Gazzetta n. 273 del 23 novembre 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2011, n. 195
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'articolo 44, recante delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, nel quale, al comma 4, e' previsto che il Governo puo' avvalersi della facolta' di cui all'articolo 14, numero 2), del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;
Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69;
Visto l'articolo 44, comma 4, ultimo periodo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale prevede che "entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti";
Vista la nota in data 8 luglio 2009 con la quale il Governo, avvalendosi della facolta' di cui all'articolo 14, numero 2), del citato testo unico n. 1054 del 1924, ha commesso al Consiglio di Stato la formulazione del progetto del suddetto decreto legislativo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 23 luglio 2009, con il quale la formulazione di detto progetto e' stata deferita ad una commissione speciale e ne e' stata stabilita la composizione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 6 ottobre 2010, con il quale la commissione speciale e' stata integrata nella sua composizione;
Visto il progetto del decreto legislativo recante: « Modifiche al codice del processo amministrativo e alle relative norme di attuazione, transitorie, di coordinamento e di abrogazione», redatto da detta commissione speciale e trasmesso al Governo con la nota del Presidente del Consiglio di Stato in data 5 luglio 2011;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2011;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al codice del processo amministrativo e alle relative norme
di attuazione, transitorie, di coordinamento e di abrogazione
1. Al codice del processo amministrativo, approvato con l'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: "arbitrato rituale di diritto" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile";
b) all'articolo 17, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori.";
c) all'articolo 18, comma 8, le parole: "La ricusazione o l'astensione non hanno", sono sostituite dalle seguenti: "La ricusazione non ha";
d) all'articolo 20, nella rubrica, le parole: "del consulente" sono soppresse;
e) l'articolo 25 e' sostituito dal seguente:

"Art. 25.
Domicilio

1. Fermo quanto previsto, con riferimento alle comunicazioni di segreteria, dall'articolo 136, comma 1:
a) nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata;
b) nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.";
f) all'articolo 26, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione.";
g) all'articolo 31, comma 1, dopo le parole "procedimento amministrativo" sono inserite le seguenti: "e negli altri casi previsti dalla legge";
h) all'articolo 32, comma 1, le parole: "dai Capi I e II del" sono sostituite dalla seguente: "dal";
i) all'articolo 33, nella rubrica le parole: "del giudice" sono soppresse;
l) all'articolo 44, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, la nullita' degli atti e' rilevabile d'ufficio.";
m) all'articolo 54, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La presentazione tardiva di memorie o documenti puo' essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile.";
n) all'articolo 55, commi 8 e 10, le parole: "di discussione" sono sostituite dalle seguenti: "della discussione";
o) all'articolo 57, comma 1, le parole: "la sentenza", sono sostituite dalle seguenti: "il provvedimento" e dopo le parole: "nella sentenza" sono aggiunte le seguenti: "di merito";
p) all'articolo 67, comma 2, le parole: "e sono decise dal presidente o dal magistrato delegato con decreto non impugnabile" sono soppresse;
q) all'articolo 73, comma 1, dopo la parola: "repliche" sono inserite le seguenti: ", ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, ";
r) all'articolo 76, comma 4, il numero: "2" e' soppresso;
s) all'articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: "dal comma 2" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", ma il presidente del collegio puo' disporre che si svolgano a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume";
2) al comma 3, dopo le parole: "lettera a)", sono inserite le seguenti: "e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, "; e dopo la parola: "tranne" sono inserite le seguenti: ", nei giudizi di primo grado,";
t) all'articolo 95, comma 1, le parole: "L'impugnazione deve essere notificata, nelle cause inscindibili, ", sono sostituite dalle seguenti: "L'impugnazione della sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti e' notificata";
u) all'articolo 98, comma 1, la parola: "danno" e' sostituita dalla seguente: "pregiudizio";
v) all'articolo 99, comma 5, le parole: "sulla sentenza impugnata", sono sostituite dalle seguenti: "sul provvedimento impugnato";
z) all'articolo 101, comma 1, dopo le parole: "se sta in giudizio personalmente", sono inserite le seguenti: "ai sensi dell'articolo 22, comma 3, ";
aa) all'articolo 108, comma 1, le parole: ", titolare di una posizione autonoma e incompatibile, " sono soppresse;
bb) all'articolo 111, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravita' ed urgenza, puo' sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5.";
cc) all'articolo 112 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Puo' essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonche' azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilita' o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.";
2) il comma 4 e' soppresso;
dd) all'articolo 114 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Unitamente al ricorso e' depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato";
2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: " 6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'ottemperanza, nonche', tra le parti nei cui confronti si e' formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta. Avverso gli atti del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell'ottemperanza, reclamo, che e' depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni. Gli atti emanati dal giudice dell'ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei al giudicato ai sensi dell'articolo 29, con il rito ordinario.";
ee) all'articolo 116, comma 1, le parole: "agli eventuali controinteressati." sono sostituite dalle seguenti: "ad almeno un controinteressato."; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti e' di trenta giorni.";
ff) all'articolo 117, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6, si applicano anche ai giudizi di impugnazione.";
gg) all'articolo 119, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera l), la parola: "2003" e' sostituita dalla seguente: "2002";
2) dopo la lettera m-bis) sono aggiunte le lettere: "m-ter) i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
m-quater) le azioni individuali e collettive avverso le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste dall'articolo 36 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 198, quando rientrano, ai sensi del citato decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo;
hh) all'articolo 120, comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole "Il ricorso" sono inserite le seguenti ", principale o incidentale";
2) dopo la parola "decorrente" sono inserite le seguenti: ", per il ricorso principale e per i motivi aggiunti,";
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine e' disciplinata dall'articolo 42.";
ii) all'articolo 125 il comma 4 e' cosi' sostituito:
"4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle controversie relative:
a) alle procedure di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
c) alle opere di cui all'articolo 32, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111";
ll) all'articolo 133, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), il n. 3) e' sostituito dal seguente: "3) silenzio di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3, e provvedimenti espressi adottati in sede di verifica di segnalazione certificata, denuncia e dichiarazione di inizio attivita', di cui all'articolo 19, comma 6-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241";
2) dopo la lettera a), e' inserita la seguente: "a-bis) le controversie relative all'applicazione dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241";
3) alla lettera l), dopo le parole: "Banca d'Italia," sono inserite le seguenti: "dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,";
4) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 a 13 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75";
5) dopo la lettera z-bis) sono aggiunte le lettere:
"z-ter) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;"
"z-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149";
mm) all'articolo 134, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e quelle previste dall'articolo 123; ";
nn) all'articolo 135, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa";
2) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75";
3) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ";
4) la lettera p) e' sostituita dalla seguente: "le controversie attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del Titolo II del Libro III del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata";
5) alla lettera q) il segno: " . " e' sostituito dal seguente: "; ";
6) dopo la lettera q) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"q-bis) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z-bis); ";
"q-ter) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z-ter);"
oo) all'articolo 136, comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo di posta elettronica certificata e un recapito di fax, che possono essere anche diversi dagli indirizzi del domiciliatario, dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo.".
