Gazzetta n. 271 del 21 novembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 7 novembre 2011
Imposizione degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei di linea sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa.


IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art. 16;
Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformita' alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;
Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 anche agli aeroporti di Trapani, Lampedusa e Pantelleria;
Visto l'art. 135 della legge n. 388/2000, che stabilisce che per assicurare la continuita' territoriale della Sicilia la Regione provvede con un cofinanziamento non inferiore al 50% del contributo statale;
Visto il decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2009 avente ad oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico su alcune rotte aeree» cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 551 del 24 giugno 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2009;
Considerata la necessita' di individuare le nuove caratteristiche di una nuova imposizione di oneri di servizio pubblico per continuare ad assicurare la continuita' territoriale agli abitanti delle due isole di Pantelleria e Lampedusa;
Vista la delega conferita con nota n. 0020457 del 23 maggio 2011 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad indire e presiedere la Conferenza di servizi, al fine di riesaminare il contenuto dell'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa;
Visti i verbali della Conferenza di servizi, tenutasi il 1° ed il 13 luglio 2011 e in particolare l'impegno assunto dall'ENAC, qualora nessun vettore accetti di operare i servizi aerei senza compensazione finanziaria, di finanziare i collegamenti onerati delle due isole minori di Pantelleria e Lampedusa per una somma massima di euro 9.584.738,38 a far capo sui propri risparmi di bilancio nonche' l'impegno della Regione Siciliana a cofinanziare gli stessi con uno stanziamento pari a 4.792.369,19 nella misura del 33% dell'intero finanziamento;
Vista la nota ministeriale n. 0004166 del 12 ottobre 2011, con la quale viene comunicato alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea l'intendimento del Governo italiano di imporre gli oneri di servizio pubblico sui collegamenti da e per gli scali di Pantelleria e Lampedusa;
Vista la nota ministeriale n. 0003137 del 18 luglio 2011, con la quale viene comunicato all'Ibar e all'Assaereo che e' in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa;
Vista la nota ministeriale n. 0004157 del 12 ottobre 2011, con la quale viene comunicato alle societa' di gestione degli aeroporti di Trapani (Soc. Airgest S.p.a.), Palermo (Soc. Gesap S.p.a.), Catania (Soc. SAC S.p.a.), Pantelleria (Soc. G.A.P. S.p.a.) e al vettore Soc. Meridiana S.p.a. che e' in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa;
Considerato che occorre far cessare gli effetti del regime onerato sui voli da e per Pantelleria e Lampedusa, cosi' come disciplinato dal decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2009 d'imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei con le isole di Pantelleria e Lampedusa;

Decreta:

Art. 1

Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato, regolare e continuativo, il servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa, viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diverranno obbligatori dal 25 marzo 2012.

 
Art. 3

I vettori comunitari che intendono operare i servizi aerei di linea sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa, in conformita' agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono presentare all'E.N.A.C. (Ente nazionale per l'aviazione civile) per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio, secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.
 
Art. 4

Qualora, entro due mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della nota informativa prevista dall'art. 16, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CE) n. 1008/2008 nessun vettore abbia dichiarato all'E.N.A.C. la propria intenzione di istituire, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2, servizi aerei di linea sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa, senza corrispettivo finanziario, il diritto di effettuare le rotte sopra dette sara' concesso, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1008/2008, tramite gara pubblica per un periodo di diciotto mesi, secondo la procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008.
 
Art. 5

L'E.N.A.C. e' incaricata di esperire la gara di cui all'art. 4, di pubblicare sul proprio sito internet www.enac.gov.it il testo del bando di gara ed il testo della presente imposizione, ed altresi' di fornire informazioni e di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico.
 
Art. 6

Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti viene concesso al vettore aggiudicatario della gara di cui all'art. 4 il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa, e viene altresi' approvata la convenzione tra l'E.N.A.C. e il vettore stesso per regolamentare tale servizio.
Il decreto ministeriale di cui al comma precedente e' sottoposto agli organi competenti per il controllo.
 
Art. 7

A decorrere dalla data del 25 marzo 2012 cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2009.
 
Art. 8

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 novembre 2011

Il Ministro: Matteoli
 
ALLEGATO TECNICO
Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria -
Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa -
Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa.

