Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 3 novembre 2011 |
Modifiche al decreto 10 luglio 2002 recante la disciplina delle modalita' di concessione del beneficio del pagamento differito dei tabacchi lavorati. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, recante approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio; Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 303, concernente la disciplina del pagamento dei generi di monopolio da parte dei rivenditori; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative; Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante, tra l'altro, norme sull'istituzione ed il regime dei depositi fiscali; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 7-bis del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui alla citata legge 18 febbraio 1963, n. 303 ai depositari autorizzati titolari depositi fiscali di tabacchi lavorati, secondo modalita' che saranno stabilite con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto direttoriale del 10 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale dell'8 agosto 2002, n. 185, recante la disciplina delle modalita' di concessione del beneficio del pagamento differito dei tabacchi lavorati; Considerata la necessita' di adottare misure finalizzate ad agevolare un piu' ampio approvvigionamento della rete di vendita dei tabacchi lavorati in relazione alla domanda di mercato e a garantire la tutela dell'interesse erariale connesso alla tempestiva riscossione delle accise; Considerato che le mutate situazioni del mercato dei tabacchi lavorati, ed in particolare l'andamento crescente dei relativi prezzi, rendono opportuno procedere alla modifica del sistema di calcolo del fido massimo concedibile ai rivenditori;
Decreta:
Art. 1
Modalita' di determinazione della dilazione di pagamento
1. Il depositario autorizzato, titolare di depositi fiscali di tabacchi lavorati ha facolta' di concedere al rivenditore che abbia presentato la cauzione di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 303, una dilazione al pagamento dei generi, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) la dilazione al pagamento non puo' essere superiore a quindici giorni; b) l'importo dilazionabile non puo' essere superiore al doppio del valore della levata media riferita all'anno precedente la richiesta, ed e' determinato moltiplicando per due il rapporto tra il fatturato conseguito dal rivenditore nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta ed il numero di levate ordinarie effettuate nei medesimi dodici mesi. |
| Art. 2
Aggiornamento dell'importo massimo dilazionabile
1. L'importo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e' rideterminato trimestralmente a decorrere e con effetto dal primo giorno lavorativo di ciascun trimestre dell'anno solare moltiplicando per due il rapporto tra il fatturato conseguito dal rivenditore nei dodici mesi precedenti il trimestre oggetto di rideterminazione ed il numero di levate ordinarie effettuate nei medesimi dodici mesi. 2. L'importo rideterminato ai sensi del comma 1 e' maggiorato in misura pari all'eventuale variazione percentuale della classe di prezzo piu' richiesta di cui all'art. 39-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, intervenuta rispetto a quella del trimestre precedente. |
| Art. 3
Rivendite di nuova istituzione
1. Per le rivendite di nuova istituzione puo' essere concessa, inizialmente, una dilazione per un importo non superiore ad euro 5.000,00. 2. A decorrere e con effetto dal primo giorno lavorativo del trimestre solare successivo al primo prelevamento effettuato, l'importo di cui al comma 1 e' rideterminato moltiplicando per due il rapporto tra il fatturato conseguito nel periodo di funzionamento ed il numero di levate ordinarie effettuate nello stesso periodo. Successivamente, la rideterminazione e' effettuata secondo le modalita' di cui all'art. 2. |
| Art. 4
Levate suppletive
1. Il rivenditore che, all'atto della levata, non usufruisca dell'intero ammontare del fido autorizzato puo' effettuare, nell'ambito del periodo di dilazione, levate suppletive fino alla concorrenza dell'ammontare stesso, sempreche' le somme relative a tali levate vengano versate alla scadenza della dilazione. |
| Art. 5
Variazione periodicita' dei prelevamenti
1. Per far fronte alle esigenze derivanti da andamenti stagionali del mercato oppure da particolari circostanze, il depositario autorizzato puo' variare la periodicita' dei prelevamenti nell'ambito del periodo interessato dalla dilazione, sempreche' le somme relative a tali levate vengano versate prima del successivo prelevamento. 2. In caso di chiusura per ferie della rivendita, il fido deve essere saldato prima della chiusura dell'esercizio. Il presente decreto si applica a decorrere dal primo trimestre solare successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 novembre 2011
Il direttore generale: Ferrara |
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