Gazzetta n. 268 del 17 novembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 11 novembre 2011 |
Disposizioni applicative del Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada e del Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il trasporto stradale e per l'intermodalita'
Visto il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada; Visto il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006; Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio; Visto l'art. 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1072/2009, che prevede che la licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci e' rilasciata per una durata massima rinnovabile di dieci anni; Visto l'art. 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1073/2009, che prevede che la licenza comunitaria per il trasporto internazionale di passeggeri e' rilasciata per una durata massima rinnovabile di dieci anni; Considerato che le disposizioni dei regolamenti n. 1072/2009 e n. 1073/2009 trovano integrale applicazione a decorrere dal 4 dicembre 2011; Considerato che e' compito degli Stati membri fissare la durata specifica delle licenze comunitarie da rilasciare, a domanda, alle imprese stabilite nel proprio territorio che eseguono trasporti internazionali di merci su strada o trasporti internazionali di passeggeri effettuati con autobus; Considerato che e' necessario fissare la durata delle licenze comunitarie per il trasporto di merci e di passeggeri ai sensi dei menzionati regolamenti n. 1072/2009 e 1073/2009 da rilasciare alle imprese italiane di trasporto su strada; Considerato che le licenze comunitarie rilasciate fino alla data del 3 dicembre 2011 ai sensi del regolamento n. 881/92, del 23 marzo 1992, e del regolamento n. 684/92, del 16 marzo 1992, rispettivamente, per il trasporto di merci e per il trasporto di viaggiatori, sono rilasciate con una validita' temporale di cinque anni, rinnovabile; Ritenuto che il periodo di cinque anni di validita', rinnovabile, si e' rivelato congruo in quanto pur consistendo in un periodo di durata adeguata ai fini dell'organizzazione dell'attivita' di trasporto internazionale da parte delle imprese, consente una verifica effettiva, almeno ogni cinque anni, del mantenimento dei requisiti e condizioni necessari, anche in ordine alla disponibilita' dei veicoli, ai fini del rilascio della licenza medesima, nonche' per il rinnovo della licenza comunitaria; Considerato che il sistema di rilascio automatizzato su base informatica delle licenze comunitarie e' gia' strutturato da anni con riferimento al termine di durata quinquennale della licenza comunitaria; Ritenuto opportuno confermare la durata di validita' della licenza comunitaria, sia per il trasporto di merci, sia per il trasporto di passeggeri, fissandola in cinque anni a decorrere dalla data di inizio di validita' medesima;
Decreta:
Art. 1
La licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci di cui all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada e' rilasciata a domanda per un periodo di cinque anni di durata rinnovabile. |
| Art. 2
La licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori di cui all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada e' rilasciata a domanda per un periodo di cinque anni di durata rinnovabile. |
| Art. 3
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 novembre 2011
Il direttore generale: Finocchi |
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