Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 20 luglio 2011
Aggiornamento dell'area marina protetta «Cinque Terre».


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

d'intesa con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;
Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale e' stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;
Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonche' alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, e' stata istituita, presso il competente Servizio del Ministero dell'ambiente, la Segreteria tecnica per le aree protette marine;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale e' venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto l'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, contenente il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e in particolare l'art. 4, commi 1 e 2, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento, nonche' alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, e' stata istituita la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato in data 1° ottobre 2009 nella G. U. n. 228;
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1998, con il quale e' stata istituita l'area marina protetta «Cinque Terre»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, istitutivo del Parco nazionale delle Cinque Terre, ed in particolare l'art. 1, comma 8, che prevede l'affidamento in gestione dell'area marina protetta «Cinque Terre» all'Ente parco nazionale delle Cinque Terre;
Vista la richiesta di modifica della perimetrazione e del regime vincolistico di cui al decreto ministeriale del 12 dicembre 1997 istitutivo dell'area marina protetta «Cinque Terre», avanzata in data 5 novembre 2001 dal Parco nazionale delle Cinque Terre, in qualita' di ente gestore, ai sensi dell'art. 8 del suddetto decreto;
Vista l'istruttoria preliminare per l'aggiornamento dell'area marina protetta «Cinque Terre», svolta di concerto con le amministrazioni interessate dalla Segreteria tecnica per le aree protette marine, riportata nella relazione del settembre 2003, con la quale si concorda con le motivazioni addotte dall'ente gestore per la modifica del decreto ministeriale del 12 dicembre 1997 e si ravvisa la necessita' di aggiornare l'area marina protetta, nell'ottica di una gestione dinamica della stessa;
Visto il decreto ministeriale del 9 novembre 2004, di aggiornamento dell'area marina protetta «Cinque Terre» che ha interamente sostituito il decreto ministeriale del 12 dicembre 1997, facendone salvi gli effetti;
Vista l'ulteriore proposta di aggiornamento della zona A di Punta Mesco, avanzata in data 8 giugno 2007 dall'Ente parco nazionale delle Cinque Terre in qualita' di ente gestore dell'area marina protetta, e la relazione tecnico-scientifica che motiva tale richiesta;
Vista l'istruttoria svolta in data 10 luglio 2007 dalla Segreteria tecnica per le aree protette marine sulla proposta di modifica della zona A di Punta Mesco avanzata dall'ente gestore, con la quale si ravvisa la necessita' di aggiornare la zonazione dell'area marina protetta «Cinque Terre»;
Considerato che il Collegio della Sezione Centrale di Controllo di legittimita' su atti della Corte dei Conti, nell'adunanza del 18 maggio 2006, ha ritenuto che, in sede di istituzione delle aree marine protette, le deroghe ai divieti di cui all'art. 19, comma 3, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, debbano essere inserite nell'apposito Regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo di legge;
Ritenuto opportuno, pertanto, in adeguamento a tale osservazione, procedere con l'aggiornamento dell'area marina protetta mediante la predisposizione di un apposito schema di decreto e di uno schema di regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta «Cinque Terre», da adottarsi contestualmente, al fine di garantire il rispetto degli accordi intercorsi in sede istruttoria con le Amministrazioni territoriali interessate;
Visti il parere sull'aggiornamento dell'area marina protetta, espresso dal Comune di Riomaggiore con nota n. 9591 del 27 dicembre 2003 e le successive note n. 2004 del 18 marzo 2004 e n. 2690 del 14 aprile 2004 e il successivo parere favorevole sugli schemi di decreto di aggiornamento e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Cinque Terre», espresso dal medesimo Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31 marzo 2008;
Visti il parere sull'aggiornamento dell'area marina protetta, espresso dal Comune di Levanto con la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 16 gennaio 2004 e le successive note n. 3652 del 18 marzo 2004 e n. 1033 del 14 aprile 2004 e il successivo parere favorevole sugli schemi di decreto di aggiornamento e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Cinque Terre», espresso dal medesimo Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29 febbraio 2008;
Visti il parere sull'aggiornamento dell'area marina protetta, espresso dal Comune di Monterosso al Mare con nota n. 9609 del 29 dicembre 2003 e successive note n. 2571 del 18 marzo 2004 e n. 3366 del 14 aprile 2004 e il successivo parere favorevole sugli schemi di decreto di aggiornamento e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Cinque Terre», espresso dal medesimo Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31 marzo 2008;
Visti il parere sull'aggiornamento dell'area marina protetta, espresso dal Comune di Vernazza con nota n. 5239 del 22 dicembre 2003 e la successiva nota n. 1432 del 15 aprile 2004 e il successivo parere favorevole sugli schemi di decreto di aggiornamento e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Cinque Terre», espresso dal medesimo Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31 marzo 2008;
Visti il parere sull'aggiornamento dell'area marina protetta, espresso dalla Provincia della Spezia con nota prot. n. 2004/650 del 9 gennaio 2004 e il successivo parere favorevole sugli schemi di decreto di aggiornamento e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Cinque Terre», espresso dalla medesima Provincia con nota n. 69188 del 10 dicembre 2008;
Visto il parere sull'aggiornamento dell'area marina protetta, espresso dalla Regione Liguria con delibera di Giunta prot. n. 20 del 16 gennaio 2004 e con successiva nota prot. n. 49091/134 del 14 aprile 2004 e il successivo parere sugli schemi di decreto di aggiornamento e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Cinque Terre», espressa dalla medesima Regione con deliberazione della Giunta Regionale n. 658 del 13 giugno 2008;
Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza Unificata;
Visti il parere favorevole sull'aggiornamento dell'area marina protetta «Cinque Terre», espresso nella seduta del 23 settembre 2004 dalla Conferenza Unificata, ai sensi del citato art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e il successivo parere favorevole sugli schemi di decreto di aggiornamento e di regolamento di disciplina, espressi nella seduta del 25 marzo 2009 rispettivamente con rep. n. 19/CU e rep. n. 11/CU dalla medesima Conferenza;
Vista la nota d'intesa del Ministero dell'economia e finanze prot. 61898 del 19 maggio 2011;
Ravvisata la necessita' di provvedere all'aggiornamento dell'area marina protetta «Cinque Terre»;

