Gazzetta n. 272 del 22 novembre 2011 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINAZIONE 8 novembre 2011
Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita del medicinale Avonex (interferone beta 1A). (Determinazione/C n. 2699/2011).


Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale AVONEX (interferone beta 1A) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con le decisioni del 09/07/2007 e del 27/05/2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/97/033/004 "30 mcg/0,5 ml (6 milioni UI) - soluzione iniettabile - uso intramuscolare - siringa pre-riempita (vetro)- 0,5 ml - 12 siringhe pre-riempite + 12 aghi per iniezione EU/1/97/033/005 "30 mcg/0,5 ml (6 milioni UI) - soluzione iniettabile - uso intramuscolare - siringa pre-riempita (vetro) in penna pre-riempita - 0,5 ml - 4 penne pre-riempite + 4 aghi + 4 cappucci penna EU/1/97/033/006 "30 mcg/0,5 ml (6 milioni UI) - soluzione iniettabile - uso intramuscolare - siringa pre-riempita (vetro) in penna pre-riempita - 0,5 ml - 12 penne pre-riempite + 12 aghi + 12 cappucci penna Titolare A.I.C.: BIOGEN IDEC LIMITED
IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145
Visto il Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi e' stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;
Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping";
Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE ( e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonche' della direttiva 2003/94/CE;
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";
Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita';
Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 13 settembre 2011;
Vista la deliberazione n. 22 del 19 ottobre 2011 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;
Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1
Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

Alla specialita' medicinale AVONEX (interferone beta 1A) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:
Confezione
"30 mcg/0,5 ml (6 milioni UI) - soluzione iniettabile - uso intramuscolare - siringa pre-riempita (vetro) in penna pre-rempita - 0,5 ml - 4 penne pre-riempite + 4 aghi + 4 cappucci penna
AIC N. 033283045/E (in base 10) 0ZRQZ5 (in base 32)
Confezione
"30 mcg/0,5 ml (6 milioni UI) - soluzione iniettabile - uso intramuscolare - siringa pre-riempita (vetro) in penna pre-rempita - 0,5 ml - 12 penne pre-riempite + 12 aghi + 12 cappucci penna
AIC N. 033283058/E (in base 10) 0ZRQZL (in base 32)
Confezione
"30 mcg/0,5 ml (6 milioni UI) - soluzione iniettabile - uso intramuscolare - siringa pre-riempita (vetro)- 0,5 ml - 12 siringhe pre-riempite + 12 aghi per iniezione
AIC N. 033283060/E (in base 10) 0ZRQYC(in base 32)
Indicazioni terapeutiche:
AVONEX e' indicato per il trattamento di:
- Pazienti con diagnosi di sclerosi multipla recidivante (SM). Negli studi clinici questa era caratterizzata da due o piu' esacerbazioni acute (recidive) nei tre anni precedenti senza evidenza di una continua progressione tra le recidive; AVONEX rallenta la progressione della disabilita' e diminuisce la frequenza delle recidive.
- Pazienti con un singolo evento demielinizzante con un processo infiammatorio in fase attiva, se tale evento e' di gravita' tale da rendere necessario il trattamento con corticosteroidi per via endovenosa, se sono state escluse altre diagnosi e se e' stato accertato che i pazienti sono ad alto rischio di sviluppare una sclerosi multipla clinicamente definita. AVONEX deve essere interrotto nei pazienti che sviluppano SM progressiva.
 
Art. 2
Classificazione ai fini della rimborsabilita'

La specialita' medicinale AVONEX (interferone beta 1A) e' classificata come segue:
Confezione
"30 mcg/0,5 ml (6 milioni UI) - soluzione iniettabile - uso intramuscolare - siringa pre-riempita (vetro) in penna pre-rempita - 0,5 ml - 4 penne pre-riempite + 4 aghi + 4 cappucci penna
AIC N. 033283045/E (in base 10) 0ZRQZ5 (in base 32)
Classe di rimborsabilita'
A Nota 65
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 790,17
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 1304,11
Validita' del contratto.
24 mesi
Sconto sul prezzo Ex Factory alle strutture pubbliche secondo le condizioni negoziali.
 
Art. 3
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale AVONEX (interferone beta 1A)
e' la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)
 
Art. 4
Condizioni e modalita' di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.
 
Art. 5
Farmacovigilanza

Il presente medicinale e' inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sara' la rimozione del medicinale dal suddetto elenco;
 
Art. 6
Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Roma, 8 novembre 2011

Il direttore generale: Rasi
 
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