Gazzetta n. 279 del 30 novembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 28 novembre 2011 |
Modalita' di svolgimento delle operazioni per la movimentazione della liquidita' depositata sul conto disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria e sui conti ad esso assimilabili. |
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IL DIRETTORE GENERALE del Tesoro
Vista la convenzione (di seguito "Convenzione") tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "Ministero") e la Banca d'Italia (di seguito "Banca") del 22 marzo 2011 per la gestione del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili (di seguito "Conto") approvata con i Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 19080 del 29 luglio 2011 e n. 76796 del 29 settembre 2011; Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 25391 del 25 ottobre 2011 (di seguito "Decreto") recante "Disposizioni per la movimentazione della liquidita' depositata sul conto disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria e sui conti ad esso assimilabili e per la selezione delle controparti partecipanti alle relative operazioni"; Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 113599 dell'11 novembre 2011 (di seguito "Decreto per la contabilizzazione") recante "Modalita' e criteri di contabilizzazione delle operazioni di raccolta e impiego della liquidita' ai sensi dell'articolo 47, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"; Considerato che, l'articolo 2 comma 4 del Decreto prevede che, il Ministero e la Banca definiscono i dettagli tecnici delle operazioni di gestione della liquidita' in appositi protocolli tecnici; Considerato che l'articolo 4 del Decreto individua le controparti ammesse alle operazioni, specificando in via generale i criteri di selezione delle stesse; Ravvisata l'esigenza di adottare disposizioni attuative del predetto decreto;
Decreta
Art. 1 Oggetto
1. Il presente decreto definisce i dettagli tecnici relativi alle modalita' di svolgimento e di partecipazione delle controparti alle operazioni di movimentazione della liquidita' in essere sul Conto, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Decreto. |
| Art. 2 Operazioni di gestione della liquidita'
1. Ai sensi dell'articolo 2 del Decreto, il Conto e' movimentato con operazioni di raccolta e impiego della liquidita' sul mercato monetario o altre operazioni in uso nei mercati finanziari, nonche' attraverso depositi vincolati del Ministero presso la Banca. 2. La costituzione e gestione dei depositi vincolati avviene secondo le modalita' disciplinate dall'articolo 6 della Convenzione. I relativi dettagli tecnici sono definiti nell'apposito protocollo tra Banca e Ministero, di cui all'articolo 5, comma 5, della Convenzione. 3. Le operazioni di cui al comma 1 possono essere svolte tramite asta o negoziazione bilaterale e sono di norma eseguite dalla Banca su disposizione del Ministero, che puo' altresi' eseguire in proprio operazioni mediante negoziazione bilaterale informandone preventivamente la Banca. |
| Art. 3 Caratteristiche delle operazioni svolte tramite asta
1. Le operazioni di cui al presente decreto svolte tramite asta sono eseguite dalla Banca e disposte dal Ministero, Dipartimento del Tesoro, Direzione II (di seguito "Tesoro"). L'ammontare delle operazioni e il relativo verso (raccolta o impiego) e' determinato sulla base del saldo del Conto e delle condizioni del mercato monetario. I dettagli operativi che riguardano gli scambi di informazioni fra il Ministero e la Banca e la determinazione degli importi delle operazioni sono definiti nei protocolli di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 5, comma 5, della Convenzione. 2. La Banca comunica al mercato la disposizione e l'esito delle operazioni secondo i sistemi in uso sui mercati finanziari. 3. Sono ammesse a partecipare alle aste le controparti selezionate ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del Decreto. 4. Per l'ammissione alle operazioni delle controparti di cui all'articolo 4, comma 2, del Decreto, il Tesoro prende tra l'altro in considerazione: a) il merito di credito attribuito alle controparti medesime dalle principali agenzie di rating, tra quelle che effettuano una valutazione del merito di credito ai sensi del Regolamento (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009 e successive modifiche; b) i principali indicatori di solvibilita', quali il patrimonio riconosciuto ai fini di vigilanza e il coefficiente di solvibilita' riferiti al gruppo bancario di appartenenza. 5. Il Tesoro si riserva la facolta' di sospendere la partecipazione di una o piu' controparti, sulla base delle proprie valutazioni discrezionali. |
| Art. 4 Modalita' di partecipazione delle controparti alle aste