A norma delle disposizioni dell'art. 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita', il Governo italiano, in conformita' alle decisioni assunte in sede di Conferenza dei servizi tenutasi presso la Regione Siciliana nei giorni 1° e 13 luglio 2011, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti: 1) Rotte interessate.
Pantelleria - Trapani e viceversa;
Pantelleria - Palermo e viceversa;
Lampedusa - Palermo e viceversa;
Lampedusa - Catania e viceversa.
Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento n. 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunita', gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalita' previste nel presente documento. 2) Requisiti richiesti.
L'E.N.A.C. verifichera' che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico ed in particolare:
essere vettore aereo comunitario in possesso del prescritto COA e della licenza di esercizio ai sensi della normativa comunitaria;
dimostrare di possedere la disponibilita', in proprieta' o in locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacita' necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;
distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;
attestare l'adesione ai fondi previdenziali e assistenziali di categoria:
dimostrare di essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro. 3) Articolazione degli oneri di servizio pubblico. 3.1) In termini di numero di frequenze minime e di orari.
a) Tra Pantelleria e Trapani:
La frequenza minima e' la seguente:
3 voli giornalieri da operarsi con aeromobile con capacita' non inferiore a 44 posti per tutto l'anno, nelle seguenti fasce orarie:
1 volo con partenza nella fascia 6,30-7,00;
1 volo con partenza nella fascia 15,00-16,00;
1 volo con partenza nella fascia 17,30-18,30;
b) Tra Trapani e Pantelleria:
La frequenza minima e' la seguente:
3 voli giornalieri da operarsi con aeromobile con capacita' non inferiore a 44 posti per tutto l'anno, nelle seguenti fasce orarie:
1 volo con partenza nella fascia 8,00-8,30;
1 volo con partenza nella fascia 16,30-17,30;
1 volo con partenza nella fascia 19,00-19,40;
c) Tra Pantelleria e Palermo:
La frequenza minima e' la seguente:
1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 9,10-9,40 da operarsi con aeromobile con capacita' non inferiore a 44 posti per tutto l'anno;
1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 17,30-18,00 da operarsi con aeromobile con capacita' non inferiore a 44 posti dal 1° ottobre al 31 maggio;
1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 14,30-15,30 da operarsi con aeromobile con capacita' non inferiore a 44 posti da operarsi dal 1° giugno al 30 settembre;
1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 19,30-20,00 da operarsi con aeromobile con capacita' non inferiore a 68 posti dal 1° giugno al 30 settembre;
d) Tra Palermo e Pantelleria:
La frequenza minima e' la seguente:
1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 9,00-9,30 da operarsi con aeromobile con capacita' non inferiore a 44 posti per tutto l'anno;
1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 16,00-16,30 da operarsi con aeromobile con capacita' non inferiore a 44 posti dal 1° ottobre al 31 maggio;
1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 12,30-13,30 da operarsi dal 1° giugno al 30 settembre con aeromobile con capacita' non inferiore a 44 posti;
1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 18,00-18,30 da operarsi con aeromobile con capacita' non inferiore a 68 posti dal 1° giugno al 30 settembre;
e) Tra Lampedusa e Palermo:
La frequenza minima e' la seguente:
2 voli giornalieri da operarsi con aeromobile con capacita' non inferiore a 68 posti per tutto l'anno, nelle seguenti fasce orarie:
1 volo con partenza nella fascia 6,30-7,30;
1 volo con partenza nella fascia 15,30-16,30;