2. Alle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", la notizia delle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti del giudice e il relativo esito. La proposizione dell'impugnazione e' registrata quando la segreteria del giudice ne riceve notizia ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'allegato 2, ovvero ai sensi dell'articolo 369, comma 3, del codice di procedura civile, o ai sensi dell'articolo 123 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile. La segreteria del giudice a cui l'impugnazione e' proposta trasmette senza ritardo copia del provvedimento giurisdizionale che definisce il giudizio di impugnazione.";
2) al comma 3 le parole: "segretario generale" sono sostituite dalla seguente: "segretariato";
3) al comma 4 le parole: "del segretario generale" sono sostituite dalle seguenti: " di un addetto al segretariato generale".
b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, alla lettera g) il segno: " . " e' sostituito dal seguente: "; ";
2) dopo la lettera g) e' aggiunta, in fine, la seguente: "g-bis) il registro dei provvedimenti dell'Adunanza plenaria.";
3) al comma 3 la parola: "trasmissione" e' sostituita dalla seguente: "comunicazione";
c) all'articolo 14, comma 1, la parola: "funzionario" e' sostituita dalla seguente: "impiegato".
3. Alle norme di coordinamento e abrogazioni, di cui all'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: " 5-bis.) All'articolo 145-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Copia della sentenza del tribunale amministrativo regionale e' trasmessa, a cura delle parti, all'Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto.";
2) al comma 9 le parole: "del Presidente della Repubblica" sono sostituite dalla seguente: "legislativo";
3) dopo il comma 17 e' aggiunto il seguente: "17-bis. «L'articolo 140, comma 11, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e' cosi' sostituito: "11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera c) del codice del processo amministrativo"»";
4) al comma 19, alla lettera a) le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3";
5) dopo il comma 19 e' inserito il seguente: "19-bis. Al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, comma 4, secondo periodo, le parole "Il giudice adito" sono sostituite dalle seguenti: "Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro adito";
b) all'articolo 37, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La tutela davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo.";
c) all'articolo 37, comma 5, le parole "sentenza di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "sentenza di cui al comma 3 e al comma 4";
d) all'articolo 38, comma 1, le parole "o il tribunale amministrativo regionale competente," sono soppresse;
e) all'articolo 38, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. La tutela davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo.";
6) al comma 23, le parole: "81, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "71, comma 2";
7) al comma 25, le parole: "16 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "15 marzo";
8) dopo il comma 25, sono inseriti i seguenti:
"25-bis. Il comma 26-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e' sostituito dal seguente: «26-bis. La tutela avverso i provvedimenti dell'Agenzia e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.»";
"25-ter. L'articolo 114, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' sostituito dal seguente: "1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del presente titolo, la competenza e' determinata ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera p), del codice del processo amministrativo.";
"25-quater. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, le parole "Il giudizio sulla relativa impugnazione e' devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "Alle relative controversie si applica l'articolo 133 del codice del processo amministrativo.";
b) all'articolo 4, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il numero 6) e' inserito il seguente: "6-bis) regio decreto 21 aprile 1942, n. 444: articoli da 71 a 74; ";
2) al numero 11), dopo la parola "13; " sono inserite le seguenti: "da 23 a 27 compresi; ";
3) dopo il numero 11) sono aggiunti i seguenti:
"11-bis) legge 27 maggio 1975, n. 166: articolo 8;
11-ter) legge 7 giugno 1975, n. 227: articolo 9;
11-quater) legge 8 agosto 1977, n. 546: articolo 4, comma 11; ";
4) al numero 13), la parola "febbraio" e' sostituita dalla seguente: "aprile";
5) al numero 14), dopo le parole: "19, comma 5; " sono inserite le seguenti: "20, comma 5-bis; ";
6) al numero 17) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "articolo 145-bis, comma 3; ";
7) il numero 18) e' soppresso;
8) al numero 23), e' aggiunta, in fine, la seguente parola: "16; ";
9) dopo il numero 36, e' inserito il seguente: "36-bis) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: articolo 246-bis;".



NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Si riporta il testo dell'articolo 117, secondo comma,
della Costituzione:
"Art. 117. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle
seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.".
