Gazzetta n. 269 del 18 novembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
CIRCOLARE 3 novembre 2011, n. 20690 |
Modalita' per l'applicazione nel 2012 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante «Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane» e del decreto ministeriale 25 marzo 1992. |
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CIRCOLARE 3 novembre 2011, n. 206901 Premessa.
Conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, si comunicano le modalita' secondo le quali il Ministero dello sviluppo economico (di seguito: Ministero) concedera' i contributi finanziari sul programma promozionale presentato dai consorzi per il commercio estero costituiti da piccole e medie imprese (di seguito consorzi export), ai sensi della legge 21 febbraio 1989, n. 83 (di seguito legge), del decreto legislativo n. 143/1998, e sulla base delle direttive e dei criteri fissati con decreto ministeriale 25 marzo 1992. Sulla base della normativa vigente (decreto legislativo n. 112/1998 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000), la presente circolare riguarda esclusivamente la gestione dei contributi destinati ai consorzi export a carattere multiregionale e i consorzi export monoregionali con sede in Sicilia e Valle D'Aosta. Per questi ultimi il contributo e' subordinato alla messa a disposizione di questa amministrazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, delle relative risorse, attualmente accantonate nel Fondo unico incentivi alle imprese. La presente circolare potrebbe, pertanto, subire modifiche in relazione agli ulteriori sviluppi del passaggio delle competenze alle due regioni sopra citate.
Sezione I Scopo della concessione dei contributi
1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e successive modificazioni «i contributi concessi dal Ministero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali di rilievo nazionale ed in particolare la realizzazione di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese». 2. Il contributo e' destinato ai consorzi export per favorire il processo di internazionalizzazione in forma aggregata delle piccole e medie imprese associate. Il contributo non puo' essere in alcun modo direttamente ripartito tra le imprese, ne' impiegato per coprire i costi di iniziative fruite da singole imprese o da una percentuale non significativa delle stesse, con riguardo al settore interessato dal progetto. 3. Possono essere oggetto di contributo unicamente i costi delle azioni promozionali rivolti al mercato estero. I programmi promozionali proposti non dovranno contenere iniziative volte al diretto sostegno delle vendite.
Definizione di consorzio multiregionale
4. Sono considerati consorzi export a carattere multiregionale quelli di cui almeno il 25% delle imprese abbia la sede legale in una o piu' regioni diverse da quella delle restanti imprese associate. Per i consorzi export con piu' di 60 imprese associate, il requisito minimo e' fissato in 15 imprese aventi sede legale in una o piu' regioni diverse da quelle in cui hanno sede le restanti imprese. 5. Tale requisito minimo deve essere posseduto dai consorzi export ininterrottamente dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma.
Destinatari dei contributi: requisiti
6. Per accedere ai contributi, i consorzi export e le societa' consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, devono avere come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, la prestazione di servizi connessi all'esportazione dei prodotti delle imprese associate e la relativa attivita' promozionale. Nello Statuto del proponente deve essere espressamente specificato, a pena di inammissibilita' della domanda, il divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate o socie anche in caso di scioglimento del consorzio o della societa' consortile. 7. Il consorzio export deve essere costituito da un numero di imprese non inferiore a 8; tale limite puo' essere ridotto a 5 qualora il consorzio abbia sede in una delle seguenti regioni: Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna e almeno i 4/5 delle imprese consorziate abbiano sede nelle predette regioni, oppure qualora sia costituito da imprese artigiane (art. 2, comma 3, della legge n. 83/1989 ). Le consorziate devono avere la natura di PMI come definite dal decreto ministeriale 18 aprile 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005) con cui e' stata recepita la raccomandazione CE del 6 maggio 2003. Le suddette condizioni minime devono essere possedute dai consorzi export ininterrottamente dal 1° gennaio sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma. 8. Per accedere ai contributi, il consorzio export deve essere composto da imprese che svolgono attivita' artigiane, industriali, commerciali, di trasporto e di servizi, ovvero attivita' ausiliarie delle precedenti (art. 1 legge n. 83/1989). 9. Dal 1° gennaio sino al 31 dicembre dell'anno di riferimento del programma stesso, il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto, formato da singole quote di partecipazione non inferiori a euro 1.291,14 e non superiori al 20 % del fondo stesso. 10. Non possono fruire dei contributi in questione i consorzi che associno imprese che risultino contemporaneamente associate a piu' di due consorzi, di cui uno promozionale e uno di vendita, che usufruiscano dei contributi finanziari annuali di cui alla legge n. 83/1989 (art. 1, comma 5, decreto ministeriale 1992).
