Gazzetta n. 281 del 2 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 novembre 2011
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Rotae».


IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i Decreti applicativi, finora emanati, del predetto D.L.vo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1995, e successive modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la Indicazione Geografica Tipica dei vini "Rotae" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata Regione Molise e il relativo parere favorevole, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei Vini "Rotae";
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.195 del 23/8/2011;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a IGT "Rotae" in conformita' al parere espresso dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione dei vini a IGT "Rotae", riconosciuto con decreto ministeriale 4 novembre 1995, e successive modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012.
 
Art. 2

1. I soggetti che intendono rivendicare gia' a partire dalla vendemmia 2011 i vini a IGT "Rotae", provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la IGT in questione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 3

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Indicazione Geografica Tipica dei Vini "Rotae" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari
 
Allegato A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "ROTAE".

Articolo 1

La indicazione geografica tipica "Rotae" accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
La indicazione geografica tipica "Rotae" e' riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini ad indicazione geografica tipica "Rotae" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al successivo articolo 2 possono essere prodotti anche nelle tipologie novello e frizzante limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Articolo 2

I vini ad indicazione geografica tipica " Rotae" bianchi, rossi, e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione per la regione Molise.
La indicazione geografica tipica "Rotae" con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione per la regione Molise e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Molise fino ad un massimo del 15%.

Articolo 3

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Rotae" comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Isernia.

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art.2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, gia' comprensiva dell'aumento del 20% previsto dal D.M. 2 agosto 1996, art. 1, comma 1, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Rotae" bianco, rosso e rosato a tonnellate 23;
per i vini ad indicazione geografica tipica "Rotae" con la specificazione del vitigno, a tonnellate 22.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Rotae, seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
9% per i bianchi;
10% per i rossi;
10% per i rosati.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti 0,5% vol.

Articolo 5

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito di tutto il territorio della regione Molise.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80%
per tutti i tipi di vino e al 50% per il passito.
Per le uve aromatiche destinate alla produzione della indicazione geografica tipica "Rotae" passito e' consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci.

Articolo 6

I vini ad indicazione geografica tipica "Rotae" anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
"Rotae" bianco10%;
"Rotae" rosso10,5%;
"Rotae" rosato 10,5%;
"Rotae" novello 11%;
"Rotae" frizzante 10%;
"Rotae" passito: secondo la normativa vigente.

Articolo 7

Alla indicazione geografica tipica "Rotae" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazione che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno e similari.
L'indicazione geografica tipica "Rotae" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art.3, ed iscritti nello schedario vitivinicolo dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiamo i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.
 
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