1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 10,30-11,30 da operarsi con aeromobile con capacita' non inferiore a 68 posti dal 1° giugno al 30 settembre;
1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 19,00-20,00 da operarsi con aeromobile con capacita' non inferiore a 44 posti dal 1° giugno al 30 settembre;
f) Tra Palermo e Lampedusa:
La frequenza minima e' la seguente:
1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 20,30-21,00 da operarsi con aeromobile con capacita' non inferiore a 68 posti per tutto l'anno;
1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 10,30-11,30 da operarsi con aeromobile capacita' non inferiore a 68 posti per tutto l'anno;
1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 8,30-9,30 da operarsi con aeromobile capacita' non inferiore a 68 posti dal 1° giugno al 30 settembre;
1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 17,30-18,30 con aeromobile con capacita' non inferiore a 44 posti dal 1° giugno al 30 settembre;
g) Tra Lampedusa e Catania:
La frequenza minima e' la seguente:
1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 12,00-13,00 da operarsi con aeromobile con capacita' non inferiore a 68 posti dal 1° giugno al 30 settembre;
3 voli settimanali con partenza nella fascia oraria 12,00-13,00 da operarsi con aeromobile con capacita' non inferiore a 68 posti nelle giornate di lunedi', mercoledi' e venerdi' dal 1° ottobre al 31 maggio
h) Tra Catania e Lampedusa:
1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 14,00-15,00 da operarsi con aeromobile con capacita' non inferiore a 68 posti,nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre;
3 voli settimanali con partenza nella fascia oraria 14,00-15,00 da operarsi con aeromobile con capacita' non inferiore a 68 posti nelle giornate di lunedi', mercoledi' e venerdi' dal 1° ottobre al 31 maggio.
L'intera capacita' di ciascun aeromobile dovra' essere messa in vendita secondo il regime degli oneri. 3.2) In termini di aeromobili utilizzabili o di capacita' offerta.
I servizi oggetto della presente imposizione dovranno essere effettuati con aeromobili biturboelica o bireattori pressurizzati, della tipologia indicata in corrispondenza con le singole rotte.
I predetti aeromobili dovranno effettuare la sosta notturna secondo il seguente prospetto:
aeromobile da 68 posti: sosta notturna a Lampedusa;
aeromobile da 44 posti: sosta notturna a Pantelleria;
aeromobile da 44 posti: sosta notturna a Palermo.
Nel caso in cui il mercato lo richieda e in occasione delle festivita' natalizie e pasquali (a partire dal 20 dicembre e fino all'8 gennaio e dal martedi' precedente la Pasqua fino al mercoledi' successivo), dovra' essere offerta maggiore capacita' tramite l'istituzione di voli supplementari i quali non daranno luogo a compensazioni aggiuntive, ne' all'applicazione di tariffe diverse da quelle di cui al successivo paragrafo 3.3.
In caso di cancellazione i passeggeri dovranno essere riprotetti con voli di recupero.
I vettori che svolgono il servizio onerato, fatte salve le motivazioni di sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell'imbarco, si adopereranno, con ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilita'.
Inoltre, sui voli effettuati con aeromobili aventi una capacita' minima di 68 posti, i vettori si adopereranno al fine di consentire il trasporto di barellati.
Su tutti i voli dovra' essere prevista una riserva di n. 3 posti da utilizzare per problematiche urgenti di carattere medico-sanitario o per esigenze degli organi istituzionali di cui 1 rimarra' non prenotabile/non vendibile sino a 24 ore prima della partenza e 2 non prenotabili/non vendibili sino ad un'ora prima della partenza. 3.3) In termini di tariffe.
a) le tariffe massime da applicare su ciascuna tratta sono le seguenti:



