Gazzetta n. 271 del 21 novembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 9 novembre 2011
Determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nelle provincie di Viterbo.


IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
di Viterbo

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio;
Rilevato che l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica citato attribuisce alle direzioni gia' provinciali, attualmente territoriali del lavoro le funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime, in precedenza esercitate dalle soppresse commissioni provinciali di cui all'art. 3 dell'abrogata legge 3 maggio 1955, n. 407;
Visto il precedente decreto adottato dal direttore della Direzione provinciale del lavoro di Viterbo in data 4 novembre 2009, n. 9;
Ravvisata la necessita' di determinare le tariffe minime da valere per il prossimo biennio;
Convocate le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori, nonche' le associazioni del movimento cooperativo, gia' facenti parte della soppressa Commissione provinciale per i lavori di facchinaggio;
Sentiti i sigg. Biagini Angelo della Lega cooperative, Giaggioli Roberto della UIL, Pera Riccardo del CNA, Rosa Carozza della CCIAA, Massimo Basili della UGL e Baldini Giancarlo dell'ASCOM; concordare con l'ufficio nella riunione tenutasi il 18 ottobre 2011;

Decreta:

Art. 1

1. La tariffa oraria per lavori particolari che debbono essere eseguiti a tempo e non previsti nelle altre tariffe, risulta variata in euro 14,00.
2. Le tariffe a quintalaggio vengono variate negli importi di cui alla tabella allegata.
3. Le tariffe di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono comprensive sia degli oneri per istituti contrattuali sia degli oneri contributivi e gestionali.
4. La tariffa oraria sara' maggiorata nella misura del:
25% per lavoro straordinario;
50% per lavoro notturno e festivo;
20% per lavoro compiuto nella giornata del sabato, sempre che tale giornata non rientri nei normali turni di lavoro.
5. Le tariffe indicate ai commi precedenti, da considerarsi come valori minimi inderogabili, si applicano ai facchini singoli, liberi esercenti ed ai loro organismi associativi, anche di fatto.
6. Le tariffe come sopra determinate hanno validita' biennale e decorrenza dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Viterbo, 9 novembre 2011

Il direttore territoriale ad interim: Petaccia
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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