Gazzetta n. 281 del 2 dicembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 14 novembre 2011 |
Ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario «Nominee» in seguito all'iscrizione della sostanza attiva bispyribac nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e approvata ai sensi del Reg. (UE) n. 540/2011 della Commissione. |
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IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il decreto ministeriale 21 aprile 2011, pubblicato il 30 agosto 2011 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 201 di recepimento della direttiva 2011/22/UE della Commissione, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995 della sostanza attiva-bispyripac ed ora approvata ai sensi del Reg. (UE) n. 540/2011; Visto in particolare l'allegato al decreto ministeriale 21 aprile 2011, che riporta nella parte A delle «disposizioni specifiche» le condizioni a cui deve adeguarsi il prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva-bispyribac; Tenuto conto che l'art. 2, commi 1 e 2, del suddetto decreto, stabiliscono i termini entro cui devono essere adeguati i prodotti fitosanitari alle disposizioni stabilite dalla direttiva 2011/22/UE della Commissione d'inclusione della sostanza attiva-bispyribac nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Considerato che l'Impresa Bayer CropScience S.r.l. titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario NOMINEE (reg. n. 12070) registrato con decreto dirigenziale 16 gennaio 2004 ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 194/1995, ha ottemperato a quanto previsto dal decreto ministeriale del 21 aprile 2011, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti; Visto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi uniformi che ora figurano nel regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, nei tempi e con le modalita' definite dalle direttive di iscrizione stesse; Visto altresi' il parere della Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari espresso in data 5 marzo 2010, favorevole a procedere direttamente, da parte dell'ufficio, all'emanazione dei decreti di adeguamento dei prodotti fitosanitari, fase I di ri-registrazione, tenuto conto delle modifiche tecniche, necessarie per adeguarli alle nuove condizioni stabilite dai decreti di recepimento che includono le sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995; Considerato che, conformemente a detti pareri, la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto puo' essere concessa fino al 31 luglio 2021, data di scadenza di approvazione della sostanza attiva-bispyribac, fatta salva la presentazione nei tempi fissati dal decreto ministeriale 21 aprile 2011, di un dossier conforme alle prescrizioni dell'allegato III della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nel regolamento (UE) n. 545/2011, nonche' a quelle riportate nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al decreto ministeriale del 21 aprile 2011; Viste le note con le quali l'Impresa, titolare della registrazione del prodotto fitosanitario NOMINEE (reg. n. 12070), ha trasmesso, le etichette adeguate alle nuove condizioni di impiego fissate perla sostanza attiva-bispyribac; Ritenuto di poter ri-registrare provvisoriamente fino al 31 luglio 2021, data di scadenza dell'approvazione della citata sostanza attiva inserita nell'allegato al reg. (UE) n. 540/2011 della Commissione, fatti salvi gli adempimenti stabiliti dal decreto 21 aprile 2011; Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta:
1. Il prodotto fitosanitario NOMINEE (reg. n. 12070) dell'Impresa Bayer CropScience S.r.l. contenente la sostanza attiva-bispyribac e' ri-registrato provvisoriamente alle nuove condizioni d'impiego, riportate nell'allegato al decreto ministeriale del 21 aprile 2011 e nell'allegato al reg. (UE) n. 540/2011 della Commissione nonche' nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 luglio 2021, data di scadenza dell'approvazione della citata sostanza attiva. 2. Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione, i successivi adempimenti e adeguamenti stabiliti dal decreto 21 aprile 2011 di iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ora allegato al regolamento (UE) n. 540/2011 della Commissione, che prevede la presentazione di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nel regolamento (UE) n. 545/2011, nonche' a quelle riportate nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al decreto ministeriale stesso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle imprese interessate. Roma, 14 novembre 2011
Il diretto generale: Borrello |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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