Gazzetta n. 281 del 2 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 novembre 2011
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Asti».


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1993, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Asti» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;
Vista la domanda presentata Consorzio per la tutela dell'Asti per il tramite della regione Piemonte, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Asti», munita del parere favorevole della stessa regione;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 187 del 12 agosto 2011;
Vista l'istanza pervenuta nei termini e nei modi previsti, da parte della Societa' agricola semplice Castello del Poggio, con sede in Vicenza, in merito alla citata proposta di disciplinare, intesa ad ottenere l'inserimento del comune di Asti, zone vocate, nella zona di produzione;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 15 novembre 2011, con la quale e' stata respinta la citata istanza;
Ritenuta la necessita' di dover procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Asti» ed all'approvazione del relativo disciplinare in conformita' ai pareri ed alla proposta formulati dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Asti», approvato con decreto ministeriale 29 novembre 1993, e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.
 
Art. 2

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla campagna vendemmiale 2011/2012, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Asti», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOCG in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 3

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.
 
Art. 4

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata e garantita «Asti» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
 
Art. 5

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Asti» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari
 
Annesso

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «ASTI»

Art. 1.
Denominazione

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Asti» e' riservata ai vini rispondenti alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Asti» o «Asti Spumante»;
«Asti» o «Asti Spumante» Metodo Classico (metodo tradizionale);
«Moscato d'Asti»;
«Moscato d'Asti vendemmia tardiva».
2. Le sottozone «Canelli», «Santa Vittoria d'Alba» e «Strevi» sono disciplinate tramite gli allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto negli allegati suddetti, nelle sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Base ampelografica

1. I vini designati con la denominazione di origine controllata e garantita «Asti» di cui all'art. 1 devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti dal vitigno Moscato bianco.

Art. 3.
Zona di produzione

1. Le uve designate nel presente disciplinare devono essere prodotte nella zona appresso indicata:
in provincia di Alessandria l'intero territorio dei comuni di:
Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cassine, Grognardo, Ricaldone, Strevi, Terzo e Visone;
in provincia di Asti l'intero territorio dei comuni di:
Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Quaranti, San Marzano Oliveto, Moasca, Sessame, Vesime, Rocchetta Palafea e San Giorgio Scarampi;
in provincia di Cuneo l'intero territorio dei comuni di:
Camo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Rocchetta Belbo, Serralunga d'Alba, S. Stefano Belbo, S. Vittoria d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella, Castino, Perletto e le frazioni di Como e San Rocco Senodelvio del comune di Alba.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. I vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
2. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su dossi collinari di favorevole giacitura ed esposizione, preferibilmente calcarei, o calcareo - argillosi, con l'esclusione dei vigneti impiantati su terreni di fondovalle o pianeggianti, leggeri od umidi.
3. I sesti di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera) e i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti), devono essere quelli generalmente usati, e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.
4. I nuovi impianti o reimpianti realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno prevedere almeno 4.000 viti per ettaro.
5. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
6. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 non deve essere superiore a:
Parte di provvedimento in formato grafico


7. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti vendemmia tardiva» devono essere vendemmiate tardivamente. Successivamente alla vendemmia le uve possono essere sottoposte ad appassimento in locali idonei.
8. La resa dovra' essere riportata a detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo, nel qual caso tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Asti».
9. Limitatamente alle tipologie «Asti» e «Moscato d'Asti» in annate particolarmente favorevoli la regione Piemonte, su proposta del consorzio di tutela, sentite le rappresentanze della filiera, puo' aumentare sino ad un massimo del 20% la resa massima ad ettaro, fermo restante il limite massimo di 12 t/ha oltre il quale non e' consentito ulteriore supero. L'utilizzo dei mosti ottenuti dai quantitativi di uva eccedenti la resa base delle 10 t/ha e' regolamentata secondo quanto previsto al successivo art. 5.
10. In caso di annata sfavorevole, ai sensi del decreto legislativo n. 61/2010, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3, dandone comunicazione immediata all'organismo di controllo.
I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 6, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
11. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del consorzio di tutela puo' fissare i limiti massimi di uva e/o di vino rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessita' di conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 9.
12. La regione Piemonte, su richiesta del consorzio di tutela e sentita le rappresentanze della filiera, vista la situazione di mercato, puo' stabilire la sospensione o regolamentazione anche temporanea delle iscrizioni allo schedario viticolo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo.
13. Le uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo rispettivamente pari al:
Parte di provvedimento in formato grafico


