Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 26 ottobre 2011
Riconoscimento, alla sig.ra Amic Alessandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.


IL DIRETTORE GENERALE
della Giustizia civile

Vista l'istanza di AMIC Alessandra, nata il 23 novembre 1970 a Olbia, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza ottenuto presso l'Universita' di Sassari in data 7 novembre 2000;
Considerato che l'interessata ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'ordine degli avvocati di Tempio Pausania il 12 novembre 2002;
Considerato, altresi', che l'interessata ha prodotto l'attestazione della Corte d'appello di Cagliari di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense;
Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 17 novembre 2009, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 23 novembre 2007, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
Considerato che l'istante ha documentato di essere iscritta all' «Ilustre colegio de Abogados» di Madrid dal 16 febbraio 2010;
Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale;
Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente e' in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;
Ritenuto che il riferimento al «"percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dalla richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui' tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;
Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilita' dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;
Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «unicum» che puo' essere preso in considerazione solo nella complessita' del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;
Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilita' al fine di una corretta valutazione della professionalita' dei richiedenti stessi;
Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacita' professionale del richiedente;
Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Decreta:

Alla sig.ra AMIC Alessandra, nata il 23 novembre 1970 a Olbia, cittadina italiana, di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli avvocati.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento e' subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.
La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
Roma, 26 ottobre 2011

Il direttore generale: Saragnano
 
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