Si riporta il testo dell'articolo 44 della legge 18
giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
processo civile), pubblicata nella Gazz. Uff. 19 giugno
2009, n. 140, S.O.
" Art. 44. Delega al Governo per il riassetto della
disciplina del processo amministrativo
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi per il riassetto del processo
avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio
di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla
giurisprudenza della Corte costituzionale e delle
giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del
codice di procedura civile in quanto espressione di
principi generali e di assicurare la concentrazione delle
tutele.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, oltre che
ai principi e criteri direttivi di cui all' articolo 20,
comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in quanto
applicabili, si attengono ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) assicurare la snellezza, concentrazione ed
effettivita' della tutela, anche al fine di garantire la
ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso
a procedure informatiche e telematiche, nonche' la
razionalizzazione dei termini processuali, l'estensione
delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica
e l'individuazione di misure, anche transitorie, di
eliminazione dell'arretrato;
b) disciplinare le azioni e le funzioni del giudice:
1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del
giudice amministrativo, anche rispetto alle altre
giurisdizioni;
2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al
merito, anche mediante soppressione delle fattispecie non
piu' coerenti con l'ordinamento vigente;
3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini
di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la
tipologia dei provvedimenti del giudice;
4) prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e
di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte
vittoriosa;
c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei
riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti
salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello
statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;
d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il
processo amministrativo sul contenzioso elettorale,
prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di
tutti i termini processuali, il deposito preventivo del
ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi e
introducendo la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo nelle controversie concernenti atti del
procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il
rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, mediante la previsione di un rito abbreviato in
camera di consiglio che consenta la risoluzione del
contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti
organizzativi del procedimento elettorale e con la data di
svolgimento delle elezioni;
e) razionalizzare e unificare la disciplina della
riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a
seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali,
nonche' di sentenze dei tribunali amministrativi regionali
o del Consiglio di Stato che dichiarano l'incompetenza
funzionale;
f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando
quella ante causam, nonche' il procedimento cautelare
innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per
cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato,
prevedendo che:
1) la domanda di tutela interinale non puo' essere
trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza
di fissazione di udienza per la trattazione del merito;
2) in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso
introduttivo del giudizio e' notificato e depositato,
unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza
per la trattazione del merito, entro i termini di decadenza
previsti dalla legge o, in difetto di essi, nei sessanta
giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni
effetto la concessa tutela interinale;
3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare,
l'istanza di fissazione di udienza non puo' essere revocata
e l'udienza di merito e' celebrata entro il termine di un
anno;
g) riordinare il sistema delle impugnazioni,
individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a
quelle del processo di primo grado, e disciplinando la
concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo
dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed
eccezioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano
espressamente tutte le disposizioni riordinate o con essi
incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15
delle disposizioni sulla legge in generale premesse al
codice civile, e dettano le opportune disposizioni di
coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri. Sugli schemi di decreto legislativo e' acquisito
il parere del Consiglio di Stato e delle competenti
Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro
quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale
termine, i decreti possono essere emanati anche senza i
predetti pareri. Ove il Governo, nell'attuazione della
delega di cui al presente articolo, intenda avvalersi della
facolta' di cui all' articolo 14, numero 2°, del testo
unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26
giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato puo'
utilizzare, al fine della stesura dell'articolato
normativo, magistrati di tribunale amministrativo
regionale, esperti esterni e rappresentanti del libero foro
e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la
propria attivita' a titolo gratuito e senza diritto al
rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di
Stato non e' acquisito il parere dello stesso. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere
apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione
pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso
procedimento e in base ai medesimi principi e criteri
direttivi previsti per l'emanazione degli originari
decreti.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. All' articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, dopo le parole: «tribunali amministrativi
regionali» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese
quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo
smaltimento dell'arretrato e per il miglior funzionamento
del processo amministrativo.".
Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
(Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.
69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio
2010, n. 156, S.O.
Si riporta l'articolo 14, numero 2) del regio decreto
26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle
leggi sul Consiglio di Stato), pubblicato nella Gazz. Uff.
7 luglio 1924, n. 158:
"Art. 14. (Art. 10 del testo unico 17 agosto 1907, n.
638)
Il Consiglio di Stato:
1° da' parere sopra le proposte di legge e sugli affari
di ogni natura, pei quali sia interrogato dai Ministri del
Re;
2° formula quei progetti di legge ed i regolamenti che
gli vengono commessi dal Governo.".
Note all'art. 1:
Si riporta il testo degli articoli 12, 17, 18, 20, 25,
26, 31, 32, 33, 44, 54, 55, 57, 67, 73, 76, 95, 98, 99,
101, 108, 111, 112, 114, 116, 117, 119, 120, 125, 133, 134,
135 e 136 del codice del processo amministrativo, di cui
all'allegato 1 al citato decreto legislativo n. 104 del
2010, come modificati dal presente decreto legislativo:
" Art. 12. Rapporti con l'arbitrato
1. Le controversie concernenti diritti soggettivi
devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo
possono essere risolte mediante arbitrato rituale di
diritto ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice
di procedura civile."
"Art. 17. Astensione
1. Al giudice amministrativo si applicano le cause e le
modalita' di astensione previste dal codice di procedura
civile. L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori."
"Art. 18. Ricusazione
1. Al giudice amministrativo si applicano le cause di
ricusazione previste dal codice di procedura civile.
2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima
dell'udienza designata, con domanda diretta al presidente,
quando sono noti i magistrati che devono prendere parte
all'udienza; in caso contrario, puo' proporsi oralmente
all'udienza medesima prima della discussione.