1. Le offerte delle controparti, fino ad un massimo di tre, inviate mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca tramite la Rete Nazionale Interbancaria con le modalita' tecniche previste nelle convenzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del Decreto, devono contenere l'indicazione del quantitativo con il quale le controparti medesime intendono partecipare all'asta ed il relativo tasso di interesse. 2. Ciascuna offerta non puo' essere inferiore a 10 milioni di euro. Eventuali offerte di importo inferiore non sono prese in considerazione. 3. L'importo dell'offerta, in eccesso rispetto a quello indicato nel precedente comma, deve essere multiplo di 1 milione di euro. Le offerte che non sono formulate in multipli di 1 milione di euro sono arrotondate al multiplo inferiore. 4. Le offerte di ciascuna controparte che superino come somma complessiva quella oggetto dell'operazione di asta, sono prese in considerazione, fatto salvo quanto disposto all'articolo 6 del presente decreto, come segue: a) nel caso di operazioni di impiego, a partire dalle offerte con tasso di interesse piu' alto e fino a concorrenza dell'importo complessivamente offerto dal Tesoro; b) nel caso di operazioni di raccolta, a partire dalle offerte con tasso piu' di interesse basso e fino a concorrenza dell'importo complessivamente richiesto dal Tesoro. 5. Il tasso di interesse indicato dalle controparti, espresso in termini percentuali, puo' variare di un millesimo di punto percentuale. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso nel caso di operazioni di impiego o per difetto nel caso di operazioni di raccolta. Il Tesoro si riserva la facolta' di modificare il numero di cifre decimali utilizzate per esprimere il tasso di interesse offerto dalle controparti. In tal caso, la Banca ne da' comunicazione al mercato secondo i sistemi in uso nei mercati finanziari. |
| Art. 5 Presentazione delle offerte in asta
1. Il termine per la presentazione delle richieste di partecipazione all'asta e' di norma fissato alle ore 10.30 del giorno di svolgimento delle operazioni per le aste eseguite al mattino e alle ore 16.00 del giorno di svolgimento delle operazioni per le aste eseguite il pomeriggio. Le offerte pervenute dopo i suddetti termini sono respinte. 2. Eventuali richieste sostitutive di quelle gia' pervenute sono prese in considerazione soltanto se giunte entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo. Le richieste non possono essere piu' ritirate dopo i termini suddetti. 3. Al fine di garantire l'integrita' e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la Rete Nazionale Interbancaria, tali dati sono assoggettati a procedure di autenticazione e crittografia. Allo scopo sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra le controparti e la Banca. 4. Nell'impossibilita' di immettere messaggi in Rete, dovuta a motivi tecnici riconducibili alle controparti, e nel caso di interruzione duratura nel collegamento della Rete medesima, si applicano le specifiche procedure di recovery previste dalle convenzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del Decreto. 5. Le operazioni d'asta sono eseguite dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte nei locali della Banca. Un funzionario del Ministero, che ha funzioni di ufficiale rogante, redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati i tassi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi. 6. L'esercizio delle funzioni di ufficiale rogante puo' essere svolto anche mediante un sistema di videoconferenza o altri sistemi di comunicazione a distanza. I livelli di servizio attinenti all'utilizzo di tale sistema sono concordati nel protocollo tecnico di cui all'art. 5, comma. 5 della Convenzione. 7. Il Tesoro ha facolta' di modificare gli orari di cui al comma 1 del presente articolo, dandone preventiva informazione alla Banca, che ne da' comunicazione al mercato tramite i sistemi in uso sui mercati finanziari. |
| Art. 6 Aggiudicazione dell'asta
