Gazzetta n. 273 del 23 novembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 4 novembre 2011
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Cagliari» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il Decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009 n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979 e successive modifiche con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Malvasia di Cagliari";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 e successive modifiche con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Monica di Cagliari";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979 e successive modifiche con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Moscato di Cagliari";
Vista domanda presentata dalla Regione Sardegna intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Cagliari" e l'accorpamento nella stessa delle denominazioni di origine controllata dei vini "Malvasia di Cagliari", "Monica di Cagliari" e "Moscato di Cagliari";
Visto il parere favorevole della Regione Sardegna sull'istanza di cui sopra;
Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata "Cagliari"e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nel Supplemento Ordinario n. 193 della Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 195 del 23 agosto 2011;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto di procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata "Cagliari" ed all'approvazione del disciplinare di produzione dei relativi vini, in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini"Cagliari" ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2012/2013, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2 comma 3.
2. La denominazione di origine controllata dei vini "Malvasia di Cagliari", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979 e successive modifiche, la denominazione di origine controllata dei vini "Monica di Cagliari", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 successive modifiche e la denominazione di origine controllata dei vini "Moscato di Cagliari", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979 e successive modifiche, sono revocate a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.
 
Art. 2

1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata "Cagliari", provenienti da vigneti aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DO in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
2. Le scorte di vino delle richiamate DOC "Malvasia di Cagliari", "Monica di Cagliari" e "Moscato di Cagliari" detenute dalle ditte produttrici alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare (1° agosto 2012) possono essere commercializzate fino ad esaurimento delle scorte medesime, previa comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.
3. In deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 1, comma 1, la denominazione di origine controllata "Cagliari", puo' essere utilizzata per designare e presentare i vini provenienti dalla corrente vendemmia 2011, purche' le relative partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare ed a condizione che i produttori interessati effettuino preventiva comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.
 
Art. 3

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Cagliari" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica.
 
Art. 4

1. All'allegato "A" sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del Decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata "Cagliari".
Roma, 4 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari
 
Annesso
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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