Gazzetta n. 272 del 22 novembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 4 novembre 2011
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna».


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1°agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009 n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;
Vista la domanda presentata dal consorzio di tutela Cannonau di Sardegna intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna»;
Visto il parere favorevole della regione autonoma Sardegna sull'istanza di cui sopra;
Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la Valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 2011;
Viste le istanze e controdeduzioni avverso la citata proposta di disciplinare pervenute, nei termini e nei modi previsti, dalla regione autonoma Sardegna, dal consorzio tutela vini Sardegna, dalla Cantina Dolianova e dalla Cantina Ogliastra, riguardo alle disposizioni relative all'uso della menzione «classico», della previsione dell'imbottigliamento in zona delimitata, ed all'uso di taluni recipienti e chiusure;
Visto il parere espresso dalla regione Autonoma Sardegna con nota 5 ottobre 2011 in merito alla definizione delle citate istanze e controdeduzioni;
Visto il parere del predetto comitato, espresso nella riunione del 5 ottobre 2011, favorevole all'accoglimento parziale delle citate istanze e controdeduzioni ed con il quale sono state rigettate le controdeduzioni avverso alle disposizioni relative alla menzione «classico» e alla previsione dell'imbottigliamento in zona delimitata, mentre sono state accolte le richieste per consentire l'uso di contenitori alternativi al vetro nonche' talune chiusure, nel rispetto della normativa vigente;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» in conformita' al parere espresso dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1972 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2012 - 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2 comma 3.
 
Art. 2

1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna», provenienti da vigneti aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DO in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
2. Le scorte di vino della DOC «Cannonau di Sardegna», di cui al disciplinare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1972 e successive modifiche, detenute dalle ditte produttrici alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare (1° agosto 2012) possono essere commercializzate fino ad esaurimento delle scorte medesime, previa comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.
3. In deroga alle disposizioni di cui a precedente art. 1, comma 1, la denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna», puo' essere utilizzata per designare e presentare i vini provenienti dalla corrente vendemmia 2011, purche' le relative partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare ed a condizione che i produttori interessati effettuino preventiva comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.
 
Art. 3

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica.
3. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18 comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna», sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 novembre 2011

Il direttore generale
ad interim
Vaccari
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 

Annesso

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA «CANNONAU DI SARDEGNA»
Art. 1.
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Cannonau di Sardegna» Rosso e Rosato;
«Cannonau di Sardegna» Rosso Riserva;
«Cannonau di Sardegna» Passito;
«Cannonau di Sardegna» Liquoroso;
«Cannonau di Sardegna» Classico.
La specificazione «classico» e' consentita per i vini delle provincie di Nuoro ed Ogliastra.
Ai vini suddetti, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal presente disciplinare, sono altresi' riservate le seguenti sottozone: Oliena o Nepente di Oliena, Capo Ferrato, Jerzu.

Art. 2.
Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Cannonau: minimo 85%; possono concorrere altri vitigni di uve a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sardegna, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%, iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.
I vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» aventi la specificazione «classico» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Cannonau: minimo 90%; possono concorrere altri vitigni di uve a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sardegna, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10%, come sopra identificati.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

