Gazzetta n. 271 del 21 novembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 3 novembre 2011 |
Decadenza della convenzione di concessione per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi della ditta Pennelli Davide in San Giovanni Rotondo. |
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IL DIRETTORE PER I GIOCHI dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111, concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa; Vista la convenzione di concessione n. 3565 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su venti sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi da parte della ditta «Pennelli Davide» nei locali siti in San Giovanni Rotondo (Foggia) in via Santa Croce n. 4 A-B-C; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica su concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288; Visto l'art. 17, comma 1 della convenzione di concessione in base al quale l'«AAMS procede alla revoca della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese, oltre che negli altri casi espressamente previsti nella convenzione di concessone, nel caso in cui, successivamente alla stipula della convenzione di concessione, emerga, per qualsiasi motivo, la non sussistenza di un requisito o di un elemento costitutivo di un requisito, considerato essenziale ai fini della permanenza del rapporto concessorio»; Visto l'art. 17, comma 2, lettera d), della citata convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche «nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalita' stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonche' dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa»; Vista la nota prot. n. 2010/19223/Giochi/SCO del 3 giugno 2010 con la quale il predetto concessionario e' stato invitato ai fini della regolarizzazione della propria posizione contabile, al pagamento di € 141.263,26; Vista a nota prot. n. 2010/20900/Giochi/SCO del 16 giugno 2010 con la quale il predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della regolarizzazione della propria posizione amministrativa, ad adeguare la garanzia di cui all'art. 13, comma 2; Considerato che con le predette note e' stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dal citato art. 17, comma 2, lettera d), a motivo della grave posizione debitoria derivante dall'omesso pagamento, nei termini stabiliti, delle somme dovute in applicazione delle disposizioni vigenti indicata nei prospetti allegati alla suindicata nota con l'invito a provvedere, entro dieci giorni, alla regolarizzazione di detta posizione debitoria; Considerato che il concessionario in questione, a fronte delle medesime comunicazioni ed ad ulteriori solleciti dell'Amministrazione, non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile ed amministrativa e non ha fornito alcuna valida giustificazione;
Dispone per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza: della convenzione di concessione n. 3565 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con la ditta «Pennelli Davide», con sede legale in via San Domenico Savio n. 5 - San Giovanni Rotondo (Foggia), operante nel comune di San Giovanni Rotondo (Foggia), con immediato distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 novembre 2011
Il direttore per i giochi: Tagliaferri |
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