Tariffa ridotta Pantelleria Palermo - Palermo: 26,00 EUR - Pantelleria: 26,00 EUR Lampedusa Palermo - Palermo: 33,00 EUR - Lampedusa: 33,00 EUR Lampedusa Catania - Catania: 33,00 EUR - Lampedusa 33,00 EUR Pantelleria Trapani - Trapani 18,00 EUR - Pantelleria 18,00 EUR Tariffa intera Pantelleria Palermo - Palermo 38,00 EUR - Pantelleria 38,00 EUR Lampedusa Palermo - Palermo 47,00 EUR - Lampedusa 47,00 EUR Lampedusa - Catania - Lam- Catania 47,00 EUR pedusa 47,00 EUR Pantelleria Trapani - Trapani 27,00 EUR - Pantelleria 27,00 EUR



Hanno diritto alla tariffa ridotta:
sulla rotta Pantelleria - Palermo e viceversa: i residenti a Pantelleria;
sulla rotta Lampedusa - Palermo e viceversa: i residenti a Lampedusa;
sulla rotta Lampedusa - Catania e viceversa: i residenti a Lampedusa;
sulla rotta Pantelleria - Trapani e viceversa: i residenti a Pantelleria.
Le tariffe indicate sono da intendersi I.V.A. esclusa e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali e non e' ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge non previsto per legge, da parte del vettore accettante.
Tutte le tariffe indicate dovranno essere abbattute del 33% per child e del 90% per infant.
La franchigia bagaglio non deve essere inferiore a 20 kg a passeggero (adult e child).
In caso di no-show la penale massima da applicare per il riutilizzo del biglietto non potra' superare il 10% della tariffa.
Dovra' essere prevista almeno una modalita' di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero. Tale modalita' dovra' essere garantita anche presso gli scali di Pantelleria e Lampedusa.
Tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte onerate hanno diritto alle tariffe sopra descritte.
b) le tariffe massime di cui alla lettera a) verranno aggiornate secondo le seguenti scadenze e modalita':
1) Ogni anno, entro il mese di febbraio, in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo.
2) Ogni semestre, a partire dal 2° semestre 2012, in caso di variazione percentualmente superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al semestre precedente, le tariffe devono essere modificate proporzionalmente alla variazione rilevata, tenuto conto dell'incidenza del costo del carburante sui costi per ora volo, che, per ciascuna rotta, si fissa invariabilmente pari a :
rotta Pantelleria - Trapani e vv. = 15%
rotta Pantelleria - Palermo e vv. = 15%
rotta Lampedusa - Palermo e vv = 16%
rotta Lampedusa - Catania e vv. = 16%
Ai fini del calcolo della media semestrale sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del Jet fuel FOB Mediterraneo, espresse in dollari, relative ai periodi dicembre - maggio e giugno - novembre; per la conversione in euro si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.
La quotazione del jet fuel con cui e' stato effettuato il dimensionamento del servizio e' pari a 703,77 €/Tonnellata metrica, e verra', pertanto, utilizzato come riferimento per i successivi adeguamenti.
Gli eventuali aumenti/diminuzioni decorreranno rispettivamente dai mesi di agosto e febbraio.
2) Ai predetti adeguamenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria dell'ENAC. L'ENAC e' incaricato di darne comunicazione ai vettori. 3.4) In termini di continuita' dei servizi.
I vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a:
1) garantire il servizio per 12 mesi consecutivi;
2) effettuare per ciascun anno almeno il 98% dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi documentati direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione per i casi di forza maggiore;
3) corrispondere all'E.N.A.C. a titolo di penale la somma di 3.000,00 EUR per ogni volo annullato eccedente il limite del 2%. Le somme percepite in tal senso saranno riallocate e utilizzate per la continuita' territoriale della Sicilia.
Ferme restando le penali di cui al precedente punto 3), ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste nella normativa dello Stato italiano per violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo. 4) Presentazione dell'accettazione
I vettori che accettano i presenti oneri di servizio pubblico si impegnano a:
A) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serieta' ed affidabilita' dell'accettazione, a favore dell'ENAC, sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore che dovra' ammontare a:
€ 38.116,00 per la rotta Pantelleria - Palermo e viceversa
€ 64.707,00 per la rotta Lampedusa - Palermo e viceversa
€ 14.384,00 per la rotta Lampedusa - Catania e viceversa
€ 36.600,00 per la rotta Pantelleria - Trapani e viceversa
La fideiussione dovra' essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sara' svincolata alla data di inizio del servizio e alla costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera B).
Per consentire l'ordinata operativita' della rotta e per evitare le accettazioni di OSP per soli brevi e vantaggiosi periodi, inferiori a quanto indicato nel punto 3.4, i vettori che intendono operare su una rotta onerata debbono presentare formale e integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico all'ENAC, valida almeno per due consecutive stagioni di traffico. Tale accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri in termini di capacita', frequenze e orari dovranno essere presentati non oltre il sessantesimo giorno precedente l'inizio della stagione aeronautica IATA nella quale si intende operare.
In fase di prima applicazione, il termine di cui sopra e' ridotto ai 30 giorni precedenti l'inizio della stagione aeronautica IATA «Summer» 2012.
B) fornire una garanzia di esercizio per la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio a favore dell'ENAC, sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore. Tale garanzia dovra' ammontare a:
€ 190.580,00 per la rotta Pantelleria - Palermo e viceversa
€ 323.535,00 per la rotta Lampedusa - Palermo e viceversa
€ 71.920,00 per la rotta Lampedusa - Catania e viceversa
€ 183.000,00 per la rotta Pantelleria - Trapani e viceversa
Nel caso in cui il servizio sulla singola rotta onerata sia accettato da piu' vettori, la fideiussione sara' commisurata, entro i 15 giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.
La garanzia dovra' essere efficace alla data di inizio del servizio e sara' svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima della verifica della conformita' delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione.
Le garanzie indicate alle lettere A e B, a favore dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ENAC, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.
Le somme eventualmente introitate dall'ENAC a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuita' territoriale delle isole minori della Sicilia . 5) Comitato paritetico per il monitoraggio dell'attuazione degli
oneri di servizio.
Al fine di garantire la puntuale osservanza dei presenti oneri da parte dei vettori esercenti il servizio, e' istituito un Comitato paritetico per il monitoraggio dell'attuazione degli oneri di servizio, composto da un membro nominato dall'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilita' della Regione Siciliana, un membro dell'E.N.A.C. e un membro per ciascun vettore che ha accettato gli oneri di servizio.
Tale Comitato, presieduto dall'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilita', si riunisce di norma semestralmente, salvo casi di urgenza da valutarsi ad opera del Presidente e si avvale delle informazioni fornite, in merito all'applicazione dei presenti oneri, dalle Direzioni aeroportuali E.N.A.C. della Sicilia, dalle Societa' di gestione aeroportuale, da singoli cittadini o associazioni di consumatori.
 
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