IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1°agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009 n. 88; Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61; Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 131 del 8 giugno 2011, con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Rosso Piceno» o «Piceno»; Vista la richiesta presentata in data 11 ottobre 2011 dal Consorzio tutela dei Vini Piceni - Offida (AP), intesa ad ottenere la rettifica dell'articolo 3, ultimo comma, del testo del disciplinare sopra indicato, in quanto la seguente frase: «La produzione del vino a DOC «Rosso Piceno» o «Piceno» e' consentita all'interno della zona di produzione del vino a DOC «Rosso Piceno» Superiore o «Piceno» Superiore», e' stata erroneamente omessa dalla proposta formulata dal Comitato nazionale vini DO e IGT nella riunione del 16 novembre 2010; Visto il parere della Regione Marche presentato in data 26 ottobre 2011 favorevole alla predetta richiesta di rettifica; Ritenuto, in accoglimento della citata richiesta, di dover procedere alla rettifica dell'articolo 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» o «Piceno», procedendo all'opportuna ricodificazione dell'intero art. 3;
Decreta: Articolo unico
A titolo di rettifica, l'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» o «Piceno», annesso al decreto ministeriale 17 maggio 2011 richiamato in premessa, e' sostituito per intero con il seguente testo: «Art. 3. La zona di produzione del vino a DOC «Rosso Piceno» o «Piceno», con esclusione nell'interno di essa, di tutti i territori appartenenti alla zona di produzione del vino a DOC «Rosso Conero» di cui all'art. 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 22 agosto 1967, e' delimitata come appresso: a nord-est: mare Adriatico, dal confine provinciale Pesaro-Ancona fino a Porto d'Ascoli, seguendo la strada statale n. 16 (Adriatica); da Porto d'Ascoli seguendo la strada statale n. 4 (Salaria) sino a Villa San Antonio, proseguendo per la strada provinciale Villa S. Antonio - Ancarano fino al confine con la provincia di Teramo; continuando per il confine provinciale Teramo-Ascoli Piceno, fino all'incrocio con il confine comunale di Ascoli Piceno; confini che delimitano, includendoveli, i comuni di Ascoli Piceno, Venarotta, Rotella, Montelparo, Santa Vittoria in Matenano, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Gualdo e Sanginesio, fino alla strada statale n. 78 (Picena); strada statale n. 78 (Picena) fino al bivio Pian di Pieca; strada che da Pian di Pieca conduce alla strada statale n. 77 (Val di Chienti), attraverso il ponte di Colfano, Caldarola, Santa Maria Maddalena e Villa Case; strada statale n. 77 (Val di Chienti) fino alla carreggiabile che da questa conduce a San Severino Marche, attraverso le localita' San Diego e Colleluce; strada che da San Severino Marche conduce al confine provinciale Macerata - Ancona, attraverso le localita' Cesolo, Col cerasa, Cingoli e Osteria del Bachero; segue il fiume Musone sino ad incontrare la localita' Castreccioni. Di qui prende la direttrice Castreccioni, Palazzo per poi percorrere la strada provinciale, che passa per Palazzo, fino alla localita' Annunziata, quindi imbocca la strada che, dalla localita' Annunziata percorre la zona di San Lorenzo sino alla strada Apiro - Poggio San Vicino in prossimita' di casa Tosti a quota 280. Segue poi questa fino a dove si interseca con il confine comunale di Poggio San Vicino. Segue quindi il confine comunale fra Apiro - Poggio San Vicino sino al confine provinciale tra Macerata ed Ancona percorrendolo fino all'incrocio con la strada Domo - Serra san Quirico, a sud della localita' San Urbano. Strada Domo - Serra San Quirico, dall'incrocio predetto fino all'incrocio con il fosso Venella; fosso Venella fino alla confluenza con il fiume Esino e fino alla strada statale n. 76 nei pressi di Palazzo Vallemani; strada statale n. 76, dai pressi di Palazzo Vallemani fino a borgo Stazione di Serra San Quirico, e da questo punto, strada che conduce al confine provinciale Ancona - Pesaro (in prossimita' della fattoria Ruspoli), attraverso le localita' Serra San Quirico, il Trivio, Maesta', Vado, San Martino, Arcevia, Montefortino, Palazzo, San Pietro e Castelleone di Suasa; confine provinciale Ancona - Pesaro fino al mare Adriatico. Le uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata. «Rosso Piceno» o «Piceno», Superiore devono essere prodotte nella zona delimitata come segue: mare Adriatico, dal confine nord di Grottammare sino a Porto d'Ascoli, seguendo la strada statale n. 16 (Adriatica); strada statale n. 4 (Salaria) da Porto d'Ascoli sino al bivio per Valle Senzana; strada comunale che dalla strada statale n. 4 (bivio Valle Senzana), attraversa il torrente Bretta fino ad incontrare la provinciale Poggio di Bretta - Ripaberarda; strada provinciale Poggio di Bretta - Ripaberarda sino al confine comunale di Ascoli Piceno e Appignano; confini che delimitano includendoveli, i comuni di Appignano, Offida, Cossignano, Ripatransone sino al confine comunale con Grottammare; strada Ripatransone - Grottammare fino al confine nord di Grottammare e, da questo, sino al mare Adriatico. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 novembre 2011
Il direttore generale ad interim: Vaccari |