Sezione II Presentazione della domanda di contributo per il programma promozionale 2012
11. Le domande di contributo a fronte del programma promozionale 2012 devono essere inviate al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi - Div. VIII, viale Boston 25 - 00144 Roma. La spedizione deve essere effettuata via raccomandata o per corriere entro e non oltre il 30 dicembre 2011. Le domande spedite successivamente non saranno prese in esame. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso, per le consegne effettuate direttamente presso questo Ministero fa fede la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero stesso. 12. La domanda deve essere redatta in bollo secondo il modello A allegato alla circolare accludendo tutta la documentazione indicata nel modello stesso. Le domande, le dichiarazioni e le schede progetto, redatte utilizzando i modelli allegati alla presente circolare, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio export con firma autenticata o inviando, contestualmente alla domanda, fotocopia leggibile del documento di riconoscimento (modalita' previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Il legale rappresentante, sotto la propria responsabilita', attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per falsita' in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; inoltre dichiara di prestare il proprio incondizionato consenso alle ipotesi di trattamento e di comunicazione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 13. La mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante o il mancato invio della fotocopia del documento di identita' del sottoscrittore comportano l'inammissibilita' della domanda. 14. Non possono presentare domanda i consorzi che presentino contestualmente domanda per il 2012 sulla legge n. 394/1981 - art. 10.
Programma promozionale
15. L'attivita' promozionale deve essere programmata in modo da apportare benefici generalizzati per i soci. Pertanto non sono ammesse a contributo le iniziative che registrano la partecipazione di una percentuale non significativa delle imprese consorziate o di singole imprese, valutata con riguardo al settore interessato dal progetto. 16. Il programma promozionale si compone di progetti, eventualmente articolati in singole azioni, ciascuno dei quali deve essere descritto sulla base degli elementi riportati nel Modello C. 17. Per l'anno 2012, il programma promozionale potra' avere ad oggetto un numero massimo di 3 progetti secondo le tipologie sotto indicate e per ciascun progetto un numero massimo di 3 azioni (1) Il limite delle azioni presentabili e' elevato a n. 5 per i consorzi multisettoriali. 18. Per ciascuna azione occorre specificare: numero imprese partecipanti, gli obiettivi che si intendono raggiungere, gli indicatori da utilizzare per valutare i risultati e il valore atteso (standard), nonche' il dettaglio dei costi (compilare una scheda per ogni azione ed inviare anche in formato elettronico su CD o penna USB). In particolare, nel presente contesto si intende: a) per indicatore il parametro prescelto per misurare i risultati conseguiti, ad esempio: accessi dall'estero al sito web, giudizi espressi in un questionario secondo una scala di valori qualitativi o quantitativi; b) per valore atteso (standard) il valore previsto dell'indicatore prescelto, ad esempio: numero accessi al sito web, valore medio dei giudizi espressi nei questionari; c) per valore realizzato: il valore effettivo che l'indicatore assume al momento di realizzazione del progetto (da comunicare in sede di rendiconto). 19. Occorre altresi' precisare i metodi di rilevazione, garantendone l'obiettivita' e specificando, ad esempio, l'ampiezza del campione degli intervistati, indicando il metodo utilizzato per la loro selezione e fornendo un facsimile del questionario di intervista ecc. La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste, ecc. deve essere conservata, per consentire al Ministero di effettuare le proprie verifiche.
