Gazzetta n. 270 del 19 novembre 2011 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE «A. AVOGADRO»
DECRETO RETTORALE 14 novembre 2011
Emanazione del nuovo statuto.


IL RETTORE

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e in particolare l'art. 2;
Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» emanato con decreto rettorale n. 539 del 12 dicembre 2001 e ss.mm.i.;
Visto il d.r. n. 26 del 25 gennaio 2011, di designazione della Commissione per la modifica dello Statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 240/2010;
Visto il parere favorevole sul testo dello Statuto a suo tempo licenziato dalla Commissione, reso dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge n. 240/2010, nella seduta straordinaria dell'8 luglio u.s;
Vista la delibera n. 5/2011/4 dell'11 luglio 2011, con la quale il Senato accademico ha adottato il nuovo Statuto di Ateneo da sottoporre al previsto controllo di legittimita' e di merito da parte del MIUR;
Vista la nota del MIUR prot. n. 4624 del 20 ottobre 2011, contenente osservazioni e richieste di modifica del testo statutario, ai sensi dell'art. 6, commi 9 e ss., della legge n. 168/1989;
Visto il testo del nuovo Statuto licenziato dalla Commissione di Ateneo per le modifiche di Statuto in data 25 ottobre 2011, dopo il vaglio delle osservazioni e delle richieste di modifica del MIUR;
Visto la delibera n. 9/2011/1 del 27 ottobre 2011, con la quale il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole sul testo del nuovo Statuto;
Vista la delibera n. 8/2011/1 del 27 ottobre 2011, con la quale il Senato accademico ha adottato il nuovo Statuto:

Decreta:

1. E' emanato il nuovo Statuto di Ateneo nel testo allegato.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale, ai sensi dell'art. 6, comma 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
3. Il nuovo testo dello Statuto di Ateneo entrera' in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale.
Vercelli, 14 novembre 2011

Il rettore: Garbarino
 
Allegato

STATUTO UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE
«A. AVOGADRO»

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Natura giuridica e finalita' istituzionali

1. L'Universita' degli studi del Piemonte orientale «Amedeo Avogadro» (di seguito denominata Universita' o Ateneo) e' un'istituzione pubblica di alta cultura, dotata di personalita' giuridica, che non persegue fini di lucro.
2. L'Universita' e' sede primaria di libera ricerca e di libera formazione ed e' luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; opera combinando in modo organico ricerca e didattica, nell'interesse della societa' e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.
3. L'Universita' opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilita', in attuazione della Costituzione, delle leggi, del diritto dell'Unione europea.
4. L'Universita' garantisce liberta' di ricerca e d'insegnamento e pari opportunita' nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera, senza distinzione di genere, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, in accordo con l'art. 21, comma 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
5. Nel perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, l'Universita' adotta criteri di qualita', trasparenza e promozione del merito, privilegiando la distribuzione delle risorse coerente con la valutazione dei risultati conseguiti.
6. L'Universita' e' articolata in tre sedi (Alessandria, Novara, Vercelli); a Vercelli, sede legale, risiedono e si riuniscono gli Organi di Ateneo.
7. L'Universita' si propone di contribuire alla qualificazione e allo sviluppo del territorio di riferimento.

Art. 2.

Attivita' didattiche e di ricerca

1. L'Universita' organizza le proprie strutture nel rispetto della liberta' di insegnamento e di ricerca.
2. L'Universita' si dota degli strumenti idonei a garantire la qualita' delle attivita' didattiche, formative e di ricerca.
3. L'Universita' adotta ogni strumento utile alla valutazione delle proprie attivita' e dei risultati conseguiti.
4. L'Universita' fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera circolazione dei risultati della ricerca.

Art. 3.

Pari opportunita'

1. L'Universita' ispira la propria azione al principio delle pari opportunita'.
2. L'Universita' promuove, nel lavoro e nello studio, azioni positive per le pari opportunita' al fine di garantire l'effettiva uguaglianza, nel rispetto dei principi della Carta europea dei ricercatori, del Codice di condotta per il loro reclutamento e del Codice etico di Ateneo.
3. L'Universita' garantisce, nella composizione degli organi universitari, il rispetto del principio costituzionale della pari opportunita' tra uomini e donne. Le modalita' di attuazione di questo principio sono specificate nel presente Statuto e nei regolamenti degli organi.
4. L'Universita', con particolare attenzione ai diversamente abili, promuove ogni iniziativa volta a favorire una piena fruizione dei servizi, la migliore formazione di tutti gli studenti e il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 4.

Principi organizzativi

1. L'Universita' promuove e favorisce la partecipazione di tutte le componenti costitutive della comunita' universitaria nelle forme previste dai regolamenti di funzionamento degli Organi e delle Strutture.
2. L'Universita' adotta principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di economicita', di sostenibilita', di responsabilita' e valutazione dei risultati.
3. L'Universita' organizza le proprie attivita' istituzionali, didattiche e di ricerca in base a principi di sussidiarieta' e di decentramento, tenuto conto della sua articolazione sul territorio.
4. Nell'assegnazione di risorse finanziarie alle Strutture dotate di autonomia gestionale l'Universita' applica il principio del budget, determinato anche sulla base del criterio della provenienza delle risorse locali, ivi compresi i contributi degli studenti, nel rispetto dei criteri ministeriali di assegnazione delle risorse all'Ateneo. La partecipazione dell'Universita' alle iniziative delle Strutture dotate di autonomia gestionale e' realizzata, di norma, con la formula del cofinanziamento.

Art. 5.

Rapporti con l'esterno

1. Per il raggiungimento delle proprie finalita' istituzionali, l'Universita' puo' stipulare accordi e convenzioni con altre istituzioni di istruzione e di ricerca, con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, dell'Unione europea e internazionali.
2. L'Universita' puo' dar vita con altri soggetti, a iniziative comuni sotto forma di consorzi, di partecipazione a enti, a societa' e a ogni altra forma organizzativa, garantendo il nesso di stretta strumentalita' del negozio societario rispetto ai fini istituzionali dell'Ateneo.

Art. 6.

Rapporti con il Servizio sanitario nazionale

1. Al fine di garantire la necessaria integrazione dei compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei medici e degli operatori delle professioni sanitarie, l'Ateneo predispone specifiche convenzioni per la disciplina dei rapporti con le amministrazioni nazionali, regionali e locali preposte al Servizio sanitario nazionale e con le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Convenzioni analoghe per i fini istituzionali universitari possono essere stabilite con enti privati inseriti nella programmazione sanitaria regionale.

Art. 7.

Cooperazione didattica

1. L'Universita' si impegna ad attuare la cooperazione didattica interdipartimentale e promuove l'istituzione di strutture formative interateneo con enti pubblici e privati, nazionali, dell'Unione europea e internazionali.
2. Le forme di cooperazione didattica di cui al precedente comma sono realizzate mediante appositi accordi o convenzioni, approvati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione per quanto di loro competenza.

Art. 8.

Cooperazione scientifica

1. L'Universita' promuove la cooperazione scientifica fra tutti i Dipartimenti al fine di perseguire l'eccellenza nella ricerca.
2. L'Ateneo e i Dipartimenti possono stipulare accordi di cooperazione con altre Strutture di ricerca pubbliche e private, nazionali, dell'Unione europea e internazionali per lo svolgimento di attivita' scientifiche comuni.
3. Tali attivita' sono disciplinate con apposite convenzioni, approvate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione per quanto di loro competenza.

Art. 9.

Internazionalizzazione e mobilita'

1. L'internazionalizzazione e' da ritenersi obiettivo strategico da perseguire in coerenza con gli impegni indicati nei trattati dell'Unione europea, nella Dichiarazione di Bologna e nella Magna Charta delle Universita'.
2. L'Ateneo riconosce la propria appartenenza allo Spazio europeo dell'istruzione superiore e della ricerca e fa propri i suoi principi e i suoi strumenti.
3. L'Universita' favorisce, secondo la normativa vigente, la dimensione internazionale della ricerca e della formazione, anche attraverso la mobilita' di tutte le sue componenti i contatti e gli accordi con istituzioni accademiche di tutto il mondo, l'adesione a reti e consorzi, lo scambio di conoscenze scientifiche e di esperienze formative, il reclutamento di studenti, ricercatori in formazione e docenti-ricercatori provenienti da altri Stati.
4. L'Universita' assume e promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e di formazione, anche attraverso la revisione dei programmi formativi e l'impiego di lingue diverse dall'italiano, in particolare l'inglese; adotta strumenti tecnologici in grado di favorire la diffusione internazionale delle proprie attivita' formative.
5. L'Universita' incoraggia i Dipartimenti a creare le condizioni accademiche necessarie per una diffusa mobilita' internazionale degli studenti, quali la flessibilita' dei piani di studio e l'integrazione dei periodi di studio all'estero nella struttura dei percorsi formativi.
6. L'Universita' cura la semplificazione di tutte le procedure amministrative, al fine di favorire l'accesso alle proprie attivita' di ricerca e formazione da parte di persone provenienti da altri Stati, anche in attuazione delle convenzioni relative alle lauree congiunte o disgiunte con atenei stranieri.

TITOLO II

ORGANI

CAPO I

ORGANI DELL'ATENEO

Art. 10.