3. La domanda deve indicare i motivi ed i mezzi di
prova ed essere firmata dalla parte o dall'avvocato munito
di procura speciale.
4. Proposta la ricusazione, il collegio investito della
controversia puo' disporre la prosecuzione del giudizio, se
ad un sommario esame ritiene l'istanza inammissibile o
manifestamente infondata.
5. In ogni caso la decisione definitiva sull'istanza e'
adottata, entro trenta giorni dalla sua proposizione, dal
collegio previa sostituzione del magistrato ricusato, che
deve essere sentito.
6. I componenti del collegio chiamato a decidere sulla
ricusazione non sono ricusabili.
7. Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara
inammissibile o respinge l'istanza di ricusazione, provvede
sulle spese e puo' condannare la parte che l'ha proposta ad
una sanzione pecuniaria non superiore ad euro cinquecento.
8. La ricusazione non ha effetto sugli atti anteriori.
L'accoglimento dell'istanza di ricusazione rende nulli gli
atti compiuti ai sensi del comma 4 con la partecipazione
del giudice ricusato."
"Art. 20. Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione
1. Il verificatore e il consulente, se scelto tra i
dipendenti pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui
all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile, hanno l'obbligo di prestare il
loro ufficio, tranne che il giudice riconosca l'esistenza
di un giustificato motivo.
2. Il consulente, o il verificatore, puo' essere
ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51
del codice di procedura civile. Della ricusazione conosce
il giudice che l'ha nominato."
"Art. 25.Domicilio
1. Fermo quanto previsto, con riferimento alle
comunicazioni di segreteria, dall'articolo 136, comma 1:
a) nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi
regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune
sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione
staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad
ogni effetto, presso la segreteria del tribunale
amministrativo regionale o della sezione staccata;
b) nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte,
se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad
ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato."
"Art. 26. Spese di giudizio
1. Quando emette una decisione, il giudice provvede
anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91,
92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile.
2. Il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente
al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non
inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del
contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del
giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito
temerariamente in giudizio. Al gettito delle sanzioni
previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle
norme di attuazione."
"Art. 31. Azione avverso il silenzio e declaratoria di
nullita'
1. Decorsi i termini per la conclusione del
procedimento amministrativo e negli altri casi previsti
dalla legge, chi vi ha interesse puo' chiedere
l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di
provvedere.
2. L'azione puo' essere proposta fintanto che perdura
l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla
scadenza del termine di conclusione del procedimento. E'
fatta salva la riproponibilita' dell'istanza di avvio del
procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
3. Il giudice puo' pronunciare sulla fondatezza della
pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di
attivita' vincolata o quando risulta che non residuano
ulteriori margini di esercizio della discrezionalita' e non
sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere
compiuti dall'amministrazione.
4. La domanda volta all'accertamento delle nullita'
previste dalla legge si propone entro il termine di
decadenza di centottanta giorni. La nullita' dell'atto puo'
sempre essere opposta dalla parte resistente o essere
rilevata d'ufficio dal giudice. Le disposizioni del
presente comma non si applicano alle nullita' di cui all'
articolo 114, comma 4, lettera b), per le quali restano
ferme le disposizioni del Titolo I del Libro IV."
"Art. 32. Pluralita' delle domande e conversione delle
azioni
1. E' sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo
di domande connesse proposte in via principale o
incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si
applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo
V del Libro IV.
2. Il giudice qualifica l'azione proposta in base ai
suoi elementi sostanziali. Sussistendone i presupposti il
giudice puo' sempre disporre la conversione delle azioni."
"Art. 33. Provvedimenti
1. Il giudice pronuncia:
a) sentenza quando definisce in tutto o in parte il
giudizio;
b) ordinanza quando assume misure cautelari o
interlocutorie, ovvero decide sulla competenza;
c) decreto nei casi previsti dalla legge.
2. Le sentenze di primo grado sono esecutive.
3. Le ordinanze e i decreti, se non pronunciati in
udienza o in camera di consiglio e inseriti nel relativo
verbale, sono comunicati alle parti dalla segreteria nel
termine di cui all'articolo 89, comma 3.
4. L'ordinanza che dichiara l'incompetenza indica in
ogni caso il giudice competente."
"Art. 44. Vizi del ricorso e della notificazione
1. Il ricorso e' nullo:
a) se manca la sottoscrizione;
b) se, per l'inosservanza delle altre norme prescritte
nell' articolo 40, vi e' incertezza assoluta sulle persone
o sull'oggetto della domanda.
2. Se il ricorso contiene irregolarita', il collegio
puo' ordinare che sia rinnovato entro un termine a tal fine
fissato.
3. La costituzione degli intimati sana la nullita'
della notificazione del ricorso, salvi i diritti acquisiti
anteriormente alla comparizione, nonche' le irregolarita'
di cui al comma 2.
4. Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il
destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se
ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da
causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un
termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione
impedisce ogni decadenza.
4-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 2,
la nullita' degli atti e' rilevabile d'ufficio."
"Art. 54. Deposito tardivo di memorie e documenti e
sospensione dei termini
1. La presentazione tardiva di memorie o documenti puo'
essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte,
dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del
diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti,
qualora la produzione nel termine di legge sia risultata
estremamente difficile.
2. I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al
15 settembre di ciascun anno.
3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non
si applica al procedimento cautelare.
"Art. 55. Misure cautelari collegiali
1. Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio
grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere
alla decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure
cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma in via
provvisoria, che appaiono, secondo le circostanze, piu'
idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della
decisione sul ricorso, il collegio si pronuncia con
ordinanza emessa in camera di consiglio.
2. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare
derivino effetti irreversibili, il collegio puo' disporre
la prestazione di una cauzione, anche mediante
fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego
della misura cautelare. La concessione o il diniego della
misura cautelare non puo' essere subordinata a cauzione
quando la domanda cautelare attenga a diritti fondamentali
della persona o ad altri beni di primario rilievo
costituzionale. Il provvedimento che impone la cauzione ne
indica l'oggetto, il modo di prestarla e il termine entro
cui la prestazione va eseguita.
3. La domanda cautelare puo' essere proposta con il
ricorso di merito o con distinto ricorso notificato alle
altre parti.
4. La domanda cautelare e' improcedibile finche' non e'
presentata l'istanza di fissazione dell'udienza di merito,
salvo che essa debba essere fissata d'ufficio.
5. Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella
prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno
dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima
notificazione e, altresi', al decimo giorno dal deposito
del ricorso. Le parti possono depositare memorie e
documenti fino a due giorni liberi prima della camera di
consiglio.
6. Ai fini del giudizio cautelare, se la notificazione
e' effettuata a mezzo del servizio postale, il ricorrente,
se non e' ancora in possesso dell'avviso di ricevimento,
puo' provare la data di perfezionamento della notificazione
producendo copia dell'attestazione di consegna del servizio
di monitoraggio della corrispondenza nel sito internet
delle poste. E' fatta salva la prova contraria.
7. Nella camera di consiglio le parti possono
costituirsi e i difensori sono sentiti ove ne facciano
richiesta. La trattazione si svolge oralmente e in modo
sintetico.
8. Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, puo'
autorizzare la produzione in camera di consiglio di
documenti, con consegna di copia alle altre parti fino
all'inizio della discussione.
9. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla
valutazione del pregiudizio allegato e indica i profili
che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole
previsione sull'esito del ricorso.
10. Il tribunale amministrativo regionale, in sede
cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano
apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con
la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con
ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso
nel merito. Nello stesso senso puo' provvedere il Consiglio
di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di
riformare l'ordinanza cautelare di primo grado; in tal
caso, la pronuncia di appello e' trasmessa al tribunale
amministrativo regionale per la sollecita fissazione
dell'udienza di merito.
11. L'ordinanza con cui e' disposta una misura
cautelare fissa la data di discussione del ricorso nel
merito. In caso di mancata fissazione dell'udienza, il
Consiglio di Stato, se conferma in appello la misura
cautelare, dispone che il tribunale amministrativo
regionale provveda alla fissazione della stessa con
priorita'. A tal fine l'ordinanza e' trasmessa a cura della
segreteria al primo giudice.
12. In sede di esame della domanda cautelare il
collegio adotta, su istanza di parte, i provvedimenti
necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria e
l'integrita' del contraddittorio.
13. Il giudice adito puo' disporre misure cautelari
solo se ritiene sussistente la propria competenza ai sensi
degli articoli 13 e 14; altrimenti provvede ai sensi dell'
articolo 15, commi 5 e 6."
"Art. 57. Spese del procedimento cautelare
1. Con l'ordinanza che decide sulla domanda il giudice
provvede sulle spese della fase cautelare. La pronuncia
sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento
che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione
espressa nella sentenza di merito."
"Art. 67. Consulenza tecnica d'ufficio
1. Con l'ordinanza con cui dispone la consulenza
tecnica d'ufficio, il collegio nomina il consulente,
formula i quesiti e fissa il termine entro cui il
consulente incaricato deve comparire dinanzi al magistrato
a tal fine delegato per assumere l'incarico e prestare
giuramento ai sensi del comma 4. L'ordinanza e' comunicata
al consulente tecnico a cura della segreteria.
2. Le eventuali istanze di astensione e ricusazione del
consulente sono proposte, a pena di decadenza, entro il
termine di cui al comma 1.
3. Il collegio, con la stessa ordinanza di cui al comma
1, assegna termini successivi, prorogabili ai sensi
dell'articolo 154 del codice di procedura civile, per:
a) la corresponsione al consulente tecnico di un
anticipo sul suo compenso;
b) l'eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal
segretario, di consulenti tecnici delle parti, i quali,
oltre a poter assistere alle operazioni del consulente del
giudice e a interloquire con questo, possono partecipare
all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che e'
presente il consulente del giudice per chiarire e svolgere,
con l'autorizzazione del presidente, le loro osservazioni
sui risultati delle indagini tecniche;
c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico
d'ufficio, di uno schema della propria relazione alle parti
ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;
d) la trasmissione al consulente tecnico d'ufficio
delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti
tecnici di parte;
e) il deposito in segreteria della relazione finale, in
cui il consulente tecnico d'ufficio da' altresi' conto
delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di
parte e prende specificamente posizione su di esse.
4. Il giuramento del consulente e' reso davanti al
magistrato a tal fine delegato, secondo le modalita'
stabilite dall'articolo 193 del codice di procedura civile.
5. Il compenso complessivamente spettante al consulente
d'ufficio e' liquidato, al termine delle operazioni, ai
sensi dell' articolo 66, comma 4, primo e terzo periodo."
"Art. 73. Udienza di discussione
1. Le parti possono produrre documenti fino a quaranta
giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta
giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e
alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a
venti giorni liberi.
2. Nell'udienza le parti possono discutere
sinteticamente.
3. Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione
una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in
udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo
il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima
e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore
a trenta giorni per il deposito di memorie."
"Art. 76. Modalita' della votazione
1. Possono essere presenti in camera di consiglio i
magistrati designati per l'udienza.
