensi del
presente decreto e successive modificazioni;
c) titolare dell'autorizzazione: la persona fisica o
giuridica avente la responsabilita' generale di un impianto
nucleare come specificato nell'autorizzazione.»
«Art. 4 (Definizioni). - Ai fini dell'applicazione del
presente decreto valgono le seguenti ulteriori definizioni:
Omissis.».



 
Art. 2

Modifiche alla legge 23 luglio 2009, n. 99

1. All'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'Agenzia e' l'autorita' nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e la vigilanza in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari, ai sensi della direttiva 2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009.»;
b) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Agenzia assicura la partecipazione ai processi internazionali di valutazione della sicurezza nucleare anche per gli impianti nucleari in esercizio in altri Paesi.»;
c) il comma 13 e' sostituito dal seguente: «13. A pena di decadenza il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti privati, ne' ricoprire incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore, fermo restando, per i dipendenti pubblici, quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;
d) dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti:
«16-bis. Per l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, l'Agenzia si avvale dei propri ispettori, che operano ai sensi dell'articolo 10, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
16-ter. L'Agenzia assicura, attraverso idonei strumenti di formazione ed aggiornamento, il mantenimento e lo sviluppo delle competenze in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione del proprio personale.»;
e) al comma 20, le parole: «le funzioni trasferite» sono sostituite dalle seguenti: «le funzioni e i compiti trasferiti».



Note all'art. 2:
- Per il testo vigente dell'art. 29 della citata legge
n. 99 del 2009, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 3

Norme finali

1. Ogni riferimento al Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN), all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT ed all'ISPRA, contenuti nella legge 31 dicembre 1962, n. 1860, nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e nei relativi decreti applicativi, e' da intendersi all'Agenzia per la sicurezza nucleare, di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che, in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione degli impianti nucleari, ne assume le funzioni.



Note all'art. 3:
- Per i riferimenti alla citata legge n. 1860 del 1962,
si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 1450 del 1970, si veda nelle note alle
premesse.
- Per i riferimenti al citato decreto legislativo n.
230 del 1995, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo vigente dell'art. 29 della citata legge
n. 99 del 2009, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 4

Invarianza degli oneri

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, i soggetti pubblici interessati provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Il titolare dell'autorizzazione provvede alle attivita' di cui al comma 3 dell'articolo 58-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come aggiunto dall'articolo 1, nell'ambito delle proprie risorse umane strumentali e finanziarie e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1.
3. Per le attivita' ispettive svolte dall'Agenzia per la sicurezza nucleare si applica l'articolo 29, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 ottobre 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Bernini, Ministro per le politiche
europee

Romani, Ministro dello sviluppo economico

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare

Maroni, Ministro dell'interno

Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Fazio, Ministro della salute

Palma, Ministro della giustizia

Frattini, Ministro degli affari esteri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale
Visto, il Guardasigilli: Palma
 
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