Organi dell'Ateneo

1. Sono Organi dell'Ateneo: il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti, il nucleo di valutazione, il direttore generale.

Art. 11.

Il rettore

1. Al rettore sono attribuite:
a) la rappresentanza legale dell'Ateneo e le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche;
b) la responsabilita' del perseguimento delle finalita' dell'Universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;
c) la funzione di proposta al Consiglio di amministrazione del documento di programmazione triennale di Ateneo, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico;
d) la funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo.
2. Il rettore inoltre:
a) convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, predisponendone gli ordini del giorno, coordinandone le attivita' e provvedendo all'esecuzione delle rispettive delibere;
b) emana lo Statuto, i regolamenti di Ateneo e i regolamenti approvati dalle singole Strutture;
c) vigila sul funzionamento delle Strutture e dei servizi dell'Ateneo;
d) assicura l'osservanza delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello statuto e dei regolamenti di Ateneo;
e) sottopone al Ministro competente le relazioni previste dalla normativa vigente;
f) designa uno dei tre componenti esterni del Consiglio di amministrazione;
g) nomina i componenti del Nucleo di valutazione, su parere favorevole del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione;
h) propone al Consiglio di amministrazione la nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei conti;
i) trasmette al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico la relazione annuale sull'attivita' del Nucleo di valutazione di cui all'art. 15, comma 8 del presente Statuto, curandone la pubblicita' e inviandola ai dipartimenti, alle scuole e alla Commissione paritetica di Ateneo per la didattica;
j) esercita l'iniziativa dei procedimenti disciplinari secondo le modalita' previste dalla legge e dal presente Statuto; e' competente, sentito il Collegio di disciplina, a irrogare la sola sanzione della censura; e' inoltre competente ad avviare i procedimenti in caso di violazione del codice etico, proponendo la sanzione al Senato accademico, qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di disciplina; commina la sanzione per la violazione del codice etico;
k) indice per quanto di sua competenza le elezioni delle rappresentanze negli Organi collegiali di Ateneo;
l) propone al Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, il piano edilizio di Ateneo;
m) stipula le convenzioni e i contratti che non siano attribuiti alla competenza specifica delle singole strutture e che non siano di competenza del direttore generale;
n) adotta, in situazioni di necessita' e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all'Organo relativo nella seduta immediatamente successiva;
o) propone al Consiglio di amministrazione il conferimento dell'incarico di direttore generale, sentito il Senato accademico;
p) propone al Consiglio di amministrazione, sentiti il Senato accademico e il Nucleo di valutazione, la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore generale, nonche' la revoca dell'incarico per reiterata inosservanza delle direttive degli Organi di Ateneo ovvero, in caso di responsabilita' grave, per i risultati negativi della gestione amministrativa;
q) convoca e presiede, eventualmente per il tramite di un suo delegato, la riunione periodica annuale sulla sicurezza e la prevenzione degli infortuni;
r) esercita tutte le funzioni non espressamente attribuite ad altri Organi dallo Statuto.
3. Il rettore, anche su proposta del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, puo' istituire commissioni ad hoc, con compiti istruttori e propositivi, con particolare riguardo alla didattica, al diritto allo studio, alla ricerca, all'assetto organizzativo.
4. Il rettore e' coadiuvato nelle sue funzioni da un pro-rettore scelto tra i professori ordinari di ruolo. Il pro-rettore supplisce il rettore in caso di assenza o di temporaneo impedimento e decade alla conclusione del mandato rettorale. In caso di anticipata conclusione del mandato sono immediatamente indette nuove elezioni e il decano assume le funzioni del rettore fino all'insediamento del nuovo rettore.
5. Il rettore e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia delle Universita' italiane. Il rettore e' nominato con decreto del Ministro. Il pro-rettore e' nominato con decreto del rettore. La carica di rettore e quella di pro-rettore sono incompatibili con le cariche elettive previste dal presente Statuto. Essi non possono essere membri del Nucleo di valutazione.
6. L'elezione del rettore avviene a seguito di presentazione di candidature corredate da:
a) un documento programmatico;
b) l'indicazione del pro-rettore;
c) una lista di firme di elettori proponenti la candidatura.
Le modalita' di presentazione delle candidature e di svolgimento delle elezioni sono demandate ad apposito regolamento approvato dal Senato accademico.
7. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore e' costituito da:
a) i professori di ruolo e i ricercatori;
b) i rappresentanti del personale di ruolo tecnico-amministrativo eletti, in misura pari al 10% del totale del personale di cui alla lettera a);
c) gli studenti eletti nel Consiglio di amministrazione, nel Senato accademico, nei Consigli di dipartimento, nelle giunte delle scuole, nei Consigli di corso di studio, nei Consigli di scuole di specializzazione, nella Commissione paritetica di Ateneo per la didattica, nel Nucleo di valutazione, nel Comitato per le attivita' sportive di Ateneo.
8. Per quanto riguarda le maggioranze richieste per l'elezione del rettore si rinvia a quanto previsto all'art. 40 del presente Statuto.
9. Il mandato del rettore dura sei anni e non e' rinnovabile.
10. Il rettore puo' ottenere una limitazione degli obblighi didattici o l'esonero dagli stessi.
11. Il rettore, sentito il Senato accademico, puo' concedere, a richiesta, l'autorizzazione a fruire della limitazione degli obblighi didattici al pro-rettore, ai direttori di dipartimento, ai presidenti delle scuole.