Tuttavia nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli saranno considerate idonee anche le uve che assicurino al vino «Moscato d'Asti», con l'esclusione di tutte le altre tipologie, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5% vol.
14. La regione Piemonte e' delegata ad accertare la sussistenza per le zone delimitate all'art. 3 delle condizioni di annata climatica sfavorevole e ad autorizzare, entro il 15 settembre di ogni annata, considerata tale, quanto disposto dal precedente comma.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di appassimento delle uve per la tipologia vendemmia tardiva e di ammostamento delle uve per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1, e le operazioni di elaborazione, di presa di spuma e di stabilizzazione, di affinamento nonche' le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento dei vini a DOCG in tutte le tipologie all'art. 1 devono essere effettuate nel territorio delle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo e nella frazione Pessione del comune di Chieri (Torino).
2. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di consentire che le suddette operazioni di preparazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio della provincia di Milano o del restante territorio di quella di Torino, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano da almeno 10 anni prima della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, «Moscato d'Asti» e «Asti spumante» o «Asti».
3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti, tra cui in particolare: cernita delle uve quando necessario, eventuale diraspatura dei grappoli e loro normale pressatura, formazione in vasche della cosiddetta coperta e aggiunta al mosto di coagulanti e chiarificanti nelle dosi consuetudinarie e comunque nei limiti previsti dalle leggi, conseguente decantazione del mosto seguita da filtrazioni o centrifugazioni dello stesso, e refrigerazioni. Tali pratiche ed in particolare la refrigerazione possono essere utilizzate per condurre la/le fermentazione/i atta/e ad ottenere nell'arco dell'intera annata il titolo alcolometrico volumico svolto minimo, previsto per il consumo dal presente disciplinare, in modo da salvaguardare il giusto rapporto tra alcol effettivo e zuccheri residui.
4. La resa massima di uva in vino per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 non deve essere superiore a:
Parte di provvedimento in formato grafico