2. La decisione e' assunta in camera di consiglio con
il voto dei soli componenti del collegio.
3. Il presidente raccoglie i voti. La decisione e'
presa a maggioranza di voti. Il primo a votare e' il
relatore, poi il secondo componente del collegio e, infine,
il presidente. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato il
primo a votare e' il relatore, poi il meno anziano in
ordine di ruolo, e cosi' continuando sino al presidente.
4. Si applicano l'articolo 276, secondo, quarto e
quinto comma, del codice di procedura civile e gli articoli
114, quarto comma, e 118, quarto comma, delle disposizioni
per l'attuazione del codice di procedura civile."
"Art. 87. Udienze pubbliche e procedimenti in camera di
consiglio
1. Le udienze sono pubbliche a pena di nullita', salvo
quanto previsto dal comma 2, ma il presidente del collegio
puo' disporre che si svolgano a porte chiuse, se ricorrono
ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di
buon costume.
2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si
trattano in camera di consiglio:
a) i giudizi cautelari e quelli relativi all'esecuzione
delle misure cautelari collegiali;
b) il giudizio in materia di silenzio;
c) il giudizio in materia di accesso ai documenti
amministrativi;
d) i giudizi di ottemperanza;
e) i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano
l'estinzione o l'improcedibilita' del giudizio.
3. Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione
dell'ipotesi di cui alla lettera a) e fatto salvo quanto
disposto dall'articolo 116, comma 1, tutti i termini
processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo
ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado,quelli per la
notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso
incidentale e dei motivi aggiunti. La camera di consiglio
e' fissata d'ufficio alla prima udienza utile successiva al
trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di
costituzione delle parti intimate. Nella camera di
consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta.
4. La trattazione in pubblica udienza non costituisce
motivo di nullita' della decisione."
"Art. 95. Parti del giudizio di impugnazione
1. L'impugnazione della sentenza pronunciata in causa
inscindibile o in cause tra loro dipendenti e' notificata a
tutte le parti in causa e, negli altri casi, alle parti che
hanno interesse a contraddire.
2. L'impugnazione deve essere notificata a pena di
inammissibilita' nei termini previsti dall'articolo 92 ad
almeno una delle parti interessate a contraddire.
3. Se la sentenza non e' stata impugnata nei confronti
di tutte le parti di cui al comma 1, il giudice ordina
l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine
entro cui la notificazione deve essere eseguita, nonche' la
successiva udienza di trattazione.
4. L'impugnazione e' dichiarata improcedibile se
nessuna delle parti provvede all'integrazione del
contraddittorio nel termine fissato dal giudice.
5. Il Consiglio di Stato, se riconosce che
l'impugnazione e' manifestamente irricevibile,
inammissibile, improcedibile o infondata, puo' non ordinare
l'integrazione del contraddittorio, quando l'impugnazione
di altre parti e' preclusa o esclusa.
6. Ai giudizi di impugnazione non si applica l'
articolo 23, comma 1."
"Art. 98. Misure cautelari
1. Salvo quanto disposto dall' articolo 111, il giudice
dell'impugnazione puo', su istanza di parte, valutati i
motivi proposti e qualora dall'esecuzione possa derivare un
pregiudizio grave e irreparabile, disporre la sospensione
dell'esecutivita' della sentenza impugnata, nonche' le
altre opportune misure cautelari, con ordinanza pronunciata
in camera di consiglio.
2. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi
da 2 a 10, 56 e 57."
"Art. 99. Deferimento all'adunanza plenaria
1. La sezione cui e' assegnato il ricorso, se rileva
che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato
luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con
ordinanza emanata su richiesta delle parti o d'ufficio puo'
rimettere il ricorso all'esame dell'adunanza plenaria.
2. Prima della decisione, il presidente del Consiglio
di Stato, su richiesta delle parti o d'ufficio, puo'
deferire all'adunanza plenaria qualunque ricorso, per
risolvere questioni di massima di particolare importanza
ovvero per dirimere contrasti giurisprudenziali.
3. Se la sezione cui e' assegnato il ricorso ritiene di
non condividere un principio di diritto enunciato
dall'adunanza plenaria, rimette a quest'ultima, con
ordinanza motivata, la decisione del ricorso.
4. L'adunanza plenaria decide l'intera controversia,
salvo che ritenga di enunciare il principio di diritto e di
restituire per il resto il giudizio alla sezione
remittente.
5. Se ritiene che la questione e' di particolare
importanza, l'adunanza plenaria puo' comunque enunciare il
principio di diritto nell'interesse della legge anche
quando dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile o
improcedibile, ovvero l'estinzione del giudizio. In tali
casi, la pronuncia dell'adunanza plenaria non ha effetto
sul provvedimento impugnato."
"Art. 101. Contenuto del ricorso in appello
1. Il ricorso in appello deve contenere l'indicazione
del ricorrente, del difensore, delle parti nei confronti
delle quali e' proposta l'impugnazione, della sentenza che
si impugna, nonche' l'esposizione sommaria dei fatti, le
specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, le
conclusioni, la sottoscrizione del ricorrente se sta in
giudizio personalmente ai sensi dell'articolo 22, comma
3,oppure del difensore con indicazione, in questo caso,
della procura speciale rilasciata anche unitamente a quella
per il giudizio di primo grado.
2. Si intendono rinunciate le domande e le eccezioni
dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di
primo grado, che non siano state espressamente riproposte
nell'atto di appello o, per le parti diverse
dall'appellante, con memoria depositata a pena di decadenza
entro il termine per la costituzione in giudizio."