Art. 12

Il Senato accademico

1. Il Senato accademico contribuisce a determinare gli indirizzi culturali, didattici e scientifici dell'Ateneo, formulando proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti e svolgendo funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le scuole.
2. In particolare il Senato accademico:
a) formula proposte e pareri obbligatori con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo, al bilancio di previsione annuale e triennale, al conto consuntivo dell'Universita', al piano edilizio di Ateneo;
b) formula proposte di istituzione, modifica o soppressione di corsi, dipartimenti, scuole e sedi;
c) esprime parere:
sulla proposta di istituzione, modifica o soppressione di corsi, dipartimenti, scuole e sedi;
sulla proposta di istituzione di Scuole di specializzazione;
sulla proposta di istituzione di corsi di perfezionamento e master;
sulla proposta di costituzione dei Centri interdipartimentali di ricerca;
sulla costituzione dei Centri di servizio;
sull'eventuale costituzione di dipartimenti interateneo;
sul manifesto degli studi;
sulle richieste di fruizione della limitazione degli obblighi didattici;
sulle proposte formulate dal rettore per il conferimento e la revoca dell'incarico di direttore generale;
sulla nomina dei componenti del Nucleo di valutazione;
sulle eventuali federazioni e fusioni in base alla normativa vigente;
sui temi che il rettore sottopone al suo esame;
d) designa:
due dei quattro componenti interni del Consiglio di amministrazione;
i componenti del Collegio di disciplina;
e) approva con la maggioranza assoluta dei suoi componenti:
lo Statuto e le sue modifiche;
il regolamento generale di Ateneo, previo parere del Consiglio di amministrazione;
il regolamento di amministrazione, finanza e contabilita';
il regolamento didattico di Ateneo.
f) approva a maggioranza semplice :
i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle scuole in materia di didattica e di ricerca, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione;
il codice etico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione;
i regolamenti dei centri, comitati, commissioni, previo parere del Consiglio di amministrazione;
i regolamenti elettorali;
il conferimento delle lauree ad honorem su proposta dei dipartimenti;
g) nei casi e con le modalita' indicate dal regolamento generale di Ateneo propone al corpo elettorale una mozione di sfiducia al rettore con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti e comunque non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;
h) approva, per gli aspetti di sua competenza:
le convenzioni di interesse generale dell'Ateneo, comprese le convenzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente Statuto;
l'adesione dell'Ateneo a centri e consorzi interuniversitari;
i) propone i criteri generali in materia di contribuzione studentesca;
j) definisce le regole generali per la programmazione delle attivita' autogestite degli studenti;
k) elabora le linee di indirizzo sui criteri e le modalita' di valutazione dell'attivita' dei docenti di ruolo e degli assegnisti di ricerca;
l) dirime, per quanto di competenza, eventuali controversie tra le strutture dell'Ateneo;
m) esercita tutte le altre competenze a esso attribuite dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
3. Compongono il Senato accademico:
a) il rettore;
b) quattordici docenti di cui almeno un terzo direttori di dipartimento, eletti dai professori I e II fascia e dai ricercatori dell'ateneo, nel rispetto delle diverse aree scientifico-disciplinari e del principio delle pari opportunita' tra uomini e donne.
A tal fine ogni elettore esprime un duplice voto:
il primo per eleggere il rappresentante dell'area scientifico-disciplinare costituita dal proprio dipartimento;
il secondo per completare la componente dei docenti;
c) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
d) tre rappresentanti degli studenti eletti fra gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato che, alla data delle elezioni, non siano ripetenti o fuori corso da piu' di un anno; all'atto del conseguimento del titolo di studio essi decadono dal mandato.
4. I componenti del Senato accademico durano in carica quattro anni, a eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.
5. Alle sedute del Senato accademico partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale, che esercita le funzioni di segretario. La sua presenza non concorre alla formazione del numero legale.
6. Alle sedute del Senato accademico partecipa il pro-rettore, senza diritto di voto. La sua presenza non concorre alla formazione del numero legale.
7. Il Senato accademico e' convocato dal rettore in via ordinaria secondo un calendario stabilito all'inizio di ogni anno accademico, nonche', in via straordinaria, su iniziativa del rettore stesso o su istanza motivata di almeno un terzo dei suoi componenti con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
8. Il Senato accademico puo' istituire gruppi di lavoro su specifici temi.
9. Il Senato accademico, a maggioranza dei componenti, adotta un proprio regolamento interno in cui sono contenute la norme di funzionamento.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione svolge le funzioni di indirizzo strategico dell'Ateneo e vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita' sulla base dei principi organizzativi previsti nell'art. 4 del presente Statuto.
2. Il Consiglio di amministrazione in particolare:
a) approva, su proposta del rettore e previo parere del Senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;
b) approva:
la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale;
il bilancio sociale di Ateneo;
le proposte di attivazione della procedura di chiamata di docenti anche per trasferimento, e di selezione di ricercatori a tempo determinato;
la chiamata dei professori, dei ricercatori e dei ricercatori a tempo determinato;
i regolamenti che rientrano nel proprio ambito di competenza;
c) trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;
d) delibera, previo parere del Senato accademico:
l'attivazione o la soppressione di Corsi di studi, o l'attivazione o la disattivazione di dipartimenti, di scuole e di sedi;
l'eventuale costituzione di dipartimenti interateneo;
le eventuali federazioni e fusioni secondo la normativa vigente;
e) adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento di amministrazione, finanza e contabilita';
f) conferisce e revoca l'incarico di direttore generale;
g) delibera sulla relazione annuale del direttore generale, verificando i risultati raggiunti;
h) delibera, per gli aspetti relativi alla gestione economico-finanziaria, sulle convenzioni di interesse generale dell'Ateneo secondo le norme contenute nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilita', comprese le convenzioni di cui all'art. 6 del presente Statuto;
i) stabilisce gli indirizzi relativi alla gestione e all'organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;
j) ha competenza disciplinare relativamente ai docenti ai sensi della normativa vigente;
k) delibera, su proposta dei dipartimenti o delle scuole interessate e sentito il Senato accademico, sull'istituzione delle Scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento e master;
l) delibera, su proposta dei dipartimenti interessati e sentito il Senato accademico, sulla costituzione dei Centri interdipartimentali di ricerca;
m) delibera, sentito il Senato accademico, sulla costituzione dei centri di servizio;
n) approva il piano edilizio proposto dal rettore, sentito il Senato accademico, quantificandone l'incidenza sul bilancio di Ateneo, e sovrintende alla sua esecuzione;
o) vigila sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ateneo e definisce i criteri e le modalita' dei relativi inventari;
p) delibera in materia di contribuzione studentesca;
q) approva il manifesto degli studi, sentito il Senato accademico, previa verifica della sua sostenibilita';
r) designa un componente del Collegio dei revisori dei conti, su proposta del rettore;
s) esprime parere:
sul Regolamento generale di Ateneo;
sulla nomina dei componenti del Nucleo di valutazione;
sui regolamenti dei centri, commissioni, comitati;
t) esprime parere favorevole:
sui regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle scuole, in materia di didattica e di ricerca;
sul codice etico;
u) determina l'ammontare delle indennita' previste dall'art. 41;
v) propone modifiche dello Statuto o esprime, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, parere favorevole sulle proposte di modifica;
z) dirime, per quanto di competenza, eventuali controversie tra le strutture dell'Ateneo.
Il Consiglio di amministrazione puo' deliberare accordi e convenzioni con enti o associazioni che svolgono attivita' relative alla cultura, sport e tempo libero.
Il Consiglio di amministrazione esercita tutte le altre funzioni che a esso sono demandate dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
3. Le decisioni relative a:
il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;
la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale;
l'attivazione o la soppressione di corsi di studi, l'attivazione o la disattivazione di dipartimenti, di scuole e di sedi;
il conferimento e la revoca dell'incarico di direttore generale;
la contribuzione studentesca;
sono assunte dal Consiglio di amministrazione con la maggioranza dei due terzi, qualora la decisione si discosti dal parere del Senato accademico.
4. Compongono il Consiglio di amministrazione:
a) il rettore, che lo presiede;
b) un rappresentante degli studenti;
c) sette componenti, di cui tre esterni.
5. Tutti i componenti designati sono individuati tra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con necessaria attenzione alla loro qualificazione scientifica e culturale.
6. I componenti esterni non possono essere docenti, dipendenti o studenti dell'Ateneo da almeno tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico.
7. Per la designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione il rettore emana un avviso pubblico per le candidature interne ed esterne contenente i requisiti professionali richiesti dal comma 5.
I componenti del Consiglio di amministrazione sono designati nell'ordine temporale come segue:
due componenti esterni e due interni da un'apposita Commissione di selezione;
due componenti interni dal Senato accademico;
un componente esterno dal rettore.
La Commissione di selezione e' nominata dal rettore e formata da due professori ordinari, due professori associati, due ricercatori universitari a tempo indeterminato, due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, che sono scelti dal rettore tra i primi quattro eletti separatamente da ciascuna componente.
8. La Commissione di selezione e il Senato accademico, in sedute separate, procedono alla designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione di propria competenza deliberando con la maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti.
Conclusa questa fase, il rettore designa il componente esterno di propria competenza.
9. Nell'ipotesi in cui sia costituita una Fondazione universitaria ai sensi della normativa vigente, a questa spettera' la designazione di due componenti esterni sui tre previsti al comma 4, punto c); in tal caso la Commissione di selezione si limitera' a designare due componenti interni.
10. Il Senato accademico ha poteri di veto nei confronti dei componenti designati dalla Fondazione universitaria di cui al comma 4, lettera c), qualora riscontri il mancato possesso dei requisiti del comma 5. In tal caso la Fondazione dovra' procedere a una nuova designazione.
11. Nella composizione del Consiglio di amministrazione deve essere garantito il rispetto, in ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. In relazione alla designazione di cui al comma 4, lettera c) entrambi i generi devono essere rappresentati da almeno due componenti.
12. Il pro-rettore e il direttore generale partecipano alle riunioni, senza diritto di voto. La loro presenza non concorre alla formazione del numero legale.
13. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, a eccezione dei rappresentanti degli studenti, che durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.
14. Il Consiglio di amministrazione e' convocato in via ordinaria dal rettore almeno una volta ogni tre mesi. Puo' essere convocato in qualsiasi momento dal rettore o quando ne avanzino richiesta almeno tre componenti, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Art. 14

Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti e' l'Organo di controllo sulla gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.
2. Compongono il Collegio dei revisori dei conti:
a) un componente effettivo, con funzioni di presidente, designato dal Consiglio di amministrazione su proposta del rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
b) un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
c) un componente effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca tra i dirigenti e i funzionari del ministero stesso.
Almeno due componenti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.
3. In particolare, il Collegio dei revisori dei conti:
a) esamina la corrispondenza del conto consuntivo alle scritture contabili;
b) compie tutte le verifiche riguardanti l'andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al Consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi a essa relativi;
c) accerta la regolarita' della tenuta delle scritture contabili;
d) effettua verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprieta', deposito, cauzione o custodia;
e) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.
4. I componenti del Collegio dei revisori dei conti sono nominati dal rettore. L'incarico ha durata di quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta.
5. L'incarico di componente del Collegio dei revisori dei conti non puo' essere attribuito a dipendenti dell'Universita'.
6. I membri del Collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione.
7. Per i membri del Collegio dei revisori dei conti e' stabilita un'indennita', il cui ammontare e' determinato dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 15.

Il Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione e' l'Organo cui compete la verifica della qualita' e dell'efficacia dell'offerta didattica, la verifica dell'attivita' di ricerca e dei servizi offerti dall'Ateneo, anche allo scopo di promuovere sistemi di autovalutazione.
2. Il Nucleo di valutazione in particolare:
a) contribuisce, in raccordo con l'attivita' dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e con i singoli dipartimenti, alla formulazione e all'implementazione di un sistema di valutazione dell'efficienza e dei risultati conseguiti dalle singole strutture nell'ambito della didattica e della ricerca;
b) contribuisce, in raccordo con l'attivita' dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e con i singoli dipartimenti, alla formulazione e all'implementazione di un sistema di valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dai singoli docenti e dai singoli assegnisti di ricerca;
c) opera per il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualita' e dell'efficacia delle attivita' dell'Ateneo e delle strutture;
d) svolge le funzioni di verifica della qualita' e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;
e) verifica la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
f) verifica l'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti, anche secondo gli obiettivi formulati in via generale dal Consiglio di amministrazione e dai dipartimenti stessi;
g) contribuisce all'elaborazione di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento dell'Ateneo, sulla base di criteri definiti ex ante dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
h) esprime il proprio parere in merito alla revoca dell'incarico di direttore generale, proposta dal rettore a norma dell'art. 11, comma 2, lettera p) del presente Statuto.
3. Sono attribuite al Nucleo di valutazione le funzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, in raccordo con l'attivita' dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca.
4. Il Nucleo di valutazione svolge tutte le altre funzioni assegnategli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
5. Il Nucleo di valutazione e' nominato dal rettore, su parere favorevole del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione. L'incarico ha la durata di tre anni ed e' rinnovabile una volta.
6. Compongono il Nucleo di valutazione:
a) un professore di ruolo dell'Ateneo con funzioni di coordinatore;
b) tre membri esterni di elevata qualificazione professionale, con specifiche competenze nel campo della valutazione;
c) un rappresentante degli studenti eletto con durata biennale del mandato, rinnovabile una sola volta.
7. L'Universita' assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
8. Il Nucleo di valutazione invia annualmente una relazione sulla propria attivita' al rettore, che la trasmette al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico e ne cura la pubblicita', inviandola ai dipartimenti, alle scuole e alla Commissione paritetica di Ateneo per la didattica.
9. Il Nucleo di valutazione puo' far pervenire al rettore osservazioni e suggerimenti sulle Strutture e procedure organizzative e sulle norme regolamentari e statutarie ed esprimere pareri in merito a iniziative riguardanti la didattica o la ricerca.
10. Per i membri del Nucleo di valutazione e' stabilita un'indennita', il cui ammontare e' determinato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 16.

