Gazzetta n. 270 del 19 novembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 novembre 2011
Individuazione delle caratteristiche e delle regole tecniche di rilascio della ricevuta di consegna dei documenti di circolazione e dei documenti di abilitazione alla guida dei veicoli a motore prevista dall'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 92, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 («Nuovo codice della strada») cosi' come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», il quale disciplina la ricevuta di consegna rilasciata dalle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi dell'art. 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Visto il citato articolo 7 della legge n. 264 del 1991, cosi' come modificato dall'articolo 10, comma 2, della richiamata legge n. 120 del 2010;
Visto l'articolo 10, comma 3, della medesima legge n. 120 del 2010, il quale demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, la rivisitazione delle caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto nonche' le regole tecniche per il rilascio della stessa;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 8 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n. 38, recante l'approvazione del modello di ricevuta temporaneamente sostitutiva del documento di circolazione del mezzo di trasporto o di abilitazione alla guida, adottato in attuazione del previgente articolo 7 della legge n. 264 del 1991;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla modifica delle disposizioni contenute nel predetto decreto ministeriale dell'8 febbraio 1992, alla luce delle intervenute modifiche introdotte all'articolo 92, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all'articolo 7 della legge n. 264 del 1991;

Decreta:

Art. 1
Caratteristiche della ricevuta di consegna di cui all'articolo 7
della legge 8 agosto 1991, n. 264

1. Le imprese e le societa' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di seguito denominate studi di consulenza, rilasciano, nel caso di ritiro del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza, cosi' come previsto dall'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modifiche ed integrazioni, una ricevuta di consegna conforme ai modelli di cui agli Allegati A e B al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante.
 
Art. 2
Regole tecniche per il rilascio della ricevuta di cui all'articolo 7
della legge 8 agosto 1991, n. 264

1. La ricevuta di consegna e' rilasciata mediante procedura informatizzata, attraverso il collegamento telematico con il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione, ed e' sottoscritta da persona a cio' legittimata ai sensi della legge n. 264 del 1991.
2. Lo studio di consulenza trasmette telematicamente le informazioni necessarie al Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione il quale, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti in archivio, consente la stampa della ricevuta di consegna, che deve avvenire su carta intestata dello studio di consulenza.
3. Le modalita' operative per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa assicurando, al contempo, il rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 92, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'articolo 7 della legge n. 264 del 1991, ed assicurando altresi' l'accesso, secondo le vigenti disposizioni in materia, degli organi di polizia e delle amministrazioni provinciali ai dati relativi al rilascio delle ricevute di consegna ed al loro contenuto al fine di consentire i controlli di competenza.
 
Art. 3

Abrogazioni

1. Il decreto del Ministro dei trasporti 8 febbraio 1992 e' abrogato.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro: Matteoli
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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