"Art. 108. Casi di opposizione di terzo
1. Un terzo puo' fare opposizione contro una sentenza
del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di
Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorche' passata in
giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi
legittimi.
2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti
possono fare opposizione alla sentenza, quando questa sia
effetto di dolo o collusione a loro danno."
"Art. 111. Sospensione della sentenza
1. Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza
previamente notificata alle altre parti, in caso di
eccezionale gravita' ed urgenza, puo' sospendere gli
effetti della sentenza impugnata e disporre le altre
opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano
gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo
periodo, 2, 3, 4 e 5."
"Art. 112. Disposizioni generali sul giudizio di
ottemperanza
1. I provvedimenti del giudice amministrativo devono
essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle
altre parti.
2. L'azione di ottemperanza puo' essere proposta per
conseguire l'attuazione:
a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in
giudicato;
b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti
esecutivi del giudice amministrativo;
c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri
provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al
fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica
amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso
deciso, al giudicato;
d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri
provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia
previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere
l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione
di conformarsi alla decisione;
e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della
pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto
riguarda il caso deciso, al giudicato.
3. Puo' essere proposta, anche in unico grado dinanzi
al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al
pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi
maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza,
nonche' azione di risarcimento dei danni connessi
all'impossibilita' o comunque alla mancata esecuzione in
forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla
sua violazione o elusione.
4. (Soppresso).
5. Il ricorso di cui al presente articolo puo' essere
proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine
alle modalita' di ottemperanza."
"Art. 114. Procedimento
1. L'azione si propone, anche senza previa diffida, con
ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte
le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal
lodo della cui ottemperanza si tratta; l'azione si
prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in
giudicato della sentenza.
2. Unitamente al ricorso e' depositato in copia
autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza,
con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato.
3. Il giudice decide con sentenza in forma
semplificata.
4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:
a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative
modalita', anche mediante la determinazione del contenuto
del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello
stesso in luogo dell'amministrazione;
b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o
elusione del giudicato;
c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in
giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalita'
esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in
violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo
conto degli effetti che ne derivano;
d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta;
e) salvo che cio' sia manifestamente iniquo, e se non
sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di
parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni
violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni
ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione
costituisce titolo esecutivo.
5. Se e' chiesta l'esecuzione di un'ordinanza il
giudice provvede con ordinanza.
6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative
all'ottemperanza, nonche', tra le parti nei cui confronti
si e' formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti
del commissario ad acta. Avverso gli atti del commissario
ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al
giudice dell'ottemperanza, reclamo, che e' depositato,
previa notifica ai controinteressati, nel termine di
sessanta giorni. Gli atti emanati dal giudice
dell'ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai
terzi estranei al giudicato ai sensi dell'articolo 29, con
il rito ordinario.
7. Nel caso di ricorso ai sensi del comma 5
dell'articolo 112, il giudice fornisce chiarimenti in
ordine alle modalita' di ottemperanza, anche su richiesta
del commissario.
8. Le disposizioni di cui al presente Titolo si
applicano anche alle impugnazioni avverso i provvedimenti
giurisdizionali adottati dal giudice dell'ottemperanza.
9. I termini per la proposizione delle impugnazioni
sono quelli previsti nel Libro III."
"Art. 116. Rito in materia di accesso ai documenti
amministrativi
1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle
istanze di accesso ai documenti amministrativi il ricorso
e' proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della
determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio,
mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un
controinteressato. Si applica l' articolo 49. Il termine
per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi
aggiunti e' di trenta giorni.
2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di
accesso e' connessa, il ricorso di cui al comma 1 puo'
essere proposto con istanza depositata presso la segreteria
della sezione cui e' assegnato il ricorso principale,
previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali
controinteressati. L'istanza e' decisa con ordinanza
separatamente dal giudizio principale, ovvero con la
sentenza che definisce il giudizio.
3. L'amministrazione puo' essere rappresentata e difesa
da un proprio dipendente a cio' autorizzato.
4. Il giudice decide con sentenza in forma
semplificata; sussistendone i presupposti, ordina
l'esibizione dei documenti richiesti, entro un termine non
superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove
occorra, le relative modalita'.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai giudizi di impugnazione."
"Art. 117. Ricorsi avverso il silenzio
1. Il ricorso avverso il silenzio e' proposto, anche
senza previa diffida, con atto notificato
all'amministrazione e ad almeno un controinteressato nel
termine di cui all' articolo 31, comma 2.
2. Il ricorso e' deciso con sentenza in forma
semplificata e in caso di totale o parziale accoglimento il
giudice ordina all'amministrazione di provvedere entro un
termine non superiore, di norma, a trenta giorni.
3. Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad
acta con la sentenza con cui definisce il giudizio o
successivamente su istanza della parte interessata.
4. Il giudice conosce di tutte le questioni relative
all'esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi
comprese quelle inerenti agli atti del commissario.
5. Se nel corso del giudizio sopravviene il
provvedimento espresso, o un atto connesso con l'oggetto
della controversia, questo puo' essere impugnato anche con
motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il
nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale
rito.
6. Se l'azione di risarcimento del danno ai sensi
dell'articolo 30, comma 4, e' proposta congiuntamente a
quella di cui al presente articolo, il giudice puo'
definire con il rito camerale l'azione avverso il silenzio
e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria.
6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6, si
applicano anche ai giudizi di impugnazione."

