Gazzetta n. 279 del 30 novembre 2011 (vai al sommario)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE SARDEGNA
ORDINANZA 17 ottobre 2011
Capoterra - «Sistemazione idraulica del rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di riscostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella localita' Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso monte» - Importo euro 11.317.510 (Art. 5 D.P.C.M. 21 gennaio 2011) - Deroga all'art. 53, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 ed all'art. 70, comma 6, D.lvo 163/2006. (Ordinanza n. 4)


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367, recante il regolamento per la semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione asti-crisi il quadro strategico nazionale»;
Visto in particolare, l'art. 20 del predetto decreto-legge n. 185 del 2008 concernente, tra l'altro, l'introduzione di norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)» e, in particolare, l'art. 2, comma 240, il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale siano assegnate a Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante «Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile»;
Visto l'art. 17 del predetto decreto-legge n. 195 del 2009 che prevede, tra l'altro, la possibilita' di nominare commissari straordinari delegati, ai sensi del citato art. 20 del decreto-legge n. 185 del 2008 e successive modificazioni, per l'attuazione degli interventi sulle situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale nelle aree del territorio nazionale;
Visto l'art. 20, comma 4, del predetto decreto-legge n. 185 del 2008 che prevede, tra l'altro, la possibilita' di provvedere in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonche' dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
Visto il comma 4 dell'art. 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, modificato in sede di conversione dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, successivamente, sostituito dall'art. 7, comma 3-bis, lettera a), decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, il quale recita «Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari»;
Atteso altresi' che la norma sopraccitata va letta in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale recita «I commissari attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attivita' di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato art. 20, comma 4, del citato decreto-legge n. 185 del 2008», nonche' dall'art. 5, comma 1, dell'Accordo di Programma che recita «Per l'attuazione degli interventi di cui al presente Accordo di Programma, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o piu' commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, registrato dalla Corte dei conti il 13 aprile 2011 prot. n. 1317/11, nel quale, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, viene nominato il dott. Efisio Orru' Commissario straordinario delegato all'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma sopra citato;
Visto l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Sardegna, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in data 23 dicembre 2010 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Autonoma della Sardegna;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2008 e in data 18 dicembre 2008 assunti a seguito degli eventi alluvionali di ottobre e novembre 2008, con i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio regionale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 e n. 3734 con le quali il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna e' stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza in Sardegna del 22 ottobre 2008, 4 e 27/28 novembre 2008 ed e' stato altresi' previsto il ricorso a mezzi e poteri straordinari per l'attuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza ed il rientro a condizioni ordinarie;
Vista l'ordinanza n. 6 del 4 ottobre 2010 del Presidente della Regione in qualita' di Commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna del 22 ottobre 2008, 4 e 27/28 novembre 2008 con la quale e' stata disposta l'approvazione di dettaglio degli interventi, gia' programmati con propria precedente ordinanza n. 20/2009 e che prevede tra l'altro l'intervento «Sistemazione idraulica del rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella localita' Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso monte» dell'importo di € 11.317.510 e, ad integrazione di quanto gia' stabilito con ordinanza n. 20 del 17.12.2009, viene nominato l'Assessore dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'OPCM 3711/2008, soggetto attuatore del medesimo intervento;