Il direttore generale

1. Il direttore generale e' l'Organo cui competono, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo e le funzioni, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 165/01. Le attribuzioni del direttore generale non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento ex art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 165/01.
2. Il direttore generale in particolare:
a) cura l'attuazione, sul piano amministrativo, dei programmi e degli obiettivi definiti dagli Organi di Ateneo, affidandone la gestione ai dirigenti e ai funzionari con incarico di responsabilita';
b) adotta gli atti di gestione del personale provvedendo anche ad assegnare e/o a trasferire il personale tecnico-amministrativo alle Strutture, tenuto conto delle concrete esigenze organizzative, sentiti i Direttori delle strutture interessate;
c) verifica e controlla l'attivita' dei dirigenti e dei funzionari responsabili, esercitando il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
d) stipula i contratti dell'Universita' e sottoscrive le convenzioni che non siano di competenza del rettore;
e) adotta gli atti che impegnano la spesa di sua competenza;
f) partecipa alle attivita' degli Organi di Ateneo secondo le norme del presente Statuto;
g) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
3. Il direttore generale presenta annualmente al Consiglio di amministrazione, al Senato accademico e al Nucleo di valutazione una relazione sull'attivita' svolta.
4. L'incarico di direttore generale e' attribuito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il Senato accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali svolte nell'ambito della direzione di Strutture organizzative complesse. L'incarico ha la durata di tre anni, e' rinnovabile ed e' regolato con un contratto a tempo determinato.
5. La determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale e' fissato in conformita' a criteri e parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, questi e' collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.
7. Il direttore generale puo' proporre la nomina di un vice-direttore con funzioni vicarie, indicandolo tra i dirigenti in servizio presso l'Universita'. Il vice-direttore generale vicario e' nominato con decreto del rettore e decade contemporaneamente alla scadenza o alla cessazione del mandato del direttore generale.
8. In caso di cessazione del direttore generale, le sue funzioni sono esercitate, fino alla nomina del successore, dal Dirigente piu' anziano nel ruolo.

Art. 17.

Funzioni dirigenziali

1. I dirigenti e i titolari di incarico di livello dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli Organi accademici secondo le direttive del direttore generale. A tale scopo dispongono dei mezzi e del personale a essi attribuiti ed esercitano autonomi poteri di spesa per le attivita' e secondo i limiti a essi assegnati dal direttore generale. Essi rispondono dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati e ne riferiscono periodicamente al direttore generale.
2. Gli atti delegati alla competenza dei Dirigenti possono essere soggetti ad avocazione da parte del direttore generale per particolari motivi di necessita' e urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.

CAPO II

ORGANI SUSSIDIARI

Art. 18.

Organi sussidiari dell'Ateneo

1. Sono Organi sussidiari dell'Ateneo:
il Collegio di disciplina;
il Comitato unico di garanzia;

Art. 19.

Il Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina e' l'Organo di Ateneo competente a istruire i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e a esprimere in merito il parere vincolante di cui all'art. 10 della legge n. 240/2010, operando secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.
2. Il Collegio e' articolato in tre sezioni, ciascuna composta da docenti universitari a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, di cui tre membri effettivi e due supplenti. La prima sezione e' composta da professori ordinari e opera solo nei confronti dei professori ordinari; la seconda sezione e' composta da professori associati e opera solo nei confronti dei professori associati; la terza sezione e' composta da ricercatori confermati e opera solo nei confronti dei ricercatori.
3. I componenti del Collegio devono essere in regime di tempo pieno e sono nominati dal rettore, su designazione del Senato accademico. La carica di componente del Collegio e' incompatibile con ogni altra carica rivestita in altri Organi dell'Ateneo, a eccezione di quella di componente del Consiglio di dipartimento.
4. I membri supplenti subentrano solo nelle ipotesi di astensione e/o ricusazione di un componente effettivo del Collegio ex articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
5. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta.
6. Il Collegio svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, avviati dal rettore secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 2, lettera j) dello Statuto, e, uditi il rettore o un suo delegato nonche' il docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, esprime in merito un parere conclusivo vincolante entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, trasmettendolo al Consiglio di amministrazione.
7. Il Consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del Collegio, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.
8. In ogni caso il rettore, sentito il Collegio di disciplina, e' competente a irrogare la sanzione della censura.

Art. 20.
Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni

1. In attuazione della legge n. 183/2010, l'Universita' del Piemonte orientale istituisce il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» (CUG).
2. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e, come previsto dalla legge, opera in collaborazione con la consigliera nazionale di parita'. In particolare si propone di:
a) assicurare parita' e pari opportunita' di genere presso l'Ateneo, rafforzando la tutela del personale dell'Ateneo e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione diretta e indiretta relativa al genere, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla lingua, alla religione, alla disabilita', alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali;
b) favorire l'ottimizzazione della produttivita' del lavoro e migliorare l'efficienza delle prestazioni lavorative, operando per la realizzazione di un ambiente di lavoro improntato al rispetto dei principi di pari opportunita' e di benessere organizzativo, in grado di contrastare efficacemente il fenomeno del mobbing e ogni altra forma di molestia, violenza e discriminazione;
c) contribuire a razionalizzare e rendere ancora piu' efficiente l'organizzazione del lavoro presso l'Ateneo, nel pieno rispetto delle pari opportunita' e del benessere del personale dell'Ateneo.
3. Compongono il CUG in maniera paritetica rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali e rappresentanti designati dall'amministrazione secondo la normativa vigente. I membri rimangono in carica quattro anni, tranne lo studente che rimane in carica due anni; gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta. Il Presidente e' designato dal rettore tra i membri del comitato.
4. Il comitato puo' avvalersi altresi' del supporto del Consigliere di fiducia, figura istituita al fine di contrastare le discriminazioni e le molestie nei luoghi di studio e di lavoro, cui sono attribuiti compiti di ausilio agli studenti ed al personale operante nell'Ateneo.
5. L'Ateneo puo' finanziare programmi di azioni positive e l'attivita' del CUG, nell'ambito della propria disponibilita' di bilancio.
6. Per il suo funzionamento il comitato adotta un proprio regolamento.

CAPO III

COMMISSIONI E COMITATI

Art. 21.

Commissione paritetica di Ateneo per la didattica

1. E' istituita la Commissione paritetica di Ateneo per la didattica, nel seguito denominata Commissione paritetica.
2. La Commissione paritetica:
a) redige e approva una relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti che e' trasmessa al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, chiamati a pronunciarsi sul merito delle proposte e degli eventuali rilievi;
b) formula proposte agli Organi di Ateneo per l'organizzazione e la gestione di un servizio di informazione sulle iniziative di interscambio e di mobilita' degli studenti a livello nazionale, comunitario e internazionale;
c) formula proposte per lo svolgimento di attivita' nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero;
d) formula proposte per la promozione dell'immagine dell'Ateneo come centro di attivita' didattica ad alta qualificazione, attivando le opportune iniziative e i necessari collegamenti;
e) formula proposte a tutti gli Organi accademici su argomenti inerenti l'attivita' didattica, i servizi agli studenti e il diritto allo studio;
f) formula proposte in merito alle variazioni delle contribuzioni studentesche, alla regolamentazione della concessione di borse di studio e sussidi agli studenti forniti dall'Ateneo; sui bandi di attivita' cui possono partecipare gli studenti e le loro associazioni;
g) propone agli Organi accademici competenti criteri generali per la programmazione delle attivita' autogestite degli studenti e delle loro associazioni e per la ripartizione dei fondi, anche attraverso appositi bandi di cui al regolamento di Ateneo per le attivita' culturali e ricreative;
h) propone indagini conoscitive sugli argomenti inerenti le attivita' didattiche, i servizi agli studenti e il diritto allo studio.
3. La Commissione, nominata dal rettore, e' composta da un rappresentante dei professori di ruolo o dei ricercatori e da un rappresentante degli studenti designati dai rispettivi consigli di dipartimento. La Commissione elegge al proprio interno un professore di ruolo o un ricercatore confermato come presidente e uno studente come vicepresidente. La Commissione redige un proprio regolamento interno, la cui approvazione compete al Senato accademico.

Art. 22.

Comitato per le attivita' sportive di Ateneo

1. L'Universita' favorisce le attivita' sportive degli studenti e del personale.
2. Il Comitato per le attivita' sportive sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo della relativa attivita' sportiva.
3. La gestione degli impianti sportivi e dei programmi di sviluppo e' affidata mediante convenzione al Centro universitario sportivo (CUS) del Piemonte orientale.
4. Il Comitato predispone i programmi di edilizia sportiva e formula le relative proposte di finanziamento.
5. Il Comitato e' composto dal rettore, o suo delegato, con funzioni di presidente, dal direttore generale o suo delegato, anche con funzione di segretario, da due rappresentanti degli studenti, eletti secondo la normativa vigente e da due rappresentanti designati dal CUS del Piemonte orientale.
6. Alle attivita' sportive si provvede con i fondi appositamente stanziati dal M.I.U.R., secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Universita' o da altri enti.

Art. 23.

Sistema bibliotecario di Ateneo e Commissione per le biblioteche

1. E' istituito il sistema bibliotecario di Ateneo, che assicura il coordinamento tra le biblioteche ai fini dell'accrescimento, della conservazione, della miglior fruizione, del trattamento e diffusione del patrimonio librario e documentale dell'Universita', in formato sia cartaceo sia elettronico.
2. La Commissione d'Ateneo per le biblioteche e' organismo del Sistema bibliotecario d'Ateneo. Essa e' presieduta dal rettore o da un suo delegato.
3. Con regolamento generale d'Ateneo vengono definiti tipologia, modalita' costitutive e organizzative del sistema bibliotecario d'Ateneo, nonche' la composizione della Commissione d'Ateneo per le biblioteche.
4. Con apposito Regolamento si prevedono le norme e le procedure finalizzate a dare piena attuazione all'accesso aperto alla letteratura scientifica e per assicurare la piu' ampia diffusione possibile dei risultati della ricerca nel rispetto della tutela della proprieta' intellettuale e degli accordi in atto con enti e soggetti pubblici e privati.

TITOLO III

STRUTTURE PER LA RICERCA, LA DIDATTICA E LA FORMAZIONE

CAPO I

DIPARTIMENTI

Art. 24.

Il dipartimento

1. Il dipartimento e' la Struttura fondamentale per l'organizzazione e lo svolgimento della ricerca, della didattica e delle altre attivita' formative dell'Ateneo.
2. Il dipartimento e' costituito da docenti, in numero non inferiore a trentacinque.
3. Il dipartimento ha autonomia scientifica, didattica, regolamentare e organizzativa. Ha altresi' autonomia amministrativo-gestionale nei limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione e la contabilita' e nel rispetto dei principi del bilancio unico di cui alla legge n. 240 del 30 dicembre 2010.
4. Il dipartimento promuove le attivita' di ricerca del personale afferente.
5. Il dipartimento favorisce l'internazionalizzazione della ricerca e della didattica.
6. Il dipartimento sottopone al Consiglio di amministrazione le richieste di posti di docenti di ruolo e ricercatori a tempo determinato, nell'ambito del piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica.
7. Il dipartimento organizza e gestisce le attivita' didattiche dei corsi di laurea e laurea magistrale, dei dottorati di ricerca, delle scuole di specializzazione, dei master e dei corsi di perfezionamento; tali attivita' potranno essere coordinate all'interno delle scuole ove istituite.
8. Le modalita' di costituzione e disattivazione di un dipartimento e di accorpamento di piu' dipartimenti sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.
9. Nel caso in cui il numero degli afferenti a un dipartimento scenda al di sotto delle trentacinque unita', il Consiglio di amministrazione, su richiesta del dipartimento interessato e dopo aver acquisito il parere del Senato accademico, puo' concedere il termine massimo di un anno per ripristinare il numero minimo. Il mancato raggiungimento del numero minimo richiesto comporta lo scioglimento del dipartimento secondo le disposizioni del regolamento generale di Ateneo.
10. Il dipartimento puo' articolarsi in sezioni, secondo le norme definite dal regolamento di dipartimento, per valorizzare significative specificita' scientifiche.
11. Il regolamento di dipartimento puo' prevedere l'affiliazione per finalita' di ricerca di studiosi non strutturati. Tale affiliazione non da' diritto alla partecipazione agli organi del dipartimento.
12. Ogni dipartimento dispone delle risorse strumentali, edilizie e di personale a esso destinate.
13. Sono organi del dipartimento:
a) il Consiglio di dipartimento;
b) la giunta;
c) il direttore;
d) la Commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 25.

Consiglio di dipartimento

1. Il Consiglio e' l'Organo al quale compete la definizione delle linee strategiche del dipartimento in riferimento alle attivita' scientifiche didattiche e formative, nonche' alle attivita' rivolte all'esterno a esse correlate e accessorie.
2. Al Consiglio sono affidate le decisioni in merito alle attivita' di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione.
3. In particolare il Consiglio:
a) propone al Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, l'istituzione, l'attivazione o la soppressione di corsi di studi;
b) formula i piani di sviluppo del dipartimento, nel quadro delle risorse disponibili;
c) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento e delibera annualmente, in via preventiva e consuntiva, sull'utilizzo delle risorse disponibili, secondo le modalita' definite dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilita';
d) detta i criteri per l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al dipartimento;
e) approva, in conformita' ai regolamenti di Ateneo, il regolamento di dipartimento;
f) approva i regolamenti dei corsi di studio e di dottorato;
g) approva il piano dell'offerta formativa, proposto anche dalla scuola ove istituita, disciplinando l'accesso ai corsi di studio;
h) definisce, anche su proposta della scuola ove istituita, l'affidamento dei compiti didattici ai docenti che afferiscono al dipartimento, sentiti gli interessati, nel rispetto delle esigenze didattiche dei corsi di studio attivati nei dipartimenti dell'Ateneo e dell'equa ripartizione tra i docenti del carico didattico complessivo;
i) provvede, per quanto di competenza, su proposta della scuola ove istituita, all'attivazione delle supplenze e dei contratti necessari per garantire la didattica nei corsi di studio;
j) approva le relazioni triennali sull'attivita' scientifica e didattica dei docenti;
k) propone al Consiglio di amministrazione, di concerto con uno o piu' dipartimenti, l'attivazione di una scuola;
l) esprime parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica;
m) delibera in merito alle domande di afferenza al dipartimento;
n) sottopone al Consiglio di amministrazione nell'ambito delle risorse a esso assegnate, la richiesta di attivazione della procedura di chiamata di docenti anche per trasferimento, nonche' l'attivazione di procedure di selezione per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato;
o) propone al Consiglio di amministrazione la chiamata dei professori, dei ricercatori e dei ricercatori a tempo determinato;
p) propone al Consiglio di amministrazione l'attivazione di dottorati di ricerca e l'adesione a consorzi di dottorati; organizza l'attivita' didattica relativa ai dottorati di ricerca;
q) propone al Consiglio di amministrazione l'istituzione di Scuole di specializzazione, di corsi di perfezionamento e master;
r) propone al Consiglio di amministrazione la costituzione dei centri interdipartimentali di ricerca;
s) approva i contratti e le convenzioni di ricerca e di consulenza;
t) approva l'attivazione e la disattivazione dei centri di ricerca di sua pertinenza e coordina le loro attivita';
u) delibera su ogni altra proposta della giunta di dipartimento;
v) avanza proposte ed esprime pareri sulle modifiche dello statuto e dei regolamenti adottati a livello di Ateneo;
w) propone e definisce l'utilizzo delle risorse umane e materiali di sua competenza, curando l'equa distribuzione dei carichi organizzativi e gestionali;
x) designa i propri rappresentanti nella Commissione paritetica di Ateneo per la didattica;
y) esercita ogni altra attribuzione che a esso sia assegnata dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal regolamento interno.
4. La scuola, ove istituita, propone al dipartimento l'approvazione del piano dell'offerta formativa, l'affidamento dei compiti didattici ai docenti, l'attivazione delle supplenze e dei contratti necessari per garantire il funzionamento dei Corsi di studio.
5. Il Consiglio di dipartimento e' composto da:
a) il direttore, che lo convoca e lo presiede;
b) i professori, i ricercatori e i ricercatori a tempo determinato afferenti al dipartimento;
c) quattro rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, corsi di specializzazione; qualora il dipartimento attivi dottorati di ricerca, un rappresentante degli studenti deve essere un dottorando;
d) una rappresentanza degli assegnisti di ricerca del dipartimento cosi' composta:
un rappresentante, nel caso in cui il numero degli assegnisti non sia superiore a cinque;
due rappresentanti, nel caso in cui il numero degli assegnisti sia compreso tra sei e quindici;
tre rappresentanti, nel caso in cui il numero degli assegnisti sia superiore a quindici.
e) quattro rappresentanti del personale tecnico e amministrativo in servizio nel dipartimento.
Su invito del direttore, partecipano alle sedute con funzioni consultive i responsabili delle varie attivita' tecnico-gestionali-amministrative del dipartimento.
6. In tutte le questioni riguardanti le funzioni e l'attivita' del personale docente, il Consiglio di dipartimento delibera nella composizione limitata ai soli docenti, appartenenti alla fascia corrispondente e a quella superiore. Le altre modalita' di funzionamento del Consiglio di dipartimento sono disciplinate dal regolamento di dipartimento, nei limiti previsti dallo statuto e dal regolamento generale di Ateneo.
7. Il Consiglio di dipartimento e' convocato dal direttore. E' convocato almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
8. I verbali del Consiglio di dipartimento portano la firma congiunta del direttore e del professore di I fascia piu' giovane in ruolo presente alla seduta, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 26.