1. Nel caso di operazioni di impiego sul mercato monetario da parte del Tesoro, il tasso delle offerte non puo' essere inferiore al tasso del deposito overnight presso l'Eurosistema, relativo al giorno delle operazioni (di seguito "tasso minimo accoglibile"). Il Tesoro puo' altresi' determinare un tasso minimo accoglibile superiore al suddetto limite. Sono escluse dalla partecipazione in asta le offerte effettuate a tassi inferiori al tasso minimo accoglibile e dall'assegnazione quelle i cui tassi sono inferiori di 15 punti base rispetto al tasso medio ponderato delle offerte che, ordinate partendo dal tasso piu' alto, costituiscono la meta' dell'ammontare complessivo di quelle pervenute ("tasso d'esclusione"). Nel caso in cui tale ammontare e' superiore all'importo oggetto dell'operazione, il tasso medio ponderato e' calcolato sulla base dell'importo delle offerte che, ordinate in modo decrescente rispetto al tasso, costituiscono la meta' dell'importo oggetto dell'operazione. Il Tesoro puo' determinare un numero di punti base diverso da quello precedentemente indicato. L'aggiudicazione e' effettuata seguendo l'ordine decrescente dei tassi di interesse offerti dalle controparti, fino a concorrenza dell'importo oggetto dell'operazione. 2. Nel caso di operazioni di raccolta sul mercato monetario da parte del Tesoro, il tasso delle offerte non puo' essere superiore al tasso del rifinanziamento marginale presso l'Eurosistema, relativo al giorno delle operazioni (di seguito "tasso massimo accoglibile"). Il Tesoro puo' determinare un tasso massimo accoglibile inferiore al suddetto limite. Sono escluse dalla partecipazione in asta le offerte effettuate a tassi superiori al tasso massimo accoglibile e dall'assegnazione quelle i cui tassi sono superiori di 15 punti base rispetto al tasso medio ponderato delle offerte che, ordinate partendo dal tasso piu' basso, costituiscono la meta' dell'ammontare complessivo di quelle pervenute ("tasso d'esclusione"). Nel caso in cui tale ammontare e' superiore all'importo oggetto dell'operazione, il tasso medio ponderato e' calcolato sulla base dell'importo delle offerte pervenute che, ordinate in modo crescente rispetto al tasso costituiscono la meta' dell'importo richiesto. Il Tesoro puo' determinare un numero di punti base diverso da quello precedentemente indicato. L'aggiudicazione e' effettuata seguendo l'ordine crescente dei tassi di interesse offerti dalle controparti, fino a concorrenza dell'importo oggetto dell'operazione. 3. I tassi minimo e massimo accoglibile di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, ove diversi da quelli previsti rispettivamente per le operazioni di deposito overnight e per quelle di rifinanziamento marginale presso l'Eurosistema, nonche' il numero dei punti base necessari per il calcolo del tasso d'esclusione, qualora diverso da 15 punti base, sono comunicati tempestivamente dal Tesoro alla Banca, che comunica al mercato i suddetti parametri secondo i sistemi in uso nei mercati finanziari. 4. Si procede al riparto pro quota delle offerte formulate al tasso minimo o al tasso massimo di aggiudicazione che non possano essere interamente soddisfatte. 5. Le offerte accolte vengono regolate ai rispettivi tassi di interesse indicati dalle controparti aggiudicatarie. 6. L'ammontare complessivo assegnato in asta e' arrotondato all'euro e tiene conto, nei casi in cui non sia previsto l'utilizzo di strumenti finanziari a garanzia delle operazioni di impiego (cosiddetti "collateral"), dell'applicazione di limiti di credito di cui all'articolo 5 del Decreto. |
| Art. 7 Operazioni bilaterali
1. Le operazioni bilaterali svolte dalla Banca sono eseguite secondo le modalita' definite nell'apposito protocollo tra Banca e Ministero, di cui all'articolo 5, comma 5, della Convenzione. 2. Le controparti ammesse a partecipare alle operazioni di cui al comma precedente sono selezionate tra quelle indicate nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 5, del Decreto, secondo le modalita' definite nel citato protocollo. |
| Art. 8 Regolamento delle operazioni
1. Il regolamento delle operazioni e' curato dalla Banca, tramite il sistema di regolamento lordo TARGET2. 2. Le controparti partecipanti alle aste o alle operazioni bilaterali di cui al presente decreto, ai fini del regolamento, possono avvalersi di un intermediario da comunicare alla Banca in base alla normativa e alle modalita' dalla stessa stabilite. |
| Art. 9 Rimedi in caso di inadempimento
1. Qualora le controparti non adempiano all'obbligo di regolamento degli importi di cui all'articolo 8 del presente decreto la Banca applica una penale calcolata secondo le modalita' di seguito indicate: a) Nel caso di operazioni di raccolta la penale e' applicata qualora le controparti non adempiano all'obbligo di regolamento a pronti entro le 12.00 per le operazioni contrattate entro le 10.30 e entro le 17.00 per le operazioni contrattate entro le 16.00; tali limiti orari non si applicano alle operazioni bilaterali, per le quali tale regolamento e' consentito fino alla chiusura della giornata operativa di TARGET2. La penale e' determinata moltiplicando il valore dell'importo oggetto di inadempimento per una percentuale pari al tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale indicato dalla Banca Centrale Europea; l'importo ottenuto viene diviso per 360. Nel caso l'adempimento non avvenga entro l'orario