Le uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» devono essere prodotte nell'ambito territoriale della regione Sardegna.
Per i vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» aventi la specificazione «classico», le uve devono essere prodotte nei comuni delle province di Nuoro ed Ogliastra.
Per la sottozona Oliena o Nepente di Oliena la zona di produzione delle uve e' riservata, in provincia di Nuoro, all'intero territorio del Comune di Oliena ed in parte in quello di Orgosolo secondo la seguente delimitazione: partendo dall'estremo sud della zona, e cioe' dal punto di incrocio dei confini comunali di Oliena, Orgosolo e Dorgali presso le sorgenti dell'Ozzastru, la linea di delimitazione segue verso ovest il confine comunale di Oliena fino alla localita' Settile Osporrai dove incrocia, in prossimita' della quota 953, un affluente di riu Tortu, discende lungo tale affluente prima e poi lungo il riu Tortu fino alla confluenza di questo con il R. Sorasi. Prosegue, verso sud, lungo il R. Sorasi e quindi, a quota 475, risale l'affluente di sinistra fino a raggiungere, a quota 474, la strada che costeggia il corso d'acqua. Da quota 474, in direzione ovest, la linea di delimitazione segue la strada che costeggia il R. Sorasi fino ad incrociare quella fra Orgosolo e Oliena, prosegue per la medesima in direzione di Oliena e, superato il Km. 17, segue il fosso che si dirige verso la quota 629, raggiunge la linea altimetrica di 55O metri, la segue verso nord per circa 500 metri, quindi piega verso est, fino a ricongiungersi con la strada per Oliena in prossimita' del ponte S. Archimissa; segue tale strada verso Oliena fino ad incrociare il confine comunale che segue in direzione nord-ovest fino al corso d'Virdarosa; prosegue verso Ovest, lungo il medesimo e raggiunge la localita' Rovine di Santa Maria, da dove prende il sentiero per la localita' rovine di San Paolo e passando per Funtana Mala, piega verso sud per 400 metri per ritornare poi verso ovest attraversando la localita' Teulaspru; raggiunge cosi' la strada che porta al ponte Baddu e Carru e quindi in linea retta verso ovest incrocia al Km. 13 la strada per Nuoro. Prosegue per detta strada verso nord e al Km. 7,550 circa incrocia il confine comunale di Oliena, che segue prima verso nord, poi vero est e quindi verso sud fino a ritornare al punto di incrocio dei tre confini comunali di Oliena, Orgosolo e Dorgali.
Per la sottozona «Capo Ferrato» la zona di produzione e' riservata alle uve raccolte nei territori comunali di Castiadas, Muravera, San Vito, Villaputzu e Villasimius in provincia di Cagliari.
Per la sottozona «Jerzu» la zona di produzione e' riservata alle uve raccolte nei territori comunali di Jerzu e di Cardedu nella provincia di Ogliastra.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da escludersi i terreni umidi, in particolare se interessati dalla falda freatica. Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3.500 ceppi. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietato il sistema di allevamento a tendone.
E' vietata ogni pratica di forzatura ed e' consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non deve essere superiore a 11 tonnellate per il «Cannonau di Sardegna», mentre per il «Cannonau di Sardegna», con la specificazione «classico» la resa massima di uve per ettaro non deve essere superiore a 9 tonnellate.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla effettiva superficie impegnata dalla vite.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata, ma puo' confluire nella indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi».
Le uve devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» Rosso e Rosato un titolo alcolometrico minimo naturale del 12,5%; per la tipologia Rosso Riserva e per i vini con la specificazione "classico"un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 13,0 %.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, dei vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» e con la specificazione «classico», devono avvenire all'interno dei rispettivi territori di produzione delle uve cosi' come delimitati all'Art. 3.
Le operazioni di invecchiamento ed imbottigliamento, per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» devono avvenire all'interno della regione Sardegna, mentre devono rimanere all'interno delle zone di produzione per quanto riguarda le sottozone Oliena o Nepente di Oliena, Jerzu e Capoferrato.
Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
La tipologia «Passito» deve essere ottenuta con appassimento delle uve sulla pianta, ovvero su stuoie o su graticci o anche in locali idonei.
E' ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata ovvero con ventilazione forzata ovvero in locali termocondizionati.
La resa massima dell'uva in vino a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» non puo' superare il 70% e, per la tipologia «Passito», il 55%.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine e puo' essere riclassificato come indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi».
E' consentito, in annate particolarmente sfavorevoli, stabilito da decreto regionale, aumentare la gradazione alcolica complessiva del prodotto fino ad un massimo di 1 grado alcolico mediante concentrazione sottovuoto a freddo o per osmosi inversa dei mosti.
I vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» non possono essere immessi al consumo prima del 1° aprile dell'anno successivo alla vendemmia, mentre la tipologia Rosato puo' essere immessa al consumo dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.
Il vino a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» nella tipologia «Liquoroso», non puo' essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia e deve aver superato almeno sei mesi di invecchiamento in botti di legno.
Il vino a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» Passito puo' essere immesso al consumo a partire dal 1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia.
I vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna», sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia, di cui almeno sei mesi in botti di legno, possono essere qualificati con la menzione «riserva».
I vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» con la specificazione «classico», devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia. Per quest'ultima tipologia l'invecchiamento deve essere di almeno 12 mesi in botti di legno.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
«Cannonau di Sardegna» Rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso,
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
«Cannonau di Sardegna» Rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Cannonau di Sardegna» Rosso Riserva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;
«Cannonau di Sardegna» classico:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: sapido, caratteristico delle uve di provenienza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;
«Cannonau di Sardegna» Passito:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: intenso, etereo;
sapore: dolce, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% di cui effettivo minimo 13,00%
zuccheri residui: minimo 50,0 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
«Cannonau di Sardegna» Liquoroso:
colore: rosso tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, etereo;
sapore: dal secco al dolce, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 18,00% per il tipo «secco» e 16,00 % per il tipo «dolce»;
zuccheri riduttori: massimo 10,0 g/l per il tipo «secco» e minimo 50,0 g/l per il tipo «dolce»;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7.
Etichettatura e presentazione

Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'Art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno l'acquirente.
Nell'etichettatura dei vini di cui all'Art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.

Art. 8.
Confezionamento

I vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna», ai fini dell'immissione al consumo, devono essere confezionati in recipienti di vetro di foggia tale da qualificare un vino di pregio e di capacita' non superiore a 3 litri, chiusi con tappo di sughero raso bocca.
E' consentito inoltre l'uso delle bottiglie di forma tradizionale bordolese, borgognotta e renana, fino alla capacita' massima di 18 litri chiuse con tappo di sughero raso bocca.
E' altresi' consentito ad esclusione delle tipologie qualificate con l'indicazione della sottozona, con le menzioni «classico», «riserva», «superiore», «vigna», l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere, racchiuso in un involucro di cartone o altro materiale rigido, di capacita' non inferiore a due litri.
Per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a litri 0,750, ad esclusione delle tipologie qualificate con l'indicazione della sottozona, con le menzioni «classico», «riserva», «vigna», e' ammesso il tappo a vite od analoga chiusura ammessa dalla normativa vigente ad esclusione del tappo a corona.
 
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