Direttore di dipartimento

1. Il direttore rappresenta il dipartimento. E' eletto tra i professori di ruolo di I fascia, dal Consiglio di dipartimento nella composizione piu' allargata e dura in carica quattro anni. Il mandato e' rinnovabile una sola volta.
2. Il direttore:
a) convoca e presiede il consiglio e la giunta di dipartimento;
b) da' esecuzione alle delibere degli organi del dipartimento;
c) promuove in generale l'attivita' didattica e di ricerca del dipartimento;
d) vigila in generale sul regolare andamento e sulla qualita' dello svolgimento delle attivita' didattiche e di ricerca;
e) indice le elezioni delle rappresentanze per gli organi di sua competenza;
f) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del dipartimento;
g) sottopone al Consiglio di dipartimento l'utilizzo delle risorse disponibili secondo le modalita' definite dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' di Ateneo;
h) designa il vice-direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il mandato del vice-direttore coincide con quello del direttore.
i) nomina la Commissione paritetica docenti-studenti, su designazione del Consiglio del dipartimento;
j) nomina, su proposta dei Presidenti dei Consigli di Corso di Studio, le commissioni per il conseguimento del titolo accademico.
3. Il direttore e il vice-direttore sono nominati dal rettore.

Art. 27.

Giunta di dipartimento

1. La giunta coadiuva il direttore nell'espletamento delle sue funzioni e svolge quelle eventualmente assegnatele dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo o che il Consiglio di dipartimento ritenga di doverle delegare.
2. Fanno parte di diritto della giunta, il direttore, che la convoca e la presiede, il vicedirettore, un numero di docenti stabilito nel Regolamento del dipartimento e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. I componenti della giunta sono eletti dal Consiglio di dipartimento. Il sistema elettorale deve garantire la rappresentanza di tutti i ruoli. Il Regolamento puo' prevedere la partecipazione di uno dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di dipartimento.
3. La giunta e' convocata e presieduta dal direttore. Partecipano ai lavori della giunta con funzioni consultive i funzionari responsabili delle varie attivita' tecnico-gestionali-amministrative.
4. I verbali sono firmati dal direttore e dal professore di I fascia piu' giovane in ruolo presente alla seduta, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
5. La giunta dura in carica quattro anni accademici e decade alla scadenza del mandato del direttore.

Art. 28.

Commissione paritetica docenti-studenti

1. Nel dipartimento, ovvero solo all'interno della scuola ove istituita, e' attivata la Commissione paritetica docenti-studenti, competente a:
a) svolgere attivita' di monitoraggio sull'offerta formativa, sulla qualita' della didattica e sull'attivita' di servizio agli studenti da parte dei docenti, individuando indicatori piu' appropriati per la valutazione dei risultati delle stesse, anche tenendo conto delle indicazioni fornite dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e dal nucleo di valutazione;
b) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
c) formulare proposte per definire le modalita' di ammissione ai diversi corsi di studio e i criteri di riconoscimento dei crediti formativi.
2. La componente dei docenti e' designata dalla giunta di dipartimento o della scuola, sentiti i consigli di corso di studio ove costituiti.
3. La componente studentesca, il cui numero determina la composizione finale, e' scelta su base elettiva; ciascun corso di studio afferente al dipartimento o alla scuola, esprime un rappresentante.
4. La commissione e' nominata dal direttore del dipartimento o dal presidente della scuola.
5. La commissione elegge al suo interno un presidente tra il personale docente e un vice-presidente fra gli studenti ed e' convocata almeno tre volte l'anno dal Presidente; puo' essere convocata, su richiesta di almeno un terzo dei componenti, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

CAPO II

SCUOLE

Art. 29.

La scuola

1. Per il coordinamento e la razionalizzazione delle attivita' didattiche, due o piu' dipartimenti possono proporre di attivare un'apposita scuola, anche attraverso convenzioni con altri Atenei.
2. La scuola svolge i seguenti compiti :
a) propone ai dipartimenti l'approvazione del piano dell'offerta formativa;
b) propone l'affidamento dei compiti didattici ai docenti;
c) propone l'attivazione delle supplenze e dei contratti necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio;
d) propone al dipartimento l'attivazione o la soppressione di corsi di studio;
e) coordina la gestione dei servizi comuni di uno o piu' corsi di studio dei dipartimenti afferenti.
3. Al fine di garantire l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca dei docenti di materie cliniche, la scuola attivata per le esigenze delle professioni sanitarie svolge, in aggiunta alle funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche, i compiti conseguenti alle funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali e regionali in materia e tenuto conto della disciplina elaborata di intesa con la Regione Piemonte.
4. La scuola e' istituita e attivata, su proposta dei dipartimenti interessati, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.
5. Sono organi della scuola:
a) il presidente;
b) i Consigli di corsi di studio, delle scuole di specializzazione, dei master universitari e i collegi docenti dei corsi di dottorato, ove presenti;
c) la giunta;
d) la Commissione paritetica docenti-studenti.
6. Il presidente della scuola e' eletto da tutti i componenti dei Consigli di dipartimento che appartengono alla scuola, di norma, tra i professori di I fascia a tempo pieno. La carica di presidente della scuola e' incompatibile con la carica di componente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, di direttore del dipartimento, di presidente di corsi di studio, di direttore di corso di dottorato.
7. La giunta, convocata e presieduta dal presidente della scuola, e' formata:
a) dai direttori dei dipartimenti che attivano la scuola;
b) da una rappresentanza degli studenti non inferiore al 15% dei componenti, eletti secondo le modalita' previste dal regolamento generale di Ateneo;
c) dai presidenti di corso di studi, direttori di scuola di specializzazione e direttore dei dottorati di ricerca presenti nella scuola in un numero non superiore al 10% dei componenti dei consigli di dipartimento;
d) da un rappresentante del personale tecnico e amministrativo eletto tra i rappresentanti nei consigli di dipartimento afferenti alla scuola.
8. L'istituzione, l'attivazione e la partecipazione a una scuola impegnano i dipartimenti coinvolti a fornire le risorse necessarie per la realizzazione dell'offerta formativa prevista nel progetto della scuola, secondo le modalita' proposte annualmente dalla scuola e approvate dai dipartimenti interessati.
9. La scuola adotta un proprio regolamento sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ove vengono disciplinate le modalita' di composizione degli organi interni e di gestione delle attivita' didattiche, formative e assistenziali.

CAPO III

ALTRE STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 30.

Il Consiglio di corso di studio

1. Il Consiglio di corso di studio, ove costituito, e' composto:
a) dai docenti titolari di insegnamento;
b) da un massimo di tre rappresentanti degli studenti.
2. I regolamenti di dipartimento disciplinano l'eventuale presenza nel Consiglio di corso di studio di ricercatori non titolari di insegnamento e di altre componenti.
3. Il Consiglio di corso di studio:
a) propone al Consiglio di dipartimento le modalita' di impiego delle risorse finanziarie destinate al corso;
b) programma l'impiego delle risorse didattiche;
c) promuove la sperimentazione di nuove forme di didattica;
d) propone al Consiglio di dipartimento l'attribuzione degli insegnamenti e dei contratti di docenza;
e) esamina e approva i piani di studio;
f) propone al Consiglio di dipartimento i criteri per l'accesso degli studenti al corso di studio, salvo quanto previsto dalla specifica normativa;
g) propone al Consiglio di dipartimento modifiche organizzative relative al corso di studio e modifiche del regolamento di dipartimento;
h) delibera sul riconoscimento di crediti formativi ottenuti dagli studenti nei casi previsti dalle disposizioni normative vigenti;
i) esprime parere sulla designazione, da parte della giunta di dipartimento o della scuola, della componente docente in seno alla Commissione paritetica docenti-studenti.
4. Il Consiglio di corso di studio e' convocato dal presidente almeno tre volte l'anno, od ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Art. 31.

Il presidente del Consiglio di corso di studio

1. Il presidente e' un professore di I fascia titolare di insegnamento nel Corso di studio. In caso di motivata indisponibilita', e' un docente di ruolo titolare di insegnamento del Corso di studio, facente parte del Consiglio di dipartimento. Il presidente e' eletto da tutti i componenti il Consiglio di corso di studio.
2. Il presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio, coordinandone l'attivita' e provvedendo all'esecuzione delle relative deliberazioni;
b) predispone la relazione annuale sull'attivita' didattica da sottoporre al direttore di dipartimento;
c) sovrintende alle attivita' didattiche del corso di studio e vigila, su eventuale delega del direttore di dipartimento, sul loro regolare svolgimento;
d) propone al direttore di dipartimento la nomina della commissione per il conseguimento del titolo accademico e nomina, su proposta dei titolari di insegnamento, le commissioni per gli esami dei singoli insegnamenti.

Art. 32.

Scuole di specializzazione

1. L'Universita', puo' istituire, anche in collaborazione con altre universita', scuole di specializzazione, con l'obiettivo di fornire conoscenze e abilita' richieste nell'esercizio di specifiche attivita' professionali.
2. Le scuole di specializzazione sono istituite dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico e il Nucleo di valutazione, su proposta dei dipartimenti o delle scuole interessate, sulla base di una documentata verifica delle condizioni necessarie all'efficace svolgimento dei corsi di studio, e in particolare, alla disponibilita' di:
a) personale docente in numero e tipo di qualificazione necessari;
b) risorse finanziarie adeguate;
c) locali e attrezzature idonee;
d) occasioni adeguate di tirocinio professionale;
e) servizi generali delle Strutture in cui si svolge la formazione;
f) una rete formativa per le scuole di specializzazione di area sanitaria.
3. Alla costituzione delle risorse di cui ai punti precedenti possono concorrere enti pubblici e privati tramite apposite convenzioni.
4. Sono organi delle scuole di specializzazione:
a) il direttore;
b) il Consiglio del corso di studi.
5. Il direttore e' un professore di ruolo di norma di I fascia che svolga un insegnamento nell'ambito della scuola di specializzazione, eletto dai componenti del Consiglio del corso di studio.
6. Il direttore:
a) rappresenta la scuola di specializzazione;
b) ha la responsabilita' del funzionamento della scuola;
c) convoca il Consiglio del corso di studi e lo presiede.
7. Il consiglio del corso di studi e' composto da tutti i docenti del corso, compresi gli eventuali professori a contratto e da una rappresentanza di specializzandi, secondo quanto stabilito dal regolamento interno.
8. I docenti della scuola di specializzazione sono designati annualmente dal Consiglio del corso di studio.
9. Il Consiglio organizza le attivita' didattiche, dispone l'attivazione degli insegnamenti, la proposta di affidamento degli insegnamenti e le convenzioni relative allo svolgimento di attivita' didattiche di pertinenza del corso e propone ai dipartimenti o alle scuole la stipula di contratti per le attivita' didattiche.
10. Ove la scuola di specializzazione sia costituita in collaborazione con altre universita', l'atto convenzionale ne disciplinera' il funzionamento e l'organizzazione.
11. Il presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto, trova applicazione, per quanto compatibile, anche nei confronti delle scuole di area sanitaria, salvo diverse disposizioni delle normative a carattere speciale.

Art. 33.

Corsi di perfezionamento e di master

1. I corsi di perfezionamento post-lauream o di master universitario di I e II livello sono istituiti e attivati con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del dipartimento o della scuola ove istituita, sentito il Senato accademico.
2. Tali corsi possono essere istituiti anche a seguito di convenzioni con enti pubblici e privati e con altre universita', per rispondere a esigenze culturali e di approfondimento in specifici settori o a esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di formazione permanente e ricorrente.
3. Gli iscritti ai corsi di perfezionamento post-lauream o di master universitario di I e II livello godono delle agevolazioni che l'Ateneo prevede a favore degli studenti.

Art. 34.

Corsi di dottorato di ricerca

1. L'Universita', su proposta dei dipartimenti interessati, puo' istituire corsi di dottorato di ricerca anche in consorzio con altre universita' ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione secondo la normativa vigente.
2. L'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca e' deliberata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico e il Nucleo di valutazione, secondo quanto stabilito nell'apposito regolamento.
3. Le risorse finanziarie per lo svolgimento dei corsi di dottorato sono affidate al dipartimento a cui essi fanno capo.
4. L'Ateneo istituisce una o piu' scuole di dottorato per il coordinamento dei dottorati attivati presso i dipartimenti.

Art. 35.

Borse di studio

1. L'Ateneo e i dipartimenti possono istituire borse di studio per studenti, per laureati, per dottori di ricerca, nonche' sussidi agli studenti per soggiorni all'estero.

Art. 36.

Collaborazione degli studenti alle attivita' dell'Ateneo

1. L'Universita', anche in accordo con altri enti pubblici e privati, puo' avvalersi della collaborazione di studenti secondo le norme vigenti.
2. Un apposito regolamento disciplina la collaborazione degli studenti alle attivita' dell'Ateneo.

CAPO IV

ALTRE STRUTTURE

Art. 37.

Centri interdipartimentali di ricerca

1. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, su proposta dei dipartimenti interessati, puo' deliberare la costituzione di Centri Interdipartimentali per attivita' di ricerca, su progetti di durata pluriennale. Le modalita' per l'istituzione dei centri sono previste dal regolamento generale di Ateneo.
2. Le risorse per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca devono essere garantite dai dipartimenti che hanno promosso la costituzione del centro e da quelli che vi afferiscano in seguito.

Art. 38.

Centri di servizio

1. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, delibera la costituzione di Centri di servizio, per assicurare lo svolgimento di attivita' di particolare complessita' e di interesse generale per i dipartimenti, le scuole e le strutture amministrative.
2. Le modalita' per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI, FINALI E TRANSITORIE.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 39.

Norme per il funzionamento degli organi

1. Chi assume le funzioni di rettore, di pro-rettore, di direttore del dipartimento, di presidente della scuola deve aver esercitato l'opzione per il tempo pieno o avere presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina.
2. Gli organi collegiali sono convocati da chi li presiede o, in caso di impedimento, da chi ne fa le veci, ovvero, in mancanza di questi, dal decano dei suoi componenti.
3. La riunione degli organi collegiali puo' svolgersi anche con modalita' telematiche.
4. Ove non diversamente previsto dal presente statuto, il presidente di un organo collegiale e' tenuto alla sua convocazione ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei componenti con la contestuale presentazione di un ordine del giorno.
5. L'atto di convocazione contiene la data, l'ora, la sede della riunione e l'ordine del giorno.
6. La convocazione avviene per posta elettronica, almeno otto giorni prima di quello stabilito per la relativa adunanza, salvo diverse specifiche previsioni dello statuto o dei regolamenti, e con pubblicazione sul sito web di Ateneo.
7. In caso di urgenza, la convocazione puo' avvenire per posta elettronica, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza e con pubblicazione sul sito web di Ateneo.
8. I componenti degli Organi collegiali contemplati nel Titolo II sono nominati con decreto del rettore.
9. Le riunioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sono validamente costituite se e' presente almeno la meta' piu' uno dei componenti in carica; le deliberazioni, ove non diversamente stabilito, sono assunte a maggioranza dei presenti.
10. Le riunioni del Consiglio di dipartimento e della giunta della scuola sono validamente costituite se e' presente la meta' piu' uno degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non puo' essere comunque inferiore a due quinti degli aventi diritto. Le deliberazioni, ove non diversamente stabilito, sono assunte a maggioranza dei presenti.
11. Le riunioni degli altri Organi collegiali sono validamente costituite se e' presente la maggioranza degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non puo' essere comunque inferiore a un terzo degli aventi diritto. Le deliberazioni, ove non diversamente stabilito, sono assunte a maggioranza dei presenti.
12. Nella votazione a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti vengono computati tra i votanti. Nei casi in cui nelle votazioni palesi validamente espresse il computo dei voti risulti in parita', il voto del presidente determina la maggioranza.
13. Devono essere assunte con votazione a scrutinio segreto le deliberazioni che concernono casi in cui la persona viene in rilievo non solo come destinatario degli effetti dell'atto, ma anche come portatore di qualita' e valori individuali da apprezzarsi discrezionalmente.
14. I componenti degli Organi devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che implichino conflitto di interesse o riguardino loro stessi o loro parenti o affini sino al quarto grado.
15. Di ogni seduta e' redatto, a cura di chi svolge le funzioni di segretario, un verbale. Il verbale contiene l'oggetto delle deliberazioni e degli atti adottati e, per le discussioni, la sintesi degli interventi e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.
16. Gli eventuali interessati possono fornire nel corso della seduta il testo del loro intervento da inserire nel verbale.
17. Nel sito web dell'Ateneo e' prevista un'apposita sezione nella quale vengono resi pubblici, in forma elettronica, i testi delle delibere delle sedute degli Organi di Ateneo, fatto salvo quanto previsto dal comma 13 del presente articolo.
18. Sulla rete interna di Ateneo vengono altresi' pubblicati i verbali di tali Organi, fatto salvo quanto previsto dal comma 13.
19. Le deliberazioni validamente assunte, salvo diversa e motivata disposizione dell'Organo che le ha adottate, sono immediatamente esecutive, se approvate seduta stante.
20. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, di uno o piu' rappresentanti eletti in Organi collegiali, subentra il primo dei non eletti. Per quanto riguarda i soggetti ricoprenti funzioni individuali o designati in Organi collegiali, si procede al rinnovo entro sessanta giorni. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze non e' pregiudicata la validita' della composizione dell'Organo collegiale.
21. Nel rispetto della vigente normativa, e' riconosciuto a tutti i componenti degli Organi, e in particolare alla componente studentesca, il diritto di accesso ai dati necessari per l'esplicazione dei propri compiti.

