Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 novembre 2011
Estensione delle modalita' di versamento tramite modello F.24 all'imposta sulle successioni e donazioni, all'imposta di registro, all'imposta ipotecaria, all'imposta catastale, alle tasse ipotecarie, all'imposta di bollo, all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, all'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, ai tributi speciali nonche' ai relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l'inosservanza della normativa catastale. Articolo 17, comma 2, lettera h-ter) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni recante la misura e l'applicazione dei tributi speciali previsti dalla tabella A ad esso allegata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni recante la disciplina dell'imposta di bollo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle recate dall'art. 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e dall'art. 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie ed in particolare gli articoli da 15 a 20 riguardanti l'istituzione dell'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria, catastale e delle tasse sulle concessioni governative;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante l'approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro;
Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle recate dall'art. 2, commi da 47 a 53, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, in materia di imposta sulle successioni e donazioni;
Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari ed in particolare l'art. 6 del medesimo decreto concernente la riscossione di particolari entrate, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1998, concernente la determinazione delle modalita' di versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse dagli uffici periferici del Dipartimento del territorio e di approvazione delle convenzioni con gli intermediari bancari;
Visto il decreto del Ministero delle finanze del 17 dicembre 1998 di approvazione dei modelli di versamento in lire ed in euro delle entrate gia' di competenza dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio e modalita' di riscossione;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni ed in particolare il Capo III dello stesso concernente «Disposizioni in materia di riscossione» laddove all'art. 17, comma 2, lettera h-ter), e' disposto che il sistema del versamento unitario e la compensazione delle imposte e dei contributi dovuti possono essere estesi alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i ministri competenti per settore;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 23 concernente l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze e le sue attribuzioni;
Rilevata, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti e di complessiva razionalizzazione dei sistemi di pagamento, l'esigenza di ampliare le tipologie di tributi che possono essere versati con modello F.24, anche in via telematica, e di disporre a tal fine che le modalita' di versamento previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, siano applicabili anche per i pagamenti dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di registro, dell'imposta ipotecaria, dell'imposta catastale, delle tasse ipotecarie, dell'imposta di bollo, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine e dei tributi speciali nonche' dei relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l'inosservanza della normativa catastale;

Decreta:

Art. 1
Estensione delle modalita' di versamento unitario previste dall'art.
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ad altre entrate.
1. Le modalita' di versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano anche ai pagamenti dei tributi e dei relativi accessori, interessi e sanzioni dovuti in osservanza delle disposizioni di seguito indicate nonche' al pagamento delle sanzioni e degli oneri dovuti per l'inosservanza della normativa catastale:
a) decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni concernenti la misura e l'applicazione dei tributi speciali previsti dalla tabella A ad esso allegata;
b) decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, limitatamente ai pagamenti attualmente effettuati con le modalita' stabilite dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 nonche' a quelli da effettuare con richiesta di addebito sul conto corrente bancario o postale contestualmente alla trasmissione telematica dell'atto all'Agenzia delle entrate o all'Agenzia del territorio;
c) decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle recate dall'art. 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e dall'art. 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie ed in particolare gli articoli da 15 a 20 riguardanti l'istituzione dell'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria, catastale e delle tasse sulle concessioni governative;
e) decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante l'approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro;
f) decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle recate dall'art. 2, commi da 47 a 53, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, concernente la disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni;
g) decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale.
2. Per la riscossione dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie di cui al comma 1, lettere a) e g), del presente decreto, dei relativi accessori, interessi e sanzioni nonche' per la riscossione dell'imposta di bollo, delle sanzioni amministrative e delle somme comunque dovute per l'inosservanza della normativa catastale da riscuotersi a cura dell'Agenzia del territorio le modalita' di versamento di cui al comma 1 si aggiungono a quelle gia' previste dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
3. Restano ferme le modalita' di riscossione dell'imposta di bollo previste dall'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
 
Art. 2

Modalita' e termini

1. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'Agenzia del territorio per i tributi e le altre entrate di sua competenza, sono definiti il termine e le modalita' operative per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana.
Roma, 8 novembre 2011

Il Ministro: Tremonti
 
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