Gazzetta n. 281 del 2 dicembre 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2011
Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1º marzo 2011. (Ordinanza n. 3984).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 10 marzo 2011, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011;
Considerato che detti eventi hanno provocato l'esondazione di fiumi e torrenti, allagamenti di centri abitati e movimenti franosi, nonche' gravi danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati e ai beni mobili, l'interruzione di collegamenti viari, determinando disagi alla popolazione interessata e una grave compromissione delle attivita' produttive delle zone interessate;
Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone colpite;
Considerato, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
Ritenuto, quindi, necessario e urgente disporre l'attuazione dei primi interventi di carattere straordinario e urgente finalizzati al rapido ritorno alle normali condizioni di vita;
Visto l'art. 5, comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con cui, per consentire il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi nel territorio della regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1º marzo 2011, e' stata autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2011;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Acquisita l'intesa della Regione Basilicata;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Il Presidente della Regione Basilicata e' nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. Il commissario delegato provvede all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie e urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi e a porre in essere ogni utile attivita' per l'attuazione, anche in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi di prevenzione. A tal fine, lo stesso commissario puo' avvalersi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, di cui uno con funzioni vicarie, che agiscono sulla base di specifiche direttive e indicazioni impartite. Tali attivita' sono svolte a titolo gratuito.
2. Il commissario delegato ed i soggetti attuatori, per gli adempimenti di propria competenza, possono avvalersi della collaborazione delle strutture della regione, degli enti territoriali e non territoriali, nonche' delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il commissario delegato provvede, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, alla predisposizione, anche per stralci successivi, di un piano degli interventi per il superamento dell'emergenza. Il piano degli interventi, predisposto tenuto conto delle proposte formulate dagli enti locali e dagli altri enti, deve contenere:
a) la quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese sostenute, prima della pubblicazione della presente ordinanza, da parte delle amministrazioni nelle fasi di prima emergenza, sulla base di apposita rendicontazione, ivi compresi anche gli interventi di somma urgenza;
b) la quantificazione del fabbisogno per il finanziamento degli interventi di somma urgenza, pianificati dal commissario delegato, nonche' per l'attuazione dei primi interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati mediante il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilita', degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilita', ivi compresi quelle di monitoraggio e sorveglianza meteo idrogeologico del sistema regionale che sono stati danneggiati, nonche' per la stabilizzazione dei versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica;
c) la quantificazione del fabbisogno per il ripristino dei beni immobili danneggiati destinati ad abitazione principale, nonche' dei beni mobili registrati danneggiati;
d) la quantificazione del fabbisogno per il ricovero e l'assistenza alle persone sfollate e per l'autonoma sistemazione, per un periodo non superiore a tre mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita';
e) la quantificazione del fabbisogno per la ripresa delle attivita' produttive ed economiche delle attivita' agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche da parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili, mobili registrati, mobili non registrati, scorte, insediamenti produttivi, nonche' per il ripristino della funzionalita' delle opere e delle infrastrutture a servizio delle aree produttive;
f) l'individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali, definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalita' per il loro successivo smaltimento in impianti autorizzati;
g) la definizione di un quadro di azioni ed interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico, attraverso la stabilizzazione dei versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica, al fine della riduzione degli effetti dei fenomeni alluvionali, con adeguamento, ove necessario, degli altri progetti di regimazione delle acque predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio.
4. Il commissario delegato e' autorizzato a rimborsare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, le spese, sostenute dagli enti locali per gli interventi di primo soccorso e assistenza alla popolazione, debitamente documentate, ivi compresi gli interventi di somma urgenza.
5. Per gli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato si avvale delle strutture organizzative e del personale della Regione Basilicata per le quali e' autorizzata, fino ad un massimo di venti unita' per un periodo non superiore a tre mesi, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite. In favore del personale, dei comuni, della provincia di Matera nonche' degli altri enti pubblici, competenti ad intervenire per l'accertamento dei danni, nonche' per le attivita' connesse con i compiti commissariali, e' autorizzata, per un periodo non superiore a tre mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato autorizzato dal commissario medesimo, nel limite massimo complessivo di 50 ore mensili pro-capite. I relativi oneri sono posti a carico dell'art. 10.
6. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla necessita' di fronteggiare l'evento calamitoso, il Commissario delegato e' autorizzato ad assumere personale tecnico-amministrativo con contratto a tempo determinato, mediante l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici, di durata limitata alla vigenza dello stato di emergenza, nel limite complessivo di 3 unita', avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 4 e con oneri a carico dell'art. 10.
7. Per il monitoraggio in via speditiva dei fenomeni idrogeologici segnalati o in corso, il commissario delegato puo' stipulare convenzioni non onerose con gli ordini professionali.
 
Art. 2

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilita' e costituiscono variante ai piani urbanistici, il commissario delegato e i soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, utilizzando, ove necessario, le deroghe di cui all'art. 4 e nell'ambito delle risorse di cui all'art. 10, nel limite di spesa massimo complessivo da indicare nel piano di cui all'art. 1, comma 3.
2. Il commissario delegato e i soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, per gli interventi di loro competenza, provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza di servizi delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 4, i pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
4. Per i progetti di interventi e di opere per cui e' prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di incidenza o di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in un'apposita conferenza di servizi, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della meta'; quando la mancata espressione del parere, ovvero il dissenso, siano riferiti a progetti, interventