Gazzetta n. 270 del 19 novembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 15 novembre 2011
Modifica delle norme tecniche per le costruzioni in materia di utilizzo degli acciai B450A.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e da struttura metallica;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, recante «Procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
Visto il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2004, n. 186 e, in particolare, l'art. 5, comma 1, che prevede la redazione, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, di normative tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonche' per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni, per assicurare uniformi livelli di sicurezza;
Visto l'art. 14-undevicies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che inserisce il comma 2-bis all'art. 5 del citato decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il quale prevede che «al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, e' consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilita' di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno e del Capo del dipartimento della protezione civile, 14 gennaio 2008, con il quale e' stato disposta la «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni»;
Considerato che nel corso del regime transitorio di applicazione sperimentale di dette norme, tra le problematiche poste all'attenzione delle commissioni di monitoraggio succedutesi, a causa del delicato intreccio tecnico e scientifico, e' emersa con evidenza la problematica delle limitazioni di impiego degli acciai con classe di duttilita' A;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 4601 del 18 maggio 2011, con il quale e' stata costituita, ai sensi dell'art. 52 e dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, una commissione per la proposizione delle opportune modifiche ed aggiornamenti delle norme tecniche alle quali si uniformano le costruzioni;
Considerato che la predetta commissione, ha concordato pienamente con le conclusioni cui e' pervenuto un gruppo di lavoro, appositamente costituito ed incardinato nella 1ª Sezione, competente per materia, del Consiglio superiore dei lavori pubblici circa la possibilita' di consentire un ampliamento dell'utilizzo dell'acciaio di tipo B450A, sia pur con alcune precise limitazioni;
Considerata la necessita', nelle more della conclusione dei lavori di revisione ed aggiornamento complessivo delle norme tecniche per le costruzioni, di procedere ad una modifica del punto 7.4.2.2 delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno e del Capo del dipartimento della protezione civile, 14 gennaio 2008;
Vista la nota del 3 agosto 2011, n. 7428, con la quale il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha trasmesso all'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture il nuovo testo del suddetto punto 7.4.2.2 delle norme tecniche per le costruzioni, licenziato nella riunione del 21 luglio 2011 dalla commissione per la proposizione delle opportune modifiche ed aggiornamenti delle norme tecniche alle quali si uniformano le costruzioni;
Visto l'art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che dispone che in tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche;
Visti gli articoli 54 e 93 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e l'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i quali prevedono che l'esercizio di alcune funzioni mantenute allo Stato, quali la predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche, nonche' i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche, sia realizzato di intesa con la Conferenza unificata, tramite decreti del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno;
Vista la risoluzione n. 7/00535 dell'on. Togli ed altri, approvata dalla VIII Commissione della Camera dei Deputati, in data 8 giugno 2011, con la quale si impegna il Governo a rendere operativa la modifica del paragrafo 7.4.2.2 della norma tecnica relativa all'acciaio B450A;
Vista l'intesa con la Conferenza unificata, resa nella seduta del 27 ottobre 2011, ai sensi dei citati articoli 54 e 93 del decreto legislativo n. 112/1998 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

Decreta:

Art. 1

Il punto 7.4.2.2 delle norme tecniche delle costruzioni, approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno e del Capo del dipartimento della protezione civile, 14 gennaio 2008, e' sostituito dal seguente:
«7.4.2.2 Acciaio
Per le strutture si deve utilizzare acciaio B450C di cui al § 11.3.2.1.
Si consente l'utilizzo di acciai di tipo B450A, con diametri compresi tra 5 e 10 mm, per le reti e i tralicci nonche' per le staffe per strutture in CD "B"; negli altri casi se ne consente l'uso per l'armatura trasversale unicamente se e' rispettata almeno una delle seguenti condizioni: elementi in cui e' impedita la plasticizzazione mediante il rispetto del criterio di gerarchia delle resistenze, elementi secondari di cui al § 7.2.3, strutture poco dissipative con fattore di struttura q ≤ 1,5.».
 
Art. 2

Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 novembre 2011

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Matteoli

Il Ministro dell'interno
Maroni

Il Capo Dipartimento della protezione civile
Gabrielli
 
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