di chiusura previsto da TARGET2, il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale e' maggiorato di 3,5 punti percentuali; l'importo ottenuto viene diviso per 360. Non e' ammessa la possibilita' di corrispondere l'importo dovuto nei giorni successivi a quello in cui si verifica l'inadempimento. Il Tesoro, con apposito decreto, puo' determinare un numero di punti percentuali diverso da quello precedentemente indicato. b) Nel caso di operazioni di impiego la penale e' applicata qualora le controparti non adempiano all'obbligo di regolamento a termine entro le 12.00 del giorno previsto per il regolamento. La penale e' determinata moltiplicando il valore dell'importo oggetto di inadempimento per una percentuale pari al tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale indicato dalla Banca Centrale Europea. Nel caso l'adempimento non avvenga entro l'orario di chiusura previsto da TARGET2, il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale e' maggiorato di 5 punti percentuali; l'importo ottenuto viene diviso per 360 e moltiplicato per i giorni effettivi di ritardo. La controparte dovra' corrispondere, oltre alla menzionata penale, anche gli interessi per ciascun giorno di ritardo, calcolati applicando il medesimo tasso dell'operazione. Qualora, decorsi 3 giorni dall'inadempimento, la controparte non abbia provveduto al pagamento dovuto, sara' considerata inadempiente ai sensi di legge. Il Tesoro, con apposito decreto, puo' determinare un numero di punti percentuali diverso da quello precedentemente indicato. 2. Il Ministero si riserva la facolta' di escludere le controparti inadempienti o ritardatarie dall'elenco delle controparti ammesse alle operazioni, di cui all'articolo 4, comma 5, del Decreto. 3. Qualora le penali di cui al precedente comma 1 vengano applicate, nei confronti di una controparte, tre volte nell'arco di sei mesi, la medesima controparte non potra' piu' partecipare alle operazioni per un periodo di trenta giorni a decorrere dal primo giorno di mancato regolamento dell'ultima partita oggetto di ritardo. 4. Qualora il regolamento delle operazioni di cui al presente decreto avvenga tramite un intermediario diverso da quello che ha partecipato alle operazioni stesse, le penali di cui al comma 1, verranno addebitate all'intermediario incaricato del regolamento. 5. Il Tesoro ha facolta' di modificare gli orari di cui al comma 1 del presente articolo, dandone preventiva informazione alla Banca, che ne da' comunicazione al mercato tramite i sistemi in uso sui mercati finanziari. |
| Art. 10
Imputazione delle somme riscosse per inadempimento all'entrata del bilancio statale
1. La Banca provvede alla riscossione delle somme di cui al precedente articolo 9, addebitando i conti delle controparti inadempienti o degli intermediari incaricati in essere presso TARGET2, per gli importi corrispondenti alle penali e agli interessi nel giorno: a) in cui si verifica l'inadempimento nel caso di operazioni di raccolta; b) in cui e' effettuato il versamento del pagamento dovuto nel caso di operazioni d'impiego. 2. La Banca stessa provvede a versare gli importi cosi' introitati, il giorno stesso dell'acquisizione, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capitolo 3248 (unita' di voto 2.1.5) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale. 3. La sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, in relazione a detti versamenti, rilascia apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato. 4. La Banca comunica al Tesoro l'attivazione e l'esito della procedura di cui agli articoli 9 e 10 del presente decreto. |
| Art. 11 Contabilizzazione, rendicontazione e accertamento
1. Le operazioni di cui all'articolo 2 del presente decreto sono contabilizzate e rendicontate secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del Decreto per la contabilizzazione, citato nelle premesse. 2. I termini e le condizioni di ciascuna operazione sono accertati mensilmente dal Tesoro, mediante emissione di apposito decreto. 3. Il Tesoro da' regolare comunicazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze dei decreti di cui al comma precedente. |
| Art. 12 Disposizioni finali
1. Il presente decreto e' efficace a tutti gli effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto. Da tale data e' abrogato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 giugno 2006, n. 64302, e successive modifiche, recante "Disposizioni di attuazione per le operazioni finanziarie a valere sul conto disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria". 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 28 novembre 2011
Il direttore generale del Tesoro: Grilli |
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