Ammissibilita' dei progetti
20. Il Ministero valuta l'ammissibilita' del programma promozionale presentato tenendo conto: a) della validita' tecnico-economica delle azioni in termini di promozione e di inserimento sul mercato estero. La validita' e' valutata anche con riferimento alle caratteristiche del proponente e alla ricaduta multiregionale dei benefici; b) della conformita' ai criteri definiti nella presente circolare; c) della completezza delle informazioni fornite. 21. Sono ammissibili unicamente i programmi aventi natura esclusivamente promozionale che non prevedano azioni volte al sostegno delle esportazioni. 22. Conformemente al principio dell'annualita' del bilancio statale, sono ammessi soltanto i programmi promozionali che avranno attuazione nel 2012. 23. Tenuto conto delle ridotte disponibilita' della dotazione finanziaria ed eventuali manovre di finanza pubblica per il 2012, per ragioni di trasparenza e correntezza amministrativa, si informa che non e' garantita la possibilita' del cofinanziamento pubblico.
Tipologia dei progetti e spese ammissibili
24. Come indicato al precedente punto 17 della presente circolare, si ribadisce che, per le ragioni sopra esposte e per correntezza amministrativa, per l'anno 2012, il programma promozionale potra' avere ad oggetto un numero massimo di 3 progetti - e per ciascun progetto un numero massimo di 3 azioni (il limite delle azioni presentabili e' elevato al n. 5 per i consorzi multisettoriali). Si ricorda che sono ammissibili solo le spese sostenute direttamente dal consorzio per la realizzazione del programma promozionale dalle quali risultino evidenti il ruolo e l'attivita' del consorzio nel suo complesso. Si indicano di seguito le tipologie dei progetti e l'elenco delle spese ammissibili: 24.1 partecipazione a fiere estere: spese ammissibili: a) affitto e allestimento area espositiva (dovranno mettere in evidenza il consorzio nel suo complesso attraverso l'indicazione del nome, del marchio ecc.); b) viaggi all'estero (aereo in classe economica, alloggio in alberghi non superiori a 4 stelle o equivalenti) per un massimo di 2 persone per ciascun evento, incaricate dal consorzio; c) pubblicita' in lingua estera (riferita al consorzio nel suo complesso); d) traduzioni ed interpretariato, servizio hostess; e) azioni dimostrative e degustazioni di prodotti tipici italiani; 24.2 partecipazione a fiere internazionali in Italia, riconosciute come tali in base al calendario pubblicato dalla conferenza dei Presidenti delle regioni consultabile al sito www.regioni.it: spese ammissibili: a) affitto e allestimento area espositiva (dovranno mettere in evidenza il consorzio nel suo complesso attraverso l'indicazione del nome, del marchio, ecc); b) viaggi all'estero (aereo in classe economica, alloggio in alberghi non superiori a 4 stelle o equivalenti) per un massimo di 2 persone per ciascun evento incaricate dal consorzio; c) pubblicita' in lingua estera (riferita al consorzio nel suo complesso); d) traduzioni ed interpretariato, servizio hostess; e) azioni dimostrative e degustazioni di prodotti tipici italiani; 24.3 campagna pubblicitaria su stampa estera, pubblicita' in lingua estera (riviste, radio, televisione e web): spese ammissibili: a) inserzioni, articoli, spot; b) traduzioni; 24.4 workshop, conferenze, videoconferenze, incontri promozionali con operatori esteri e/o all'estero: spese ammissibili: a) affitto e allestimento sale; b) traduzioni, interpretariato servizio hostess; c) viaggio e alloggio per operatori e giornalisti esteri invitati (aereo in classe economica, soggiorno in alberghi non superiori a 4 stelle o equivalenti, transfert da e per l'aeroporto); d) viaggi all'estero (aereo in classe economica, alloggio in alberghi non superiori a 4 stelle o equivalenti, transfert da e per l'aeroporto) per un massimo di 2 persone per ciascun evento incaricate dal consorzio; e) pubblicita' in lingua estera (riferita al consorzio nel suo complesso); f) azioni dimostrative e degustazioni di prodotti tipici italiani; 24.5 missioni di operatori esteri in Italia: spese ammissibili: a) viaggio e alloggio per operatori e giornalisti