Gazzetta n. 271 del 21 novembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 novembre 2011
Indizione della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Occasioni speciali».


IL DIRETTORE PER I GIOCHI
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale e' stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;
Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;
Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;
Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;
Visto l'art. 24, comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge n. 153/2011, che ha sancito il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;
Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a «Lotterie Nazionali S.r.l.» la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;
Visto l'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;
Visto il decreto direttoriale prot. 2011/17476/Giochi/Ltt del 17 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 2011 che, in attuazione del disposto dell'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ha fissato le caratteristiche tecniche per la raccolta della lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza;
Visti gli articoli 9, comma 3, e 10 comma 2 del citato decreto del 17 maggio 2011 che prevedono che, per ogni singola lotteria indetta, si possono avere varie interfacce di gioco;
Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza che comprende l'indizione di una lotteria della specie;
Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;
Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza , prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990, dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 e dell'art. 9 del succitato decreto direttoriale del 17 maggio 2011, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalita' di effettuazione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1

1. E' indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Occasioni speciali». Il prezzo di ciascuna giocata e' di euro 3,00.
2. Alla presente lotteria sara' possibile associare varie interfacce di gioco preventivamente approvate con provvedimento dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ne specifica i contenuti grafici e le meccaniche di gioco.
3. I provvedimenti di cui al precedente comma sono pubblicati sul sito www.aams.gov.it con specifico riferimento alla lotteria di riferimento, sul sito del concessionario e sul sito del punto vendita a distanza.
4. Sul sito del concessionario e su quello del punto vendita a distanza sono riportate le interfacce di gioco che identificano la lotteria istantanea con partecipazione a distanza «Occasioni speciali».
 
Art. 2

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 1.200.000 giocate erogabili.
La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 1.200.000 giocate, ammonta ad euro 2.592.240,00 suddivisa nei seguenti premi:



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Numero dei premi | Importo dei premi in euro -----------------------|---------------------------------------------
196.080 | 3,00 -----------------------|---------------------------------------------
100.800 | 5,00 -----------------------|---------------------------------------------
43.200 | 10,00 -----------------------|---------------------------------------------
18.000 | 20,00 -----------------------|---------------------------------------------
2.160 | 50,00 -----------------------|---------------------------------------------
720 | 100,00 -----------------------|---------------------------------------------
144 | 500,00 -----------------------|---------------------------------------------
36 | 1.000,00 -----------------------|---------------------------------------------
7 | 10.000,00 -----------------------|---------------------------------------------
3 | 50.000,00 -----------------------|---------------------------------------------
1 | 200.000,00 -----------------------|---------------------------------------------



2. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessita', verranno generati ulteriori lotti di giocate con corrispondente aumento della massa-premi che sara' ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.
 
Art. 3

1. Le vincite di importo non superiore ad € 10.000,00 sono accreditate dal punto vendita a distanza sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto dirigenziale del 17 maggio 2011, e possono essere riscosse con le modalita' previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88.
2. Per le vincite di importo superiore ad € 10.000.00, il pagamento deve essere richiesto dal giocatore, secondo le modalita' previste dall'art. 12, comma 6 del decreto dirigenziale del 17 maggio 2 011, tramite presentazione presso l'ufficio premi di «Lotterie Nazionali S.r.l.» in viale del Campo Boario n. 56/d - 00154 Roma, o presso uno sportello di Intesa Sanpaolo, della stampa di un promemoria della pagina del sito di raccolta che visualizza i dati identificativi della giocata.
3. La richiesta di pagamento delle vincite di importo superiore a € 10.000,00 va inoltrata entro il termine decadenziale di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento di chiusura della lotteria di cui al successivo art. 4.
4. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico di «Lotterie Nazionali S.r.l.», e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.
 
Art. 4

Con decreto direttoriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sara' stabilita la data di cessazione della lotteria.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avra' efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 novembre 2011

Il direttore generale: Ferrara

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 11 Economia e finanze, foglio n. 65
 
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