Gazzetta n. 269 del 18 novembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 10 novembre 2011
Modificazioni alle condizioni di ammissibilita' e alle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONIMICO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha costituito presso Mediocredito Centrale S.p.A. un Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese;
Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato degli aiuti d'importanza minore («de minimis»);
Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e in particolare il comma 3, che dispone la stipula di una convenzione tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito Centrale S.p.A. che preveda la costituzione di un comitato, quale distinto organo competente a deliberare in materia;
Visto l'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», che prevede che il comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, adotta le necessarie disposizioni operative per l'amministrazione del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale sono soggette all'approvazione del Ministro delle attivita' produttive sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Vista la convenzione sottoscritta il 7 settembre 1999 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito Centrale S.p.A. e, in particolare, l'art. 2 della convenzione medesima che disciplina il comitato di amministrazione del Fondo di garanzia;
Visti gli atti aggiuntivi alla suddetta convenzione stipulati in data 3 settembre 2009 e 11 maggio 2010;
Visto il decreto ministeriale 23 settembre 2005 con il quale sono state approvate le condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visti i decreti ministeriali dell'11 ottobre 2006, del 9 aprile 2009, del 15 ottobre 2010 e del 28 ottobre 2010 con i quali sono state approvate le modifiche alle condizioni di ammissibilita' e alle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, approvate con decreto ministeriale 23 settembre 2005;
Vista la nota n. 006264 del 20 giugno 2011 con la quale UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A. ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico le modifiche alle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale adottate dal comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 31 marzo 2011, con particolare riguardo a disposizioni in materia di accordi transattivi;
Vista la nota n. 009348 del 19 settembre 2011 con la quale MedioCredito Centrale S.p.A., gia' UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A, ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico le modifiche alle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale adottate dal comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 29 luglio 2011, con particolare riguardo alla regolamentazione del procedimento di inefficacia della garanzia e di revoca dell'intervento;
Vista la nota n. 10117 del 6 ottobre 2011 con la quale MedioCredito Centrale S.p.A., ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico - relativamente alle riserve PON Ricerca e competitivita' e POI Energie rinnovabili istituite nell'ambito del Fondo di garanzia con decreti ministeriali dell'11 dicembre 2009 - le modifiche alle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale adottate dal comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 29 settembre 2011;
Sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1
Modifiche delle condizioni di ammissibilita'
al Fondo di garanzia

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, le modifiche alle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia citato nelle premesse, adottate dal comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nelle riunioni del 31 marzo 2011, del 29 luglio 2011 e del 29 settembre 2011.
2. Nell'allegato 1), nell'allegato 2), nell'allegato 3), nell'allegato A) e nell'allegato B), i quali costituiscono parte integrante del presente decreto, sono riportate le modifiche alle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia di cui al comma 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 novembre 2011

Il Ministro: Romani
 
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Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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