Gazzetta n. 276 del 26 novembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 novembre 2011
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto ministero risorse agricole del 16 agosto 1995, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda della Regione Veneto - Consorzio tutela vini DOC Bagnoli, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione;
Viste le risultanze dell'esame organolettico svolto il giorno 11 maggio 2011 a Conegliano (TV), presso l'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore «G.B. Cerletti», dalla Commissione all'uopo designata per l'accertamento del «particolare pregio» dei vini «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli»;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Bagnoli di Sopra (PD), presso il Teatro Comunale il 17 maggio 2011, con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Aziende vitivinicole;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 219 del 20 settembre 2011;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere al riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei Vini «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli», in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. E' riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei Vini «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011 - 2012.
 
Art. 2

1. I soggetti che intendono rivendicare vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOCG in questione ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
Le scorte di vino della corrispondente tipologia «Friularo» della DOC «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli», di cui al disciplinare approvato con decreto ministero Risorse agricole del 16 agosto 1995, detenute dalle ditte produttrici alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione, possono essere commercializzate con la denominazione di origine controllata fino ad esaurimento delle scorte medesime, previa comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata e garantita in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.
 
Art. 3

1. I codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
 
Art. 4

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 
Art. 5

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2011

Il direttore generale
ad interim
Vaccari
 

Annesso
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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