Decreta:

Art. 1

Denominazione

1. Il presente provvedimento aggiorna l'area marina protetta «Cinque Terre», sostituisce integralmente il decreto ministeriale 9 novembre 2004 e ne fa salvi tutti gli effetti fin qui prodotti.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
b) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita' navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
c) «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
d) «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;
e) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
f) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
g) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unita' navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello;
h) «pesca subacquea», l'attivita' di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
i) «ripopolamento attivo», l'attivita' di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entita' faunistica che e' gia' presente nell'area di rilascio;
l) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.
 
Art. 3

Finalita'

1. L'istituzione dell'area marina protetta «Cinque Terre» persegue la protezione ambientale dell'area interessata e si prefigge le seguenti finalita':
a. la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversita' marina e costiera, con particolare attenzione alla Posidonia oceanica, anche attraverso interventi di recupero ambientale;
b. la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;
c. la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
d. la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attivita' tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili.
 
Art. 4

Delimitazione dell'area marina protetta

1. L'area marina protetta "Cinque Terre", che comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo, e' delimitata dalla congiungente i seguenti punti, riportati, a titolo indicativo, nella rielaborazione grafica allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante:
Parte di provvedimento in formato grafico


2. Le coordinate geografiche indicate nel presente decreto sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84.
 
Art. 5

Attivita' non consentite

1. Nell'area marina protetta «Cinque Terre» non sono consentite le attivita' che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalita' istitutive. In particolare, coerentemente a quanto previsto all'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e salvo quanto stabilito nel regolamento di disciplina di cui al successivo art. 6, non e' consentita:
a. qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;
b. qualunque attivita' di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;
c. qualunque attivita' di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;
d. qualunque alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le piu' restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
e. l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonche' di sostanze tossiche o inquinanti;
f. l'uso di fuochi all'aperto.
 