Eventuali eccedenze, possibili sino ad un massimo del 5%, non avranno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Ulteriori eccedenze comporteranno la perdita del diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto interessato.
5. I mosti ottenuti da quantitativi di uva eccedenti la resa di 10 t/ha in seguito al provvedimento della regione Piemonte di cui al precedente art. 4, sono bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima delle disposizioni regionali di cui al successivo comma.
La regione Piemonte, con proprio/i provvedimento/i da assumere entro la vendemmia successiva a quella di produzione dei mosti interessati, su proposta del consorzio di tutela conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di mercato, provvede a destinare tutto o parte dei quantitativi dei mosti eccedenti la resa di 10 t/ha alla certificazione a denominazione di origine controllata e garantita. In assenza di provvedimento/i della regione Piemonte tutti i mosti eccedenti la resa di 10 t/ha oppure la parte di essi non interessata da provvedimento sono classificati come mosto o mosto parzialmente fermentato, con tutti gli utilizzi consentiti dalle norme vigenti.
6. La partita destinata alla spumantizzazione per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Asti» o «Asti Spumante» da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave, deve essere ottenuta da mosti aventi le caratteristiche di cui al presente disciplinare.
7. La partita destinata alla spumantizzazione per la produzione del vino a denominazione d'origine controllata e garantita «Asti» o «Asti Spumante» metodo classico (metodo tradizionale), da effettuarsi obbligatoriamente con il metodo della fermentazione naturale in bottiglia, deve essere ottenuta da mosti aventi le caratteristiche di cui al presente disciplinare e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia di vini spumanti.
8. Il processo di lavorazione per la presa di spuma, per il prodotto «Asti» o «Asti spumante», da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave (o metodo Martinotti), non puo' avere una durata inferiore a mesi uno compreso il periodo di affinamento.
9. Il processo di lavorazione per la presa di spuma, per il prodotto «Asti» o «Asti Spumante» metodo classico (metodo tradizionale), da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in bottiglia, deve essere di almeno nove mesi nella stessa azienda sin dalla costituzione della partita. Il prodotto deve rimanere senza interruzione sulle fecce per il termine stabilito e separato dalle fecce mediante sboccatura.
10. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo del mosto o del vino destinato alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Asti» o «Asti Spumante» e «Asti» o «Asti Spumante» metodo classico (metodo tradizionale) deve essere ottenuto attraverso le pratiche enologiche consentite dalla normativa vigente.
11. E' vietata per i vini a DOCG di cui all'art. 1 la gassificazione artificiale, parziale o totale, e per la loro conservazione e' vietata l'aggiunta di qualsiasi antifermentativo anche se tali pratiche sono consentite a titolo generale dalle vigenti norme comunitarie e nazionali.
12. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo del mosto o vino destinato alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti», deve essere ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di mosto concentrato di uve Moscato Bianco prodotto in Piemonte, o di mosto concentrato rettificato o attraverso le pratiche enologiche consentite dalla normativa vigente.
13. E' proibita la pratica di arricchimento per la tipologia «Moscato d'Asti vendemmia tardiva».
14. Il vino «Moscato d'Asti vendemmia tardiva» deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno un anno, calcolato a decorrere dal momento della preparazione.
15. E' consentito che il vino a DOCG «Moscato d'Asti» e «Moscato d'Asti vendemmia tardiva», rivendicato come tale al momento della denuncia annuale di produzione, possa essere destinato, entro il 30 luglio successivo alla vendemmia, alla elaborazione della DOCG «Asti Spumante», qualora corrisponda alle caratteristiche previste dal presente disciplinare. Non e' consentita l'operazione inversa ma, qualora le caratteristiche del prodotto (titolo alcolometrico volumico minimo naturale) siano equivalenti a quelle richieste per la DOCG «Moscato d'Asti», di anno in anno la regione Piemonte puo' consentire il passaggio su richiesta del consorzio di tutela e previo parere delle rappresentanze della filiera. Non e' invece consentito il passaggio dalla tipologia «Moscato d'Asti» verso la tipologia «Asti Spumante» Metodo Classico (metodo tradizionale).
16. La regione Piemonte, di anno in anno, su richiesta del consorzio di tutela, puo' stabilire il livello di acidita', il profilo ed il contenuto aromatico (con riferimento alle concentrazioni degli alcoli monoterpenici liberi quali il Linalolo, il trans-piranlinalolo ossido, il cis-piranlinalolo ossido, il Nerolo, il Geraniolo, il Diendiolo 1 e il Diendilo 2) delle uve e dei mosti destinati a produrre i vini di cui all'art. 1.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Asti» o «Asti Spumante» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
spuma: fine, persistente;
colore: da giallo paglierino a dorato assai tenue;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: aromatico, caratteristico, dolce, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol di cui svolto compreso nei limiti dal 6% vol al 9,5% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Asti» o «Asti Spumante» metodo classico (metodo tradizionale), all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
spuma: fine, persistente;
colore: da giallo paglierino a dorato assai tenue;
odore: caratteristico, spiccato, delicato;
sapore: aromatico, caratteristico, dolce, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol di cui svolto compreso nei limiti dal 6% vol all'8% vol;
acidita' totale minima: 6 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: paglierino giallo piu' o meno intenso;
odore: caratteristico e fragrante di Moscato;
sapore: dolce, aromatico, caratteristico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol di cui svolto compreso nei limiti dal 4,5% vol al 6,5% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
All'atto dell'immissione al consumo puo' essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 2 bar.
4. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti vendemmia tardiva» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato;
odore: fruttato, molto intenso, caratteristico dell'uva appassita con note speziate;
sapore: dolce, armonico, vellutato con sentori di uva Moscato che ricorda il favo del miele;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% vol di cui svolto almeno 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
5. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, su richiesta specifica del consorzio di tutela, modificare, con proprio decreto, i limiti minimi per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.
Designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi superiore, riserva, extra, fine, selezionato, gran e similari.
2. Per le tipologie «Moscato d'Asti» e «Moscato d'Asti vendemmia tardiva» e' consentito l'uso del termine «vigna» accompagnato dal relativo toponimo, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
3. Nella designazione della denominazione di origine controllata e garantita «Asti Spumante» o «Asti» e «Asti Spumante» o «Asti» Metodo Classico (metodo tradizionale) e' altresi' vietato l'uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, zone, sottozone e vigne comprese nella zona di produzione di cui all'art. 3.
4. E' inoltre consentito, nella designazione dei vini a denominazione d'origine controllata e garantita in tutte le tipologie di cui all'art. 1, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
5. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «tenuta», «fattoria», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
6. Per tutte le tipologie di vini a denominazione d'origine controllata e garantita di cui all'art. 1 del presente disciplinare, ad esclusione delle tipologie spumanti, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
7. Per la tipologia «Asti» o «Asti Spumante» metodo classico (metodo tradizionale), e' consentita l'indicazione della data di «sboccatura», purche' veritiera e documentabile.
8. Per la tipologia «Asti» o «Asti Spumante» prodotto con il metodo della fermentazione naturale in autoclave, e' possibile l'indicazione in etichetta della dicitura «metodo Martinotti».

