Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2011 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 aprile 2010 |
Approvazione della riperimetrazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico, rischio frana, relativamente ai Comuni di cui all'allegato B al D.P.C.M. 12.12.2006 di approvazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico, ossia i Comuni di cui all'allegato 2 alle Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia del PSAI-Rf, per i quali detto piano stralcio era rimasto adottato con misure di salvaguardia. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiali n. 104 del 7 maggio 2001; Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183. recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni; Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183. concernenti le modalita' di approvazione dei piani di bacino nazionali; Visto in particolare l'art. 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali; Vista la legge 31 luglio 2002, 179; Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152, recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare il comma 2-bis dell'art. 170, secondo il quale «le Autorita' di Bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 2, dell'art. 63 del presente decreto»; Visto il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006. n. 228, che proroga l'entrata in vigore della parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006; Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2006 n. 284, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, che ha prorogato le Autorita' di Bacino, di cui alla legge 183 del 1989; Visto l'art. l, commi 1 e 2, del decreto-legge del 30 dicembre 2008 n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente»; Vista la legge 27 febbraio 2009 n. 13 che, nelle more della costituzione dei distretti idrografici, proroga le Autorita' di bacino fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 dell'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006; Visto il d.leg.vo 10 dicembre 2010, n. 219 ed in particolare l'art.4: Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279. recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali», convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989 «Costituzione dell'Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno»; Visto il comma 2-bis dell'art. 170 del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo il quale «le Autorita' di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate. (...) fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 2, dell'art. 63 del presente decreto»; Vista la delibera n. 1 del 5 aprile 2006 con cui il Comitato istituzionale, sulla base degli atti delle Conferenze programmatiche delle Regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Puglia ha adottato il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio frane - Bacini Liri-Garigliano e Volturno; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2006 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2007) «Approvazione del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Rischio Frana - Bacino Liri-Garigliano e Volturno»; Considerato che l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2006 di approvazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio frane stabilisce che «per i comuni di cui all'Allegato B. il Piano stralcio assetto idrogeologico Rischio frane - Bacini Liri-Garigliano e Volturno resta adottato con le Misure di salvaguardia»; Considerato che i suddetti comuni, a seguito dell'approvazione del succitato Piano Stralcio. potevano sviluppare studi specifici al fine di sottoporre all'Autorita' di bacino eventuali riperimetrazione delle aree a rischio di frana e. quindi, procedere successivamente per queste aree all'adozione ed approvazione dei Piani stessi, che solo alcuni di questi comuni hanno prodotto le integrazioni di studi ed indagini necessarie al conseguimento della riperimetrazione di alcune aree a rischio idrogeologico e che per essi sono in corso le procedure ed approvazione di varianti e/o modifiche al Piano stralcio ex art. 29 delle Norme di attuazione-Misure di salvaguardia del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio frane -Modificazioni ed integrazioni al Piano stralcio; Visto l'art. 25, comma 4) delle Norme di attuazione-Misure di salvaguardia del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio frana che stabilisce che le norme di attuazione del Piano, ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis, della legge n. 183 del 1989 e s.m.i.. hanno valore di misure di salvaguardia per le aree di cui agli articoli 5, 12 e 15 delle stesse norme, ossia le aree Rpa. Apa. Rpb, Apb ed al. nonche' per i territori dei Comuni, di cui al citato Allegato 2, le cui osservazioni prodotte in sede di conferenza programmatica necessitano di approfondimenti ed integrazioni in termini di studi ed indagini; Considerato che le suddette misure di salvaguardia, essendo state adottate ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis, della legge n. 183 del 1989 e s.m.i., che ne limita la vigenza ad un periodo non superiore a tre anni, risultano di fatto decadute a luglio 2009; Considerato che ai sensi del comma 1, dell'art. 170, del d.lgs. n. 152 del 2006: "ai fini dell'applicazione dell'art. 65, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183: Ritenuto necessario apportare alle norme suddette gli adeguamenti ai citati riferimenti normativi in seguito al d.lgs. n. 152 del 2006; Vista l'adozione del Piano di gestione acque del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale nella seduta del 24 febbraio 2010 del Comitato istituzionale; Vista la delibera del Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno del 10 marzo 2010, n. 6, con la quale il Comitato stesso adotta il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana, relativamente ai comuni di cui all'Allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2006 di approvazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio frane, ossia i comuni, di cui all'Allegato 2 alle Norme di attuazione-Misure di salvaguardia del PSAI-Rf, per i quali detto piano stralcio era rimasto adottato con misure di salvaguardia», ai sensi del comma 1, dell'art. 170. del d.lgs. n. 152 del 2006; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri. adottata nella riunione del 7 aprile 2011; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Decreta :
Art. 1
E' approvato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana, relativamente ai comuni di cui all'Allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2006 di approvazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio frane, ossia i comuni, di cui all'Allegato 2 alle Norme di attuazione-Misure di salvaguardia del PSAI-Rf, per i quali detto piano stralcio era rimasto adottato con misure di salvaguardia», adottato, ai sensi del comma 1, dell'art. 170. del decreto legislativo 152/2006. dal Comitato Istituzionale dell'Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno nella seduta del 10 marzo 2010, con la delibera n. 6; le misure di salvaguardia del PSAI-Rf assumono valore di norme di attuazione per tutte le aree «Rpa, Apa, Rpb, Apb ed al» dei comuni dei bacini Liri-Garigliano e Volturno. |
| Art. 2
Il documento relative alle Norme di attuazione del PSAI-Rf di cui all'art. 2, e' parte integrante della presente delibera. |
| Art. 3
Il presente decreto ed i suoi allegati sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche - nonche' presso la sede dell'Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno. Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, a cura delle regioni territorialmente competenti, nei rispettivi bollettini ufficiali. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 aprile 2011
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Prestigiacomo
Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 11, foglio n. 320 |
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