Gazzetta n. 270 del 19 novembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 ottobre 2011
Modifica del decreto 22 luglio 2010, relativo a «OCM Vino - Modalita' attuative della misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Campagne 2010-2011 e seguenti».


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;
Visto il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi;
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 772/2010 della Commissione del 1° settembre 2010 che modifica l'art. 4 del regolamento (CE) n. 555/2008 inserendo la possibilita' di erogare il sostegno a favore delle azioni di promozione e di informazione per ulteriori due anni in aggiunta ai tre precedentemente previsti;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 4 riguardante la ripartizione tra finzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la nota ministeriale 30 giugno 2008, prot. 1488, con la quale e' stato notificato alla Commissione europea il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo;
Vista la nota ministeriale 1° marzo 2011, prot. 1673, con la quale e' stata notificata alla Commissione europea la modifica al suddetto programma;
Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2010 relativo a «OCM Vino - Modalita' attuative della misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Campagne 2010-2011 e seguenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 230, del 3 ottobre 2009;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Ravvisata la necessita' di procedere alla modifica del decreto ministeriale 22 luglio 2010 prevedendo la possibilita' di proroga della durata dei progetti in corso di realizzazione;
Vista l'intesa sancita, nella seduta del 27 luglio 2011, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Decreta:

Art. 1

1. Il comma 3 dell'art. 3 del decreto ministeriale 22 luglio 2010 e' sostituito dal seguente:
«3. I progetti sono presentati per una durata massima di tre anni. Durante la realizzazione di tali progetti, il medesimo beneficiario puo' presentare nuovi progetti purche' riguardino Paesi terzi diversi. Un beneficiario che abbia gia' ottenuto l'approvazione di un progetto nelle precedenti campagne 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 puo' presentare un nuovo progetto, anche se riferito al medesimo Paese, purche' la durata complessiva dello stesso non superi i cinque anni.».
2. Il comma 1, lettera c) dell'art. 8 del decreto ministeriale 22 luglio 2010 e' modificato come segue:
«c) la durata del progetto che, comunque, non puo' essere superiore a tre anni per beneficiano e per Paese terzo, salvo quanto disposto al precedente art. 3, comma 3.».
Il presente decreto e' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 ottobre 2011

Il Ministro: Romano
 
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