Art. 8.
Confezionamento

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita in tutte le tipologie di cui all'art. 1, devono essere immessi al consumo in bottiglie aventi le caratteristiche di seguito specificate e munite del contrassegno di Stato previsto dall'art. 19 del decreto legislativo n. 61/2010.
2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Asti Spumante» e «Asti» o «Asti Spumante» metodo classico (metodo tradizionale), confezionato nel caratteristico abbigliamento dello spumante, deve essere immesso al consumo in bottiglie aventi le seguenti capacita': ml 187; ml 200; ml 375; ml 750; litri 1,5; litri 3; litri 4,5. Le bottiglie della capacita' ml 750 devono avere un peso non inferiore a grammi 630. Inoltre, su richiesta delle ditte interessate, a scopo promozionale, puo' essere consentito, con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'utilizzo della capacita' di litri 6.
3. Le bottiglie di cui al comma precedente devono essere chiuse con tappo previsto dalle normative nazionali e comunitarie vigenti, marchiato indelebilmente «Asti» o «Asti Spumante» nella parte che resta esterna alla bottiglia.
4. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» e «Moscato d'Asti vendemmia tardiva» devono essere immessi al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie e chiusi con sistemi di tappatura, marchiati indelebilmente «Moscato d'Asti», aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia. Le bottiglie della capacita' ml 750 devono avere un peso non inferiore a grammi 500, ad eccezione della tradizionale bottiglia «Albeisa». E' vietato per tale tipologia l'uso del tappo a fungo e della gabbietta.

SOTTOZONA «CANELLI»
Art. 1.
Denominazione

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti», seguita dalla specificazione della sottozona «Canelli» e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione.

Art. 2.
Base ampelografica

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» seguita dalla specificazione «Canelli» e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti nell'ambito aziendale dal vitigno Moscato bianco.

Art. 3.
Zona di produzione

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» con la specificazione aggiuntiva della sottozona «Canelli», comprende i terreni vocati alla qualita' ed idonei alla coltura della vite nei territori dei comuni sotto elencati:
provincia di Asti: l'intero territorio dei comuni di Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d'Asti, San Marzano Oliveto, Moasca, e la porzione di territorio sito sulla sinistra orografica del fiume Bormida del comune di Loazzolo;
provincia di Cuneo: l'intero territorio dei comuni di Camo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Rocchetta Belbo, Serralunga d'Alba, S. Stefano Belbo, Treiso, Trezzo Tinella e le frazioni di Como e San Rocco Senodelvio del comune di Alba.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita' previste dal presente disciplinare.
In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
1.1. giacitura: collinare a struttura calcareo-argillosa, sono da considerare non idonei i vigneti impiantati su terreni pesanti, profondi o su affioramenti gessoso solfiferi. L'altimetria minima e' di 165 metri s.l.m.;
1.2. esposizione: ubicazione su pendii e dossi soleggiati, con esclusione dei terreni di fondovalle, ombreggiati, pianeggianti ed umidi;
1.3. densita' di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
2. I vigneti di nuova iscrizione allo schedario viticolo od oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000.
3. Forme di allevamento e' quella tradizionale a controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente.
4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
5. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini DOCG di cui all'art 1 ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo, delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico


6. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a DOCG di cui all'art. 1 con menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi, sono i seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico


7. La denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» seguita dalla specificazione della sottozona «Canelli» puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» purche' tale vigneto abbia un'eta' d'impianto di almeno sette anni. Se l'eta' del vigneto e' inferiore, la produzione di uve ad ettaro ammessa e' pari:
Parte di provvedimento in formato grafico


La resa dovra' essere riportata a detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo, nel qual caso tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione della sottozona indicata all'art. 3.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore a:
Parte di provvedimento in formato grafico


Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4 punto 5.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre l'80%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale, decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» seguita dalla specificazione della sottozona «Canelli» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: paglierino, giallo piu' o meno intenso fino al dorato;
odore: muschiato, caratteristico e fragrante di moscato;
sapore: dolce, aromatico, caratteristico, con aroma di uva moscato talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol di cui svolto compreso nei limiti dal 4,5% al 6.5% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
2. All'atto dell'immissione al consumo puo' essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 2 bar.
3. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta specifica del consorzio di tutela, modificare, con proprio decreto, i limiti minimi per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.
Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «riserva» e similari.
2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significati laudativi e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» e altri termini similari sono consentiti in osservanza delle disposizioni UE in materia.
4. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 la denominazione di origine controllata e garantita, puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» purche':
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
tale menzione e i relativi toponimi o nomi tradizionali devono figurare in un apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010;
coloro che, nella designazione e presentazione intendono accompagnare la denominazione con la menzione «vigna» abbiano almeno effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri non superiori al 50% del carattere usato per la denominazione;
le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata e garantita con l'aggiunta della menzione «vigna» seguita dal toponimo per la commercializzazione siano di capacita' pari o inferiore ai 500 cl con esclusione dei 20 cl.
5. Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Confezionamento

