Gazzetta n. 281 del 2 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 novembre 2011
Riduzione dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e «Modena» o «di Modena», tipologie Lambrusco frizzante e Lambrusco spumante, limitatamente alla campagna vitivinicola 2011/2012.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2009, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Modena» o «di Modena» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;
Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela del Lambrusco di Modena, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e «Modena» o «di Modena», previsto all'art. 6 dei rispettivi disciplinari di produzione sopra citati per le tipologie Lambrusco frizzante e Lambrusco spumante, per la sola campagna vitivinicola 2011/2012;
Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla citata domanda;
Considerato l'andamento climatico del periodo estivo del 2011 particolarmente siccitoso e con temperature elevate, ha determinato sostanziali variazioni nel ciclo fisiologico della vite, influenzando in modo significativo i valori dell'acidita' totale rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla riduzione dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e «Modena» o «di Modena» per le tipologie Lambrusco frizzante e Lambrusco spumante, per la sola campagna vitivinicola 2011/2012;

Decreta:

Articolo unico

1. Il limite minimo dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e «Modena» o «di Modena» per le tipologie Lambrusco frizzante, come previsto all'art. 6 dei rispettivi disciplinari di produzione, e' ridotto da 5,5 a 5,0 g/l, limitatamente alla campagna vitivinicola 2011/2012.
2. Il limite minimo dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» per le tipologie Lambrusco spumante, come previsto all'art. 6 del relativo disciplinare di produzione, e' ridotto da 6,0 g/l a 5,5 g/l, limitatamente alla campagna vitivinicola 2011/2012.
3. Il limite minimo dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Modena» o «di Modena» per le tipologie Lambrusco spumante, come previsto all'art. 6 del relativo disciplinare di produzione, e' ridotto da 5,5 g/l a 5,0 g/l, limitatamente alla campagna vitivinicola 2011/2012.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari
 
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