Gazzetta n. 280 del 1 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 novembre 2011
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Ansonica Costa dell'Argentario».


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il Decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i Decreti applicativi, finora emanati, del predetto D.L.vo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il Decreto del Ministero risorse agricole del 28 aprile 1995, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini "Ansonica Costa dell'Argentario" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata da A.PRO.VI.TO - Produttori Vitivinicoli Toscani Societa' Cooperativa Agricola, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Ansonica Costa dell'Argentario";
Visto il parere favorevole della Regione Toscana sulla sopra citata istanza;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 236 del 10 ottobre 2011;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica della Denominazione di Origine Controllata "Ansonica Costa dell'Argentario" e del relativo disciplinare di produzione;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Ansonica Costa dell'Argentario", approvato con decreto del Ministero risorse agricole del 28 aprile 1995, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.
 
Art. 2

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012, i vini con la Denominazione di Origine Controllata "Ansonica Costa dell'Argentario", provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo Schedario Viticolo per la D.O.C. in questione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 3

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata "Ansonica Costa dell'Argentario" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari
 
ANNESSO
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
DEI VINI "ANSONICA COSTA DELL'ARGENTARIO"

Articolo 1

Denominazione

La Denominazione di Origine Controllata «Ansonica Costa dell'Argentario» e' riservata al vino bianco che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2

Base ampelografica

Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Ansonica Costa dell'Argentario» deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Ansonica B.: minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata «Ansonica Costa dell'Argentario» e' ubicata nella parte collinare, pedecollinare ed insulare dell'area sud della provincia di Grosseto e comprende in parte i comuni di Manciano, Orbetello e Capalbio e l'intero territorio dei comuni di Isola del Giglio e Monte Argentario in provincia di Grosseto.
Tale zona e' cosi' delimitata:
la perimetrazione inizia a sud nel punto di intersezione tra la linea ferroviaria Grosseto-Roma e il confine territoriale del comune di Capalbio per continuare sempre lungo lo stesso confine, a est sino alla intersezione della strada provinciale n. 63, s.p. Capalbio che da Capalbio conduce alla frazione di Marsiliana ricadente nel comune di Manciano; il confine prosegue nel tratto est lungo la strada statale n. 74 (s.s. Maremmana) fino al bivio per Magliano in prossimita' della frazione di Marsiliana. Prosegue poi nel tratto nord lungo la strada consorziale delle Pulledraie fino al fosso che la interrompe per poi reimmettersi sulla s.s. 74 al km 8,700 in direzione della frazione di Albinia sino alla intersezione con la linea ferroviaria delle FF.SS. Roma-Grosseto. Da tale punto, nel tratto ovest, il confine prosegue lungo la linea ferroviaria suddetta, in direzione sud, sino a incontrare il punto di partenza.
La zona di produzione comprende altresi' i comuni di Monte Argentario e dell'Isola del Giglio.

Articolo 4

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e colturali dei vigneti destinati alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata «Ansonica Costa dell'Argentario» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' escluso l'allevamento espanso su tetto orizzontale.
I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 ceppi per ettaro e la produzione massima per ceppo non deve superare mediamente i kg 3,5.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La quantita' massima di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata «Ansonica Costa dell'Argentario» non deve superare tonnellate 11 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le produzioni dovranno essere riportate attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione per ettaro non superi del 20% il limite medesimo. Qualora la produzione superi il 20% delle suddette quantita', il vino ottenuto non avra' diritto alla Denominazione di Origine Controllata.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.
La Regione Toscana, con proprio Decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, pur stabilire un limite massimo di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al competente Organismo di controllo.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a Denominazione di Origine Controllata «Ansonica Costa dell'Argentario» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,50% vol.

Articolo 5

Norme per la vinificazione

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino a Denominazione di Origine Controllata «Ansonica Costa dell'Argentario» le sue peculiari caratteristiche.
La vinificazione delle uve per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata «Ansonica Costa dell'Argentario» deve essere effettuata nell'ambito dell'intero territorio dei Comuni di cui al precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, puo' consentire su apposita domanda delle ditte interessate che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate nell'ambito della provincia di Grosseto, a condizione che le ditte interessate dimostrino di aver tradizionalmente vinificato le uve prodotte nella zona nelle cantine per le quali si chiede l'autorizzazione.
E' consentito l'arricchimento, nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve Ansonica prodotte nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 o, in alternativa, con mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite.

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Ansonica Costa dell'Argentario» all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
- odore: caratteristico, leggermente fruttato;
- sapore: asciutto, morbido, vivace ed armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidita' totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, modificare, con proprio Decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l'acidita' totale e per l'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

Al vino a Denominazione di Origine Controllata di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresi' l'uso di nomi geografici corrispondenti a frazioni, comuni o zone amministrative definite, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del DLgs 61/2010, e riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare di produzione.
Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Ansonica Costa dell'Argentario » di cui all'art.1 puo' essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino a Denominazione di Origine Controllata «Ansonica Costa dell'Argentario» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8

Confezionamento

Per il confezionamento dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Ansonica Costa dell'Argentario» sono ammessi tutti i recipienti di volume nominale autorizzati dalla normativa vigente, ivi compresi i contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido.
Per la tappatura dei vini, allorquando siano confezionati in bottiglie di vetro, puo' essere utilizzata qualsiasi tipo di chiusura, escluso il tappo a corona per bottiglie di capacita' nominale superiore a 375 ml.
Tuttavia, per le tipologie con menzione "vigna" sono consentite soltanto bottiglie di vetro aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio, con volume nominale fino a 3 litri, con chiusura a tappo di sughero raso bocca.
 
Allegato 1
Elenco dei Comuni:
- Isola del Giglio;
- Monte Argentario;
- Manciano;
- Orbetello.
Elenco delle Frazioni: nel comune di Manciano:
- Marsiliana. nel comune di Monte Argentario:
- Porto Santo Stefano;
- Porto Ercole. nel comune di Orbetello:
- Albinia;
- Ansedonia.
 
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