Gazzetta n. 267 del 16 novembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 ottobre 2011
Determinazione delle quote unitarie di spesa delle Amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL, per l'esercizio 2009.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE PER LE POLITICHE
PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI
del ministero del lavoro e delle politiche sociali

Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale stabilisce che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL puo' essere attuata con forme particolari di gestione;
Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 recante la regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL, il quale ai commi 2 e 3 dell'art. 2 prevede che le Amministrazioni dello Stato rimborsino all'INAIL, oltre che le prestazioni assicurative erogate a norma del citato testo unico e successive modificazioni ed integrazioni, anche le spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative, nonche' le spese generali di amministrazione delle rendite, secondo importi unitari calcolati in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni e del numero delle rendite afferenti la «gestione per conto dello Stato», rispetto ai dati complessivi della gestione industria dell'Istituto;
Visto il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, che stabilisce che gli importi unitari, come sopra determinati, sono approvati dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base del conto consuntivo relativo all'anno di pertinenza;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 23 che prevede l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il contestuale trasferimento ad esso delle funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 45 che prevede l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il contestuale trasferimento ad esso delle funzioni Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Considerato che dalle risultanze relative all'esercizio 2009 della gestione industria emerge che sono imputabili alla gestione di che trattasi, quali spese generali di amministrazione, medico-legali e integrative, euro 100.348.484,00 a fronte di 120.177 casi di infortunio denunciati e, quali spese generali di amministrazione delle rendite, euro 1.125.736,00 a fronte di 12.487 rendite gestite;

Decreta:

Gli importi unitari delle spese generali di amministrazione, scaturenti dalla «gestione per conto dello Stato» gestita dall'INAIL, che le Amministrazioni statali interessate debbono rimborsare annualmente al predetto Istituto, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 ottobre 1985, sono stabiliti, per l'esercizio 2009, nella seguente misura:
euro 835,00 per ogni infortunio denunciato, per spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative;
euro 90,15 per ogni rendita in vigore, per spese generali di amministrazione delle rendite.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 ottobre 2011

Il Ragioniere Generale dello Stato
del Ministero dell'economia
e delle finanze
Canzio
Il direttore generale per le politiche
previdenziali e assicurative
del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali
Gambacciani
 
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