Gazzetta n. 281 del 2 dicembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 8 novembre 2011 |
Riconoscimento, alla prof.ssa Doina Arpenti, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante. |
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IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica
Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298 e successive modificazioni; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale 9 febbraio 2005, 22; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il D.M. 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81; Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37, comma 2, della citata legge n. 286/98 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in paese non comunitario dalla prof. ssa Doina Arpenti; Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione professionale sotto indicato; Vista la laurea specialistica in «Linguistica» conseguita presso l'Universita' degli Studi di Bologna; Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie; Considerato che l'interessata e' esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto in possesso di laurea italiana sopra citata; Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; Rilevato altresi' che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione conseguita; Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 25 maggio 2011, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 e 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206/2007; Visto il decreto direttoriale prot. n. 4998 del 19 luglio 2011, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi; Vista la comunicazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna n. 18725 in data 27 ottobre 2011 - acquisita al protocollo di questa direzione generale con il n. 7247 del 2 novembre 2011 - con la quale il predetto Ufficio ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale sostenuta dalla predetta prof. ssa Doina Arpenti; Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;
Decreta:
1. Il titolo di formazione professionale costituito dal «Diplomă de Licentă in Filologie Specialitatea: Limba şi Literatura Româna, Limba şi Literatura Italiana» conseguito il 16 giugno 1999 presso la Universitatea Pedagogică de Stat «Jon Creanza» din Chişinău, posseduto dalla prof.ssa Doina Arpenti, di cittadinanza moldava, nata a Olanesti (Moldavia) il 18 novembre 1977, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, e' titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi: 43/A - Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado; 50/A - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado. 2. L'esercizio, in Italia, della professione di docente, di cui al presente riconoscimento, e' subordinato alle modalita', condizioni, requisiti e limiti imposti dalla normativa vigente. 3. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 8 novembre 2011
Il direttore generale: Palumbo |
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