1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 puo' essere immesso al consumo in bottiglie di una delle seguenti capacita' espressa in litri: 0,375-0,500-0,750-1,5 e 5, corrispondenti ai tipi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia.

SOTTOZONA «SANTA VITTORIA D'ALBA»

Art. 1.
Denominazione

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti», seguita dalla specificazione della sottozona «Santa Vittoria d'Alba» e «Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione.

Art. 2.
Base ampelografica

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» seguita dalla specificazione «Santa Vittoria d'Alba» e «Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva» e' riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti nell'ambito aziendale dal vitigno Moscato bianco.

Art. 3.
Zona di produzione

1. Le uve destinate alla produzione dei vini «Moscato d'Asti» con la specificazione aggiuntiva della sottozona «Santa Vittoria d'Alba» e «Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva» devono essere prodotte nel territorio amministrativo del comune di Santa Vittoria d'Alba in provincia di Cuneo.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita' previste dal presente disciplinare.
In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
1.1. terreni vitati da considerare idonei all'iscrizione allo schedario viticolo di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010 con giacitura collinare a struttura calcareo-argillosa;
1.2. esposizione: ubicazione su pendii e dossi soleggiati, con esclusione dei terreni di fondovalle, ombreggiati, pianeggianti ed umidi.
2. I vigneti di nuova iscrizione allo Schedario viticolo od oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000.
3. Forma di allevamento e' quella tradizionale a controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente.
4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
5. I nuovi impianti ed i reimpianti possono essere iscritti allo schedario viticolo a partire dal terzo anno successivo alla data di impianto, cosi' come accertato con il verbale dell'organo competente.
6. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba» non deve essere superiore a quintali 90, pari ad un massimo di 64,8 ettolitri di vino per ettaro.
7. Per il vino «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva» la produzione massima di uva parzialmente appassita non deve essere superiore a quintali 50 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a hl 22,5 in vino, con un contenuto zuccherino minimo pari a 250 grammi/litro.
8. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata, purche' la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti indicati. Tale esubero della resa non potra' essere commercializzato come vino a denominazione di origine controllata e garantita.
9. Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore all'11%.
10. Le uve destinate alla produzione del vino «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva» ammesse nelle condizioni richieste debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 13%.
11. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 72% per il «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba» ed al 45% per il vino «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva». Qualora la resa superi i detti limiti, ma non il 77% per il «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba» ed il 50% per il «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva», l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre questi ultimi limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutta la produzione.
12. Le uve destinate alla produzione del vino qualificato «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva» devono essere vendemmiate tardivamente e sottoposte a graduale appassimento sulla pianta stessa o in locali idonei.
13. Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nel territorio delle province di Alessandria, Asti, Cuneo e nella frazione Pessione del comune di Chieri in provincia di Torino.
14. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti consentite per il tipo di vino prodotto.
15. Il vino «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva» deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno due anni, calcolati dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.
16. Durante l'affinamento che precede la messa in bottiglia il vino puo' compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi piu' freddi.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: paglierino con riflessi dorati;
profumo: elegante, fine, fresco e persistente con sentore anche floreale;
sapore: franco, armonico, dolce, aromatico caratteristico del Moscatello, talora vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol di cui svolto compreso nei limiti dal 4,5% vol al 6,5% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
2. All'atto dell'immissione al consumo puo' essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 2 bar.
3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato brillante;
profumo: composito, fruttato, molto intenso, caratteristico dell'uva appassita con note speziate;
sapore: dolce, armonico, vellutato con sentori di uva Moscato che ricorda anche il favo del miele;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol di cui almeno 12% vol svolti;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
4. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta specifica del consorzio di tutela, modificare, con proprio decreto, i limiti minimi per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.