esteri invitati (aereo in classe economica, soggiorno in alberghi non superiori a 4 stelle o equivalenti, transfert da e per l'aeroporto); b) pubblicita' in lingua estera (riferita al consorzio nel suo complesso); c) traduzioni ed interpretariato; d) azioni dimostrative e degustazioni di prodotti tipici italiani; 24.6 missioni esplorative all'estero di rappresentanti del consorzio: spese ammissibili: a) viaggi all'estero (aereo in classe economica, alloggio in alberghi non superiori a 4 stelle o equivalenti) per un massimo di 2 persone per ciascun evento incaricate dal consorzio; b) interpretariato; 24.7 solo per i consorzi di nuova costituzione: realizzazione e promozione del marchio consortile: spese ammissibili: a) progettazione e registrazione; 24.8 solo per i consorzi di nuova costituzione: apertura del sito internet predisposto anche in lingua estera: spese ammissibili: a) progettazione, realizzazione, registrazione del dominio; b) traduzioni. 25. Oltre alle spese direttamente sostenute per ogni singola azione, possono essere finanziate anche le spese generali (di gestione e di personale amministrativo), effettivamente imputabili alle iniziative, limitatamente ad una percentuale massima del 20% delle spese vive di ogni azione, purche' il consorzio sia dotato di struttura stabile (sede e personale). Tali spese devono riferirsi all'attivita' svolta in sede per la preparazione iniziale e quella conseguente successiva alle manifestazioni. 26. Le spese generali (di gestione e del personale amministrativo) delle sedi estere sono ammissibili solo per le sedi in uno dei paesi extra Unione europea, limitatamente ad una percentuale massima del 20% delle spese vive di ogni azione. Tali spese devono riferirsi all'attivita' svolta nella sede estera per la preparazione iniziale e quella conseguente successiva alle manifestazioni. 27. L'ufficio, nell'ambito della propria discrezionalita', potra' valutare eventuali spese non rientranti nelle tipologie suindicate.
Spese non ammissibili
28. Premesso che non sono ammesse le spese dalle quali non risulti il diretto collegamento con i singoli progetti, si indicano ulteriori tipologie di spese che non possono essere riconosciute: a) azioni dirette a sostenere le vendite o la rete di distribuzione; b) allestimento personalizzato per le singole imprese; c) trasporto per merci e campionari; d) aggiornamento, ristrutturazione, variazione del sito web consortile.
Approvazione del programma
29. Il Ministero comunica l'esito della valutazione del programma promozionale entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza. Tale termine puo' essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Le integrazioni dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro i termini indicati nelle richieste del Ministero. 30. La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla sua realizzazione; l'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata tempestivamente al Ministero. 31. Il programma presentato deve essere approvato formalmente dall'assemblea dei soci. Eventuali variazioni sostanziali: il programma potra' essere modificato solo in casi eccezionali da motivare adeguatamente, per un massimo di 3 variazioni sostanziali (es.: presentazione di nuovi progetti, variazioni di azioni nell'ambito di un progetto). Tali variazioni devono essere presentate al Ministero per l'approvazione almeno 30 giorni prima della data prevista per l'esecuzione dei progetti e delle azioni cui si riferiscono ed in ogni caso entro il 30 aprile 2012, pena l'inammissibilita'. Il legale rappresentante deve trasmettere un nuovo modello C e comunicare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del verbale dell'assemblea dei soci che ha deliberato in merito. Le iniziative promozionali che non siano state preventivamente approvate dal Ministero non potranno in alcun caso essere ammesse al contributo. Eventuali variazioni non sostanziali: le modifiche non sostanziali (ad es.: variazioni di date, ecc.) e le eventuali rinunce, devono essere comunicate almeno 30 giorni prima della data prevista per la realizzazione del progetto o azione cui si riferiscono.
