IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica; Visto in particolare l'art. 55, commi 1 e 2, del predetto decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, come modificato dall'art. 33, comma 9, della legge 12 novembre 2011, n. 183, con il quale e' previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' differito, nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, il versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per i periodi d'imposta 2011 e 2012; Visto il comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, concernente la razionalizzazione dei termini di versamento; Visto l'art. 1 del decreto-legge del 23 novembre 2009, n. 168, concernente disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta; Considerato che, ai sensi del citato art. 55, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, dall'attuazione delle relative disposizioni possono derivare minori entrate fino a, rispettivamente, 3.050 milioni di euro per l'anno 2011 e 600 milioni di euro per l'anno 2012; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1 Differimento del versamento di acconti d'imposta
1. Il versamento di 17 punti percentuali dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2011 e' differito, nei limiti di quanto dovuto a saldo, alla data di versamento, per il medesimo periodo di imposta, del saldo di cui al comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. 2. Il versamento di 3 punti percentuali dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2012 e' differito, nei limiti di quanto dovuto a saldo, alla data di versamento, per il medesimo periodo di imposta, del saldo di cui al comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. 3. Ai contribuenti che alla data di pubblicazione del presente decreto hanno gia' provveduto al pagamento dell'acconto senza avvalersi del differimento di cui al comma 1 compete un credito d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 4. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto tenendo conto del differimento previsto dal comma 1 e dal comma 2. 5. Il differimento di cui ai commi 1 e 2 produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 6. I sostituti d'imposta che non hanno tenuto conto del differimento di cui al comma 1 restituiscono le maggiori somme trattenute nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre 2011. Le somme restituite possono essere scomputate dal sostituto d'imposta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445. Roma, 21 novembre 2011
Il Presidente: Monti
Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2011 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 209 |