Art. 6.
Designazione e presentazione

1. Alle denominazioni di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «riserva» e similari.
2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significati laudativi e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» e altri termini similari sono consentiti in osservanza delle disposizioni UE in materia.
4. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aree e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, purche' le unita' geografiche cui viene fatto riferimento siano individuabili attraverso specifiche delimitazioni effettuate dall'amministrazione comunale.
5. E' consentito inoltre l'uso del termine «vigna», accompagnato dal relativo toponimo, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
6. Sulle bottiglie contenenti i vini «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba» e «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
7. Nella designazione e presentazione in etichetta del vino «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva» l'indicazione «Vendemmia Tardiva» deve sempre figurare immediatamente al di sotto della dicitura «Santa Vittoria d'Alba» in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione della sottozona.

Art. 7.
Confezionamento

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo in bottiglie di una delle seguenti capacita' espressa in litri: 0,375-0,500-0,750 e 1,5.
2. Non sono consentiti recipienti diversi dalle bottiglie di vetro nelle forme tradizionali.

SOTTOZONA «STREVI»

Art. 1.
Denominazione

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti», seguita dalla specificazione della sottozona «Strevi» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione.

Art. 2.
Base ampelografica

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» seguita dalla specificazione «Strevi» e' riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti nell'ambito aziendale dal vitigno Moscato Bianco.

Art. 3.
Zona di produzione

1. Le uve destinate alla produzione «Moscato d'Asti» con la specificazione «Strevi» devono essere prodotte nella zona sotto indicata nella provincia di Alessandria:
l'intero territorio dei comuni di Acqui Terme, Cassine, Ricaldone, Strevi, Terzo, Alice Bel Colle, Bistagno, Grognardo e Visone.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita' previste dal presente disciplinare.
In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
1.1. terreni vitati da considerare idonei all'iscrizione allo schedario viticolo di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010 con giacitura collinare a struttura calcareo-argillosa;
1.2. esposizione: ubicazione su pendii e dossi soleggiati, con esclusione dei terreni di fondovalle, ombreggiati, pianeggianti ed umidi.
2. I vigneti di nuova iscrizione allo schedario viticolo od oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000.
3. La forma di allevamento ammessa e' quella tradizionale a controspalliera con vegetazione assurgente.
4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
5. I nuovi impianti e reimpianti possono essere iscritti allo schedario viticolo a partire dal terzo anno successivo alla data di impianto, cosi' come accertato con il verbale dell'organo competente.
6. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» con la specificazione «Strevi» non deve essere superiore a 9,5 tonnellate, pari ad un massimo di 71,25 ettolitri di vino per ettaro. Nel caso di utilizzo del termine «vigna» accompagnato dal relativo toponimo (purche' dimostrabile) o di indicazioni che facciano riferimento ad aree e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 la resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata e' ridotta a 9 tonnellate, pari a 67,5 ettolitri di vino per ettaro.
7. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata, purche' la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti indicati. Tale esubero non potra' essere commercializzato come vino a denominazione di origine controllata e garantita.
8. Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino «Moscato d'Asti» con la specificazione «Strevi» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore all'11% vol. Tuttavia nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli saranno considerate idonee anche le uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,5% vol.
9. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 75% per il «Moscato d'Asti» con la specificazione «Strevi». Qualora la resa superi i detti limiti, ma non l'80%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre questi ultimi limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutta la produzione.
10. Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nelle provincie di Alessandria, Asti e Cuneo.
11. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti consentite per il tipo di vino prodotto.
12. Durante l'affinamento che precede la messa in bottiglia il vino puo' compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi piu' freddi.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» con la specificazione «Strevi» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: paglierino, giallo piu' o meno intenso fino al dorato;
odore: caratteristico e fragrante di moscato;
sapore: dolce, aromatico, caratteristico, con aroma di uva moscato, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol di cui svolto compreso nei limiti dal 4,5 vol al 6,5% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
2. All'atto dell'immissione al consumo puo' essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 2 bar.
3. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta specifica del consorzio di tutela, modificare, con proprio decreto, i limiti minimi per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.

Art. 6.
Denominazione e vini

1. Alle denominazioni di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «riserva» e similari.
2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significati laudativi e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina" e altri termini similari sono consentiti in osservanza delle disposizioni UE in materia.
4. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aree e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, purche' le unita' geografiche cui viene fatto riferimento siano individuabili attraverso specifiche delimitazioni effettuate dall'amministrazione comunale.
5. E' consentito inoltre l'uso del termine «vigna», accompagnato dal relativo toponimo, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
6. Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» con la specificazione «Strevi» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 7.
Confezionamento

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia.
Non sono consentiti recipienti diversi dalle bottiglie di vetro nelle forme tradizionali.
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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