Sezione III Modalita' di presentazione della documentazione per la liquidazione del contributo sui programmi 2012
32. Unitamente alla domanda e alla documentazione di cui ai punti successivi, il consorzio deve trasmettere: a) una relazione generale sull'esecuzione dell'intero programma promozionale, dalla quale emergano la validita' e i risultati del programma svolto nonche' le eventuali criticita', anche con riferimento alle azioni non realizzate; b) le schede redatte secondo il Mod. E, concernenti le singole azioni realizzate. 33. Il consorzio export, che nel corso del 2012 abbia realizzato il programma promozionale approvato da questo Ministero, inoltra, entro e non oltre il 31 marzo 2013, la richiesta di liquidazione del contributo. La domanda deve essere redatta secondo il Modello D, con il quale il legale rappresentante del consorzio export dichiara il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso ai contributi, la regolarita' della documentazione presentata e l'impegno a restituire eventuali contributi percepiti indebitamente. La domanda deve pervenire completa di tutta la documentazione richiesta nel Modello D. In particolare i modelli B1 (sintesi del programma ), E (schede progetto) e F (elenco fatture) dovranno essere inviati anche in formato elettronico su CD o penna USB. 34. La rendicontazione deve essere redatta in modo speculare al programma precedentemente approvato da questo Ministero, utilizzando, quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e delle azioni e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti, che si fossero verificati tra gli importi approvati e quelli rendicontati.
Valutazione del rendiconto
35. Nell'esame del rendiconto il Ministero valuta la conformita' dell'attivita' svolta rispetto al programma approvato (a questo fine puo' richiedere copie del materiale pubblicitario realizzato, documentazione fotografica pertinente ecc.); esamina i risultati conseguiti attraverso l'applicazione degli indicatori e degli standard a suo tempo predeterminati da parte di ciascun consorzio export; raffronta le spese rendicontate rispetto a quelle approvate. Il Ministero esclude dal rendiconto presentato le spese non pertinenti. Sono ammesse compensazioni tra singole voci di spesa nel limite del 20% delle spese relative alla singola azione, fermo restando l'importo complessivamente approvato a preventivo. 36. Le fatture devono essere intestate al consorzio e debitamente quietanzate dal fornitore del servizio. Ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio per le fatture superiori ad euro 2.500,00 non e' ammesso il pagamento in contanti. Pertanto dovranno essere indicate in dettaglio le modalita' di pagamento eseguite (es. data e numero di bonifico o Codice riferimento operazione (CRO) fornito dalla banca che ha effettuato la transazione; assegno non trasferibile con contestuale presentazione della distinta bancaria comprovante il pagamento).
Determinazione del contributo
37. La misura effettiva del contributo dipende dalle risorse finanziarie assegnate e viene calcolata secondo i limiti percentuali stabiliti dall'art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 83 ed i criteri preferenziali fissati dagli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 25 marzo 1992 e dall'allegata tabella dei parametri. 38. Il contributo non puo' superare il limite massimo annuale di euro 77.468,53 per i consorzi export aventi fino a 24 soci, di euro 103.291,38 per i consorzi export aventi da 25 a 74 soci e di euro 154.937,07 per i consorzi export composti da almeno 75 soci. 39. Se l'intero programma o alcune delle azioni sono finanziati da altri enti pubblici, nella determinazione del contributo saranno computati anche i predetti finanziamenti, affinche' l'insieme dei contributi di fonte pubblica non superi il 70% del totale delle spese ammesse; il consorzio export e' tenuto a dichiarare l'esistenza di tali condizioni e ad inviare fotocopia dei provvedimenti concessivi. 40. Al fine di rispettare i limiti di cumulo dei contributi pubblici, il rendiconto dovra' specificare la copertura delle spese con l'indicazione delle risorse proprie, del contributo atteso dal Ministero, delle eventuali risorse messe a disposizione da parte di altri enti pubblici o privati e degli eventuali introiti derivanti da pubblicita' od altro. 41. La liquidazione del contributo e' comunque effettuata nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero ed e' subordinata all'esito delle verifiche previste dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973. Come gia' indicato al punto 23 della presente circolare, tenuto conto delle ridotte disponibilita' della dotazione finanziaria e di eventuali manovre di finanza pubblica per il 2012, si informa che non e' garantita la possibilita' del cofinanziamento pubblico.
