Gazzetta n. 280 del 1 dicembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 25 ottobre 2011 |
Liquidazione coatta amministrativa della «Pesc. All. Tur. Soc. Coop. a r.l.», in Calasetta, e nomina del commissario liquidatore. |
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IL DIRETTORE GENERALE per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 ottobre 2002, n. 220; Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Viste le risultanze della relazione di revisione del 10 novembre 2010, effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi; Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;
Decreta:
Art. 1
La cooperativa «Pesc. All. Tur. Soc. Coop. a r.l.», con sede in Calasetta (Cagliari), costituita in data 16 settembre 1997 con atto a rogito del notaio dott. Anni Maurizio di Cagliari, n. REA CA-192460, codice fiscale n. 02386490920, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e il dott. Carlo Crobeddu, nato a Cagliari il 14 ottobre 1960 con studio in Cagliari, via Figari n. 7/B, ne e' nominato commissario liquidatore. |
| Art. 2
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 25 ottobre 2011
Il direttore generale: Esposito |
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