"Art. 119. Rito abbreviato comune a determinate materie
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie
relative a:
a) i provvedimenti concernenti le procedure di
affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo
quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti;
b) i provvedimenti adottati dalle Autorita'
amministrative indipendenti, con esclusione di quelli
relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di societa', aziende e
istituzioni da parte degli enti locali;
d) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera
del Consiglio dei ministri;
e) i provvedimenti di scioglimento di enti locali e
quelli connessi concernenti la formazione e il
funzionamento degli organi;
f) i provvedimenti relativi alle procedure di
occupazione e di espropriazione delle aree destinate
all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita' e
i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati
ai sensi del codice della proprieta' industriale;
g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale
italiano o delle Federazioni sportive;
h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di
emergenza dichiarate ai sensi dell' articolo 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali
provvedimenti commissariali;
i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di
informazione per la sicurezza, ai sensi dell' articolo 22,
della legge 3 agosto 2007, n. 124;
l) le controversie comunque attinenti alle procedure e
ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia
di impianti di generazione di energia elettrica di cui al
decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, comprese
quelle concernenti la produzione di energia elettrica da
fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di
importazione, le centrali termoelettriche di potenza
termica superiore a 400 MW nonche' quelle relative ad
infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere
nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di
gasdotti;
m) i provvedimenti della commissione centrale per la
definizione e applicazione delle speciali misure di
protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle
speciali misure di protezione nei confronti dei
collaboratori e testimoni di giustizia;
m-bis) le controversie aventi per oggetto i
provvedimenti dell'Agenzia nazionale di regolamentazione
del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2
dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi
quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti
di impiego;
m-ter) i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la
regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita
dall'articolo 10, comma 11, del decreto legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106;
m-quater) le azioni individuali e collettive avverso le
discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste
dall'articolo 36 e seguenti del decreto legislativo 25
luglio 2006, n. 198, quando rientrano, ai sensi del citato
decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo.
2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati
salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la
notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso
incidentale e dei motivi aggiunti, nonche' quelli di cui
all' articolo 62, comma 1, e quelli espressamente
disciplinati nel presente articolo.
3. Salva l'applicazione dell' articolo 60, il tribunale
amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla
domanda cautelare, accertata la completezza del
contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello
stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la
sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un
pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la
data di discussione del merito alla prima udienza
successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla
data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresi' il
deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle
eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto
dell'istanza cautelare da parte del tribunale
amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi
l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello e'
trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la
fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il
termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento
dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale
amministrativo regionale, che ne da' avviso alle parti.
4. Con l'ordinanza di cui al comma 3, in caso di
estrema gravita' ed urgenza, il tribunale amministrativo
regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le
opportune misure cautelari. Al procedimento cautelare si
applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in
quanto non derogate dal presente articolo.
5. Quando almeno una delle parti, nell'udienza
discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione
anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il
dispositivo e' pubblicato mediante deposito in segreteria,
non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La
dichiarazione della parte e' attestata nel verbale
d'udienza.
6. La parte puo' chiedere al Consiglio di Stato la
sospensione dell'esecutivita' del dispositivo, proponendo
appello entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione,
con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni
dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre mesi
dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di
sospensione dell'esecutivita' del dispositivo non preclude
la possibilita' di chiedere la sospensione
dell'esecutivita' della sentenza dopo la pubblicazione dei
motivi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di
terzo."
"Art. 120. Disposizioni specifiche ai giudizi di cui
all' articolo 119, comma 1, lettera a)
1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi
comprese le procedure di affidamento di incarichi e
concorsi di progettazione e di attivita'
tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a
pubblici lavori, servizi o forniture, nonche' i connessi
provvedimenti dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili
unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo
regionale competente.
2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicita' del
bando, il ricorso non puo' comunque essere piu' proposto
decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione
definitiva di cui all' articolo 65 e all' articolo 225 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione
che tale avviso contenga la motivazione dell'atto con cui
la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto
senza previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli
avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se
essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il
ricorso non puo' comunque essere proposto decorsi sei mesi
dal giorno successivo alla data di stipulazione del
contratto.
3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dai
successivi, si applica l'articolo 119.
4. Quando e' impugnata l'aggiudicazione definitiva, se
la stazione appaltante fruisce del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, il ricorso e' notificato,
oltre che presso detta Avvocatura, anche alla stazione
appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla
notifica presso l'Avvocatura, e al solo fine
dell'operativita' della sospensione obbligatoria del
termine per la stipulazione del contratto.
5. Per l'impugnazione degli atti di cui al presente
articolo il ricorso, principale o incidentale e i motivi
aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli gia'
impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta
giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i
motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui
all' articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una
gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'
articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni
altro caso, dalla conoscenza dell'atto. Per il ricorso
incidentale la decorrenza del termine e' disciplinata
dall'articolo 42.
6. Quando il giudizio non e' immediatamente definito ai
sensi dell' articolo 60, l'udienza di merito, ove non
indicata dal collegio ai sensi dell' articolo 119, comma 3,
e' immediatamente fissata d'ufficio con assoluta priorita'.
7. I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara
devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti.
8. Il giudice decide interinalmente sulla domanda
cautelare, anc



 
Art. 2

Coordinamento dell'articolo 17, comma 26, legge 15 maggio 1997, n.
127

1. All'articolo 17, comma 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo il combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 novembre 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino



Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 26, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella
Gazz. Uff. 17 maggio 1997, n. 113, S.O., come modificato
dal presente decreto:
"Art. 17. Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo
(Omissis).
26. E' abrogata ogni diversa disposizione di legge che
preveda il parere del Consiglio di Stato in via
obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto
dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno
1924, n. 1054.".



 
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