Gazzetta n. 273 del 23 novembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 7 novembre 2011
Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007 e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011, in materia di formazione della gente di mare.


IL MINISTRO
delle infrastrutture e dei trasporti

Visti gli articoli 119 e seguenti del Regolamento al Codice della navigazione che disciplinano l'immatricolazione della gente di mare;
Visto il Titolo IV, Capo I, II e III del Regolamento al Codice della navigazione che disciplina l'immatricolazione ed i titoli del personale navigante;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2008, concernente qualifiche ed abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare;
Visto il decreto ministeriale 6 settembre 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011, concernente l'istituzione di abilitazioni di coperta su unita' adibite a navigazione costiera nonche' per il settore di macchina per unita' con apparato motore principale fino a 750 KW.
Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136, recante attuazione della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;
Considerata l'opportunita' di apportare alcune modiche ai decreti ministeriali sopra citati al fine di consentire l'accesso alla carriera direttiva degli iscritti alla gente di mare attraverso un congruo percorso formativo;
Visto l'articolo n. 123 del Codice della Navigazione, come modificato dall'art. 7 della legge 27 febbraio 1998, n. 30;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti del 30 novembre 2007

1. Al decreto ministeriale 30 novembre 2007, concernente qualifiche ed abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 8, comma 2, dopo la parola: «ovvero» la lettera a) e' sostituta dalla seguente:
«a) essere in possesso dell'abilitazione di Comandante su navi di stazza tra 500 e 3000 GT nonche' di un diploma di scuola secondaria di II ciclo ad indirizzo nautico o marittimo ovvero di un diploma di laurea triennale in scienze nautiche ovvero di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo diverso da quello ad indirizzo nautico o marittimo, integrato dal modulo di allineamento di cui all'allegato A;»;
b) all'art. 9, comma 2, dopo la parola: «ovvero» la lettera a) e' sostituta dalla seguente:
«a) essere in possesso dell'abilitazione di Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT nonche' un diploma di scuola secondaria di II ciclo ad indirizzo nautico o marittimo ovvero di un diploma di laurea triennale in scienze nautiche ovvero di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo diverso da quello ad indirizzo nautico o marittimo, integrato dal modulo di allineamento di cui all'allegato A;»;
c) all'art. 17, comma 2, dopo la parola «ovvero», la lettera b), e' sostituita dalla seguente:
«b) aver effettuato 12 mesi di navigazione in qualita' di Ufficiale di macchina a bordo di navi con apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 3000 KW a livello operativo risultanti dal libretto di navigazione.».
 
Art. 2

Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 6 settembre 2011

1. All'art. 11 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 settembre 2011 concernente l'istituzione di abilitazioni di coperta su unita' adibite a navigazione costiera nonche' per il settore di macchina per unita' con apparato motore principale fino a 750 KW, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione di Ufficiale di navigazione su navi che compiono viaggi costieri ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 30 novembre 2007 conseguono l'abilitazione di Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri se in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere c) e d) dell'art. 5 del presente decreto nonche' di 24 mesi di navigazione in qualita' di Ufficiale risultanti dal libretto di navigazione. I candidati che hanno sostenuto con esito favorevole l'esame di cui alla Sezione A-II/ 3 risultano aver soddisfatto il requisito di cui al comma 2, lettera d) dell'art. 5 del presente decreto.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 novembre 2011

Il Ministro: Matteoli
 
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