Conservazione della documentazione di spesa
42. La documentazione di spesa deve essere trattenuta presso la sede del consorzio export per essere messa a disposizione del Ministero per eventuali controlli. Le spese devono essere documentate dalle fatture originali quietanzate, intestate al consorzio export e dalle ricevute fiscali conformi alla normativa vigente in materia fiscale. Per i viaggi aerei devono essere conservati i biglietti e le carte d'imbarco.
Ispezioni e verifiche
43. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche, anche successivamente all'erogazione del contributo, sull'esecuzione del programma promozionale, sulla veridicita' delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformita' all'originale delle copie dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio depositato, sulla corrispondenza dell'elenco fatture agli originali e sulla sussistenza dei requisiti di idoneita' a ricevere il finanziamento. 44. In caso di dichiarazione mendace o falsita' in atti, il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, cosi' come richiamato dall'art. 76 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; inoltre, questa amministrazione, si riserva la facolta' di revocare il finanziamento concesso e di non accogliere successive domande di contributo.
Reperimento della normativa
45. I testi delle fonti normative, i moduli di domanda, gli schemi per la presentazione dei progetti e dei rendiconti sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo www.sviluppoeconomico.gov.it - area tematica internazionalizzazione o su www.mincomes.it dal quale e' possibile scaricare i file in formato word ed excel. In particolare, i modelli B, B1, C, E, F e G (elenco delle imprese) sono da allegare alla domanda anche in formato elettronico (CD o penna USB) in file Word o Excel.
Riferimenti del Ministero
46. Per informazioni e chiarimenti e' possibile contattare l'ufficio competente ai seguenti recapiti: Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi - Divisione VIII - viale Boston 25 - 00144 Roma Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990: dott.ssa Barbara Clementi - Dirigente divisione VIII - e-mail: barbara.clementi@sviluppoeconomico.gov.it Coordinatrice legge n. 83/1989: dott.ssa Anna Vincenzo - Tel. 06-59932351 - Fax: 06-59932454 - e-mail: annamariasilvia.vincenzo@sviluppoeconomico.gov.it Incaricati dell'istruttoria: sig.ra Ivana Faina - Tel. 06-59932521 - ivana.faina@sviluppoeconomico.gov.it dott.ssa Silvia Giannubilo - Tel. 06-59932588 - silvia.giannubilo@sviluppoeconomico.gov.it sig.ra Mara Manciocchi - Tel. 06-59932297 - mara.manciocchi@sviluppoeconomico.gov.it dott.ssa Sandra Venuta - Tel. 06-59932559 - sandra.venuta@sviluppoeconomico.gov.it
Pubblicazione
La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed inserita nel sito internet istituzionale www.sviluppoeconomico.gov.it area tematica internazionalizzazione o www.mincomes.it Roma, 3 novembre 2011
Il direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi Celi
(1) Per maggiore chiarezza si riporta un esempio indicativo di programma promozionale: tipologia progetto: Partecipazione a fiere: non piu' di n. 3 fiere; tipologia progetto: Missioni di operatori esteri in Italia: non piu' di n.3 eventi; tipologia progetto: Workshop, conferenze, videoconferenze, incontri promozionali rivolti ad operatori esteri: non piu' di n. 3 eventi. |
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Parte di provvedimento in formato grafico
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