Gazzetta n. 273 del 23 novembre 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 aprile 2011
Approvazione della «Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana - bacini Liri-Garigliano e Volturno, relativa ai comuni di Castelliri e Zungoli».


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni;
Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalita' di approvazione dei piani di bacino nazionali;
Visto in particolare l'art. 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;
Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179;
Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare il comma 2-bis dell'art. 170, secondo il quale «le Autorita' di Bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 2, dell'art. 63 del presente decreto»;
Visto il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, che proroga l'entrata in vigore della parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;
Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2006 n. 284, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, che ha prorogato le Autorita' di Bacino, di cui alla legge 183 del 1989»;
Visto l'art. l, commi 1 e 2, del decreto-legge del 30 dicembre 2008 n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente»;
Vista la legge 27 febbraio 2009 n. 13 che, nelle more della costituzione dei distretti idrografici, proroga le autorita' di bacino fino all'entrata in vigore del D.P.C.M. di cui al comma 2 dell'art. 63 del D.Lgs n. 152 del 2006;
Visto il D.Leg.vo 10 dicembre 2010, n. 219 ed in particolare l'art. 4;
Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989 «Costituzione dell'Autorita' di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno»;
Vista la delibera n. 1 del 5 aprile 2006 con cui il Comitato Istituzionale, sulla base degli atti delle Conferenze Programmatiche delle Regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Puglia ha adottato il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio frane - Bacini Liri-Garigliano e Volturno integrato dai seguenti elaborati:
1) Relazione Generale;
2) Elaborati cartografici a scala 1:25.000:
Carta degli scenari di franosita' in funzione della massima intensita' attesa;
Carta degli scenari di rischio;
3) Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia;
4) Programma di Mitigazione del rischio.
Visto il D.P.C.M. del 12 dicembre 2006 (pubblicato nella G.U. n. 122 del 28 maggio 2007) «Approvazione del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Rischio Frana - Bacino Liri-Garigliano e Volturno»;
Considerato che con il citato D.P.C.M. del 12 dicembre 2006 e' stato approvato il «Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio Frane - Bacini dei fiumi Liri Garigliano e Volturno», per i comuni di cui all'allegato A del citato D.P.C.M.. Per i comuni di cui all'allegato B tale Piano Stralcio resta adottato con le Misure di Salvaguardia;
Considerato che per i comuni di cui all'allegato A e' previsto che essi, a seguito dell'approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di Frana da parte del Comitato Istituzionale, possono sviluppare studi specifici al fine di sottoporre all'Autorita' di Bacino eventuali riperimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 29 della normativa di Piano per procedere successivamente per queste aree all'adozione ed all'approvazione del Piano stesso;
Considerato che per i comuni di cui all'allegato B e' previsto che essi, a seguito dell'adozione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di Frane da parte del Comitato Istituzionale, sviluppino studi specifici al fine di sottoporre all'Autorita' di Bacino eventuali riperimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico per procedere successivamente per queste aree all'adozione ed all'approvazione del Piano;
Visto l'art. 25, comma 4), delle Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di Frane il quale prescrive che «Le norme di attuazione del presente Piano, ai sensi dell'art. 17 comma 6-bis della legge n. 183/89 e s.m.i., hanno valore di misure di salvaguardia per le aree di cui ai precedenti articoli 5, 12 e 15, nonche' per i territori dei Comuni di cui all'Allegato 2, le cui osservazioni prodotte in sede di conferenza programmatica necessitano di approfondimenti ed integrazioni in termini di studi ed indagini»;
Visti gli articoli 5, 12 e 15 delle Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia che dettano norme d'uso del suolo rispettivamente per le Aree a rischio potenzialmente alto (Rpa) e per le Aree di attenzione potenzialmente alto (Apa), per le Aree a rischio potenzialmente basso (Rpb) e per le Aree di attenzione potenzialmente bassa (Apb), per le Aree inondabili da fenomeni di sovralluvionamento individuati sulla base di modelli idraulici semplificati o di studi preliminari, il cui livello di rischio o di attenzione deve essere definito a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio;
Considerato che per tutte le suddette aree le Nome di Attuazione-Misure di Salvaguardia prevedono la possibilita' di annullare e/o modificare, in qualsiasi momento, la perimetrazione e le misure di salvaguardia relative all'assetto idrogeologico a seguito di studi ed indagini a scala di maggior dettaglio che consentano una definizione, a scala adeguata, delle condizioni di stabilita' del territorio.
Considerato che il comune di Castelliri (FR), inserito nell'allegato A al D.P.C.M. del 12 dicembre 2006, ha sottoposto all'Autorita' di Bacino studi specifici per la riperimetrazione di alcuni settori di territori ai sensi dell'art. 29 delle Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia;
Considerato che il comune di Zungoli (AV), inserito nell'allegato A al D.P.C.M. del 12 dicembre 2006, ha segnalato un dissesto che comporta un incremento del grado di rischio individuato nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frane, richiedendo l'integrazione allo stesso Piano Stralcio ai sensi dell'art. 29 delle Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia;
Acquisito il parere favorevole del Comitato Tecnico alla modifica della riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico ricadenti, nei comune di Castelliri (FR) e Zungoli (AV), espresso con la delibera n. 01 del 3 maggio 2007, sulla base degli elementi forniti dai Comuni e da quelli desunti dagli ulteriori approfondimenti effettuati dai tecnici della Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorita' di Bacino;
Visto che il Comitato Istituzionale, nella seduta del 19 giugno 2007, con delibera n. 1 (Avviso pubblicato su G.U. n. 243 del 18 ottobre 2007) ha adottato il Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico Rischio di Frane relativamente al comune di Castelliri (FR) e Zungoli (AV);
Visto che la Conferenza Programmatica della Regione Lazio nella seduta conclusiva del 10 marzo 2009, verificata l'integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del Piano Stralcio in argomento, ha espresso parere favorevole alla modifica della perimetrazione relativamente ad alcuni settori di territorio del comune di Castelliri;
Visto che la Conferenza Programmatica della Regione Campania nella seduta conclusiva del 5 maggio 2009, verificata l'integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del Piano Stralcio in argomento, ha espresso parere favorevole alla modifica della perimetrazione relativamente ad alcuni settori di territorio del comune di Zungoli;
Vista l'adozione del Piano di Gestione Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale nella seduta del 24 febbraio 2010 del Comitato Istituzionale;
Vista la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno n. 3 del 10 marzo 2010, con la quale, ai sensi del comma 1 dell'art. 170 della legge n. 152/04, il Comitato stesso adotta la «Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio Frane - bacini Liri-Garigliano e Volturno relativa ai comuni di Castelliri (FR) e Zungoli (AV)»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1

E' approvata la «Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio Frane - bacini Liri-Garigliano e Volturno relativa ai comuni di Castelliri (FR) e Zungoli (AV)», adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno nella seduta del 10 marzo 2010 con la delibera n. 3.
 
Art. 2

La documentazione prodotta per la variante al Piano Stralcio Assetto Idrogeologico-Rischio di frane per i comuni di Castelliri (FR) e Zungoli (AV) di cui all'art. 1 e' parte integrante della presente delibera.
 
Art. 3

Il presente decreto e gli allegati di cui all'art. 1 sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche -nonche' presso la sede dell'Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.
Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, a cura delle Regioni territorialmente competenti, nei rispettivi Bollettini Ufficiali.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 aprile 2011

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare
Prestigiacomo

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 14, foglio n. 280
 
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