IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 - adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 - recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 recante la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di Commissario delegato gia' svolte dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo; Considerato che si rende necessario assicurare lo svolgimento delle attivita' inerenti all'anno scolastico 2011-2012 e l'avvio dell'anno scolastico 2012-2013 nel territorio della regione Abruzzo; Ravvisata la necessita' di garantire l'apertura pomeridiana delle scuole per assicurare l'integrazione degli studenti che si trovano in una situazione di disagio da trauma post-terremoto, come ampliamente documentato dalla ricerca svolta dall'Ospedale Bambino Gesu' di Roma; Vista la richiesta dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' inerenti all'anno scolastico 2011-2012 e per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2012-2013 nel territorio della regione Abruzzo, e' assegnata all'Ufficio scolastico Regionale per l'Abruzzo la somma di euro 8.500.000,00. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate prioritariamente: a) per la manutenzione dei MUSP nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; b) per garantire il tempo pieno nella scuola primaria ed il tempo prolungato nella scuola secondaria di 1° grado; c) per ampliare l'offerta formativa nelle scuole di ogni ordine e grado; d) per garantire la vigilanza e la sicurezza nelle scuole di ogni ordine e grado anche mediante l'incremento delle attuali dotazioni organiche. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 8.500.000,00, si provvede a valere sulle risorse stanziate per la ricostruzione di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 novembre 2011
Il Presidente: Berlusconi |