Visto il decreto dell'Assessore dei lavori pubblici n. 50 in data 14 ottobre 2010 con il quale l'Assessore, in qualita' di soggetto attuatore, dispone che per l'attuazione dell'intervento «Sistemazione idraulica del rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella localita' Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso monte», di € 11.317.510, e' autorizzata l'indizione della gara appalto sulla base del progetto preliminare corredato di un capitolato prestazionale contenente le condizioni e i requisiti tecnici e in deroga all'art. 53, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 163/2006, nella parte in cui prevede l'acquisizione del progetto definitivo in sede di gara. Detto appalto sara' aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, sulla base degli elementi di cui all'art. 83, ovvero con il criterio del prezzo piu' basso di cui all'art. 82. Il contratto avra' ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori. In deroga all'art. 70, comma 6, il termine per la ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a 52 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 34/20 del 18 agosto 2011 con la quale e' stato deliberato di sottoporre all'ulteriore procedura di impatto ambientale, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii e della delibera di Giunta Regionale n. 24/23 del 2008, l'intervento denominato «Sistemazione idraulica del rio San Girolamo Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella localita' Poggio, dei Pini ed altre frazioni nel Comune di Capoterra (Cagliari)»;
Considerato che lo stato di emergenza dichiarato con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri risulta scaduto il 30 luglio 2011 per cui cessano i poteri straordinari del Presidente della Regione in qualita' di Commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna del 22 ottobre 2008, 4 e 27/28 novembre 2008 e conseguentemente quelli dell'Assessore dei lavori pubblici in qualita' di soggetto attuatore dell'intervento di cui trattasi e pertanto decade la sopra citata deroga disposta con il decreto dell'Assessore dei lavori pubblici n. 50/2010 in qualita' di soggetto attuatore dell'intervento di cui trattasi;
Atteso che l'intervento di «Sistemazione idraulica del rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella localita' Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso monte», di € 11.317.510, e' ricompreso nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in data 23 dicembre 2010 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Autonoma della Sardegna, e pertanto l'attuazione dello stesso e' soggetta alle disposizioni contenute nell'Accordo di Programma;
Considerato che al momento nelle aree interessate dall'intervento in argomento colpite dai citati eventi calamitosi non sono stati realizzati interventi strutturali di sistemazione idrogeologica e pertanto si ritiene che permangano situazioni di pericolosita' da rischio idrogeologico che al verificarsi di eventi alluvionali anche di minore entita' di quello verificatosi nell'ottobre del 2008 potrebbero creare situazioni di emergenza con il grave rischio di perdita di vite umane;
Considerato che al fine di assicurare la massima celerita' possibile nell'apertura dei cantieri occorre procedere alla conferma della deroga gia' disposta con decreto dell'Assessore dei lavori pubblici n. 50/2010 e cioe' indizione della gara d'appalto sulla base del progetto preliminare corredato di un capitolato prestazionale contenente le condizioni e i requisiti tecnici ed in deroga all'art. 53, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 163/2006, nella parte in cui prevede l'acquisizione del progetto definitivo in sede di gara. Detto appalto sara' aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, sulla base degli elementi di cui all'art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006. Il contratto avra' ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, lo studio di impatto ambientale (SIA) sulla base del progetto definitivo e l'esecuzione dei lavori. In deroga all'art. 70, comma 6, il termine per la ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a 52 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;
In virtu' dei poteri conferiti al Commissario straordinario delegato all'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, registrato dalla Corte dei conti il 13 aprile 2011 prot. n. 1317/11;

Ordina:

Art. 1

Per le motivazioni citate in premessa, per l'attuazione dell'intervento «Sistemazione idraulica del rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella localita' Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso monte», di € 11.317.510, si procedera' all'indizione della gara d'appalto sulla base del progetto preliminare corredato di un capitolato prestazionale contenente le condizioni e i requisiti tecnici ed in deroga all'art. 53, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 163/2006, nella parte in cui prevede l'acquisizione del progetto definitivo in sede di gara. Detto appalto sara' aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, sulla base degli elementi di cui all'art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006. Il contratto avra' ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, lo studio di impatto ambientale (SIA) sulla base del progetto definitivo e l'esecuzione dei lavori.
 
Art. 2

In deroga all'art. 70, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006, il termine per la ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a 52 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
 
Art. 3

Con le disposizioni contenute nel Capitolato prestazionale dovra' essere specificato che non si procedera' alla stipula del contratto nel caso di esito negativo della procedura di VIA ovvero nel caso in cui l'esito della procedura imponga modifiche sostanziali al progetto posto a base di gara.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.
La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna e sul suo sito web.
Cagliari, 17 ottobre 2011

Il Commissario straordinario delegato: Orru'
 
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