Art. 6
Regolamento di disciplina delle attivita' consentite nelle diverse
zone

1. La suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta «Cinque Terre», delimitata ai sensi del precedente art. 4, e le attivita' consentite in ciascuna zona, anche in deroga ai divieti espressi di cui al precedente art. 5, sono determinate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il regolamento di disciplina delle attivita' consentite, adottato ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge n. 394 del 1991.
 
Art. 7

Gestione dell'area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta «Cinque Terre», ai sensi dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche e integrazioni, resta affidata all'Ente parco nazionale delle Cinque Terre come previsto dall'art. 1, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, istitutivo del Parco nazionale delle Cinque Terre.
2. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:
a. il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
b. il rispetto del termine per la predisposizione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta di cui al successivo art. 8;
c. il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora del soggetto gestore, puo' revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarita' da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal presente decreto, dal regolamento di disciplina delle attivita' consentite di cui al precedente art. 6, dal regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al successivo art. 8, e dalla normativa vigente in materia.
 
Art. 8

Regolamento di esecuzione e di organizzazione

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di disciplina delle attivita' consentite di cui al precedente art. 6, su proposta del soggetto gestore, previo parere della Commissione di Riserva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 979 del 1982.
2. Il regolamento di esecuzione ed organizzazione di cui al presente articolo ha ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonche' la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attivita' consentite nell'area marina protetta.
 
Art. 9

Commissione di riserva

1. La Commissione di riserva, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso il soggetto gestore dell'area marina protetta «Cinque Terre», affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere su:
a. le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo e del regolamento di disciplina delle attivita' consentite di cui all'art. 11, comma 2;
b. la proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta, di cui al precedente art. 8, e le successive proposte di aggiornamento;
c. il programma annuale relativo alle spese di gestione;
d. le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'area marina protetta;
e. gli atti e le procedure comunque incidenti sull'area marina protetta.
 
Art. 10

Demanio marittimo

1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta «Cinque Terre», anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono disciplinati in funzione della zonazione prevista nel regolamento di disciplina di cui al precedente art. 6, con le seguenti modalita':
a. in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dal soggetto gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica;
b. in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive;
c. in zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive.
2. Al fine di assicurare la migliore gestione dell'area marina protetta «Cinque Terre», nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto gestore richiede all'amministrazione competente la ricognizione dei documenti, anche catastali, del demanio marittimo, nonche' delle concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio.
3. Le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformita' o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono acquisite gratuitamente al patrimonio del soggetto gestore, in conformita' alla loro natura giuridica e alla loro destinazione. Il soggetto gestore predispone un elenco delle demolizioni da eseguire da trasmettere al prefetto, ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4. Gli interventi di manutenzione, messa in sicurezza e completamento delle opere e degli impianti compresi nel perimetro dell'area marina protetta «Cinque Terre», previsti dagli strumenti di programmazione territoriale vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto, nonche' i programmi per la gestione integrata della fascia costiera, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalita' istitutive.
5. Eventuali interventi di restauro ambientale, installazione di barriere sommerse, strutture antistrascico e a fini di ripopolamento, ripristino delle condizioni naturali e ripascimento delle spiagge, progettati nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalita' istitutive, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 
Art. 11

Monitoraggio e aggiornamento

1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attivita' in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e su tale base redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.
2. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del presente decreto concernenti la delimitazione e le finalita' istitutive dell'area marina protetta, nonche' la zonazione e i regimi di tutela presenti nel regolamento di disciplina di cui all'art. 6, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del decreto istitutivo e/o del regolamento di disciplina delle attivita' consentite di cui all'art. 6.
 
Art. 12

Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta e' effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, nonche' dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area.
 
Art. 13

Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel regolamento di disciplina delle attivita' consentite di cui al precedente art. 6 dell'area marina protetta «Cinque Terre», si applica quanto previsto dalla vigente normativa.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 luglio 2011

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Prestigiacomo

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 14, foglio n. 306
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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