Art. 40.

Elezioni, incompatibilita' e decadenze

1. Le elezioni del rettore, dei direttori di dipartimento, dei presidenti delle scuole, dei presidenti dei consigli di corso di studio, dei direttori di scuola di specializzazione, sono valide se ha votato la maggioranza degli aventi diritto.
2. Le elezioni delle rappresentanze negli Organi collegiali, a eccezione di quelle studentesche, sono valide se ha votato almeno un terzo degli aventi diritto.
3. Le elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi collegiali sono valide se ha votato almeno il dieci per cento degli aventi diritto.
4. Le elezioni del rettore, del direttore di dipartimento, del presidente della scuola, del presidente del consiglio di corso di studio, del direttore della scuola di specializzazione, sono indette dal professore di I fascia decano del corpo elettorale. Le elezioni delle rappresentanze sono indette da chi presiede l'Organo o la Struttura cui tali elezioni si riferiscono. Tutte le elezioni sono indette almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
5. Le elezioni avvengono mediante votazione a scrutinio segreto.
6. In prima votazione risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; nella seconda votazione risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione e qualora piu' candidati abbiano riportato voti si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' viene ripetuto il ballottaggio.
7. Per tutte le cariche elettive dell'Ateneo, salvo che non sia diversamente disposto nel presente Statuto e a eccezione del rettore, non e' ammessa l'eleggibilita' per piu' di due mandati consecutivi. Chi, avendo ricoperto una carica, non e' immediatamente rieleggibile, puo' essere rieletto alla medesima carica solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata di un intero mandato.
8. La mancata partecipazione di una o piu' componenti alle elezioni previste nel presente Statuto o la mancata individuazione della loro rappresentanza non inficiano la valida costituzione dell'Organo.
9. Le rappresentanze delle categorie nei vari Organi e Strutture previsti dallo Statuto sono elette con voto limitato. Ogni elettore puo' votare un solo candidato.
10. Nelle elezioni delle rappresentanze viene redatta la lista di coloro che hanno ottenuto voti; alla lista si attinge in caso di cessazione dell'incarico degli eletti. Solo in seguito all'esaurimento della lista si procede a elezioni suppletive entro un mese. Il componente subentrante completa il mandato del componente cessato.
11. Ai componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione e' fatto divieto di:
ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore, limitatamente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, e per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte;
essere presidente della scuola;
far parte del Nucleo di valutazione, Collegio di disciplina e Comitato unico di garanzia;
ricoprire il ruolo di direttore delle scuole di specializzazione;
rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato;
ricoprire la carica di rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche;
svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.
12. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
13. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti possono far parte di uno solo tra i seguenti Organi: Senato accademico, Consiglio di amministrazione, Nucleo di valutazione e, per gli studenti, la Commissione didattica paritetica di Ateneo.
14. Gli eletti decadono dall'ufficio se nel corso del mandato viene meno una delle condizioni di eleggibilita', a eccezione dei rappresentanti degli studenti iscritti a corsi di laurea triennale nel caso di prosecuzione degli studi all'interno dell'Ateneo da effettuarsi al massimo entro sei mesi dal conseguimento della laurea.
15. I componenti del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e i componenti elettivi degli altri Organi, che si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o, comunque, nell'arco di un anno accademico registrino piu' del 50% di assenze, decadono dalla carica, secondo modalita' e termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 41.

Indennita'

1. Il rettore, il pro-rettore e i direttori di dipartimento fruiscono di un'indennita' di carica determinata dal Consiglio di amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
2. Sono altresi' configurabili indennita' relative al lavoro organizzativo svolto da altri docenti, a eccezione della partecipazione alle commissioni. La determinazione del relativo ammontare e' deliberata dal Consiglio di amministrazione, anche su proposta dei Consigli di Dipartimento per quanto di loro competenza.
3. I componenti del Consiglio di amministrazione, a eccezione del rettore, godono di un'indennita' annua composta per il 40% da una quota fissa e per il 60% da una quota variabile in funzione della partecipazione alle sedute dell'Organo svolte nell'anno.
Lo stanziamento complessivo per tali indennita' annuali non puo' eccedere il 2‰ del Fondo di finanziamento ordinario di Ateneo relativo all'anno precedente.

Art. 42.

Codice etico

1. Il codice etico, deliberato dal Senato accademico con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, si applica a tutta la comunita' accademica, formata dal personale docente e tecnico-amministrativo, dagli studenti e da ogni altro appartenente a qualunque titolo, anche temporaneamente, alla comunita' universitaria.
2. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, decide, su proposta del rettore, il Senato accademico.
3. Le sanzioni in base ai principi di gradualita' e proporzionalita' sono:
biasimo riservato;
biasimo pubblico riportato sul sito web di Ateneo.
4. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico, per violazione del codice etico, ma anche un illecito disciplinare prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari.
5. Il codice etico e' distribuito a tutti i componenti della comunita' accademica.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43.

Definizioni

1. Qualora non diversamente specificato, con il termine «docente» si indicano i professori ordinari, straordinari, associati e i ricercatori a tempo indeterminato e determinato; con il termine «studente» si indicano gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale o specialistica, ai corsi di dottorato e di specializzazione.

Art. 44.

Lo Statuto e le sue modificazioni

1. Il presente Statuto costituisce espressione fondamentale dell'autonomia dell'Universita', secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione, cosi' come specificati dalle disposizioni legislative vigenti in tema di ordinamento universitario.
2. Il Consiglio di amministrazione, i Consigli di dipartimento o le giunte delle scuole ove istituite possono sottoporre al Senato accademico proposte di modifica dello Statuto. Le modifiche di Statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato accademico, sentiti i consigli dei dipartimenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Lo Statuto e' emanato dal rettore dell'Universita' con proprio decreto, secondo le procedure previste dalla legge.

Art. 45.

Regolamenti

1. I regolamenti dell'Universita' sono:
a) il regolamento generale di Ateneo;
b) il regolamento didattico di Ateneo;
c) il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
2. L'Universita', per il suo funzionamento, puo' dotarsi di ulteriori regolamenti, tra cui in particolare:
a) i regolamenti elettorali;
b) i regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche;
c) gli altri regolamenti consentiti da specifiche disposizioni legislative e dal presente Statuto.
3. Il regolamento generale di Ateneo e' approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, su parere del Consiglio di amministrazione.
4. Il regolamento didattico di Ateneo e' approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e' approvato dal Senato accademico e adottato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei loro componenti.
6. I regolamenti elettorali sono approvati dal Senato accademico.
7. I regolamenti dei dipartimenti e delle scuole, deliberati dai Consigli di dipartimento o dalle giunte delle scuole a maggioranza assoluta dei componenti, sono approvati dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
8. Ogni altro regolamento e' adottato con il procedimento previsto dal regolamento generale di Ateneo.
9. Tutti i regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo decreto rettorale, tranne che non sia diversamente disposto dal regolamento medesimo.
10. Entro dodici mesi dalla pubblicazione del nuovo Statuto sulla Gazzetta Ufficiale tutti i regolamenti di Ateneo devono essere modificati sulla base delle nuove normative. In caso contrario si intendono decaduti.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 46.

Norme transitorie

1. In prima applicazione il Senato accademico, nella composizione esistente alla data di pubblicazione dello Statuto, al fine di avviare le procedure per la costituzione del nuovo Senato accademico, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, delibera le modalita' di svolgimento della procedura elettorale, che verra' indetta con decreto emanato dal rettore.
2. Limitatamente alla componente studentesca, la delibera di cui al comma 1 dovra' prevedere che si proceda anche alla votazione dei rappresentanti in Consiglio di amministrazione, nel Nucleo di valutazione, nel Comitato per le attivita' sportive di Ateneo, nella Commissione paritetica di Ateneo per la didattica.
3. Il Senato accademico, nella composizione di cui al presente Statuto, deve insediarsi entro trenta giorni dall'espletamento della procedura elettorale. Al fine di avviare la procedura per la designazione dei componenti del nuovo Consiglio di amministrazione, il Senato accademico, nella sua prima seduta, deve deliberare i contenuti dell'avviso pubblico per le candidature interne ed esterne e le modalita' per l'istituzione della Commissione di selezione di cui all'art. 13, comma 7.
4. Il Consiglio di amministrazione deve insediarsi entro trenta giorni dal decreto rettorale di nomina.
5. Con decreto rettorale si procede alla disattivazione delle facolta' e dei dipartimenti e alla corrispondente attivazione dei nuovi dipartimenti, con efficacia a partire dal 1° gennaio 2012.
6. Ciascuno dei dipartimenti di nuova istituzione succede in tutti i procedimenti amministrativi in corso, nei rapporti giuridici attivi e passivi, nell'utilizzo degli immobili e nella titolarita' dei beni mobili di proprieta' delle facolta' e dei dipartimenti in esso confluiti.
7. I componenti del Nucleo di valutazione e del Collegio dei revisori dei conti decadono al momento della costituzione di quelli previsti del vigente Statuto.
8. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di rettore, componente del Senato accademico e componente del Consiglio di amministrazione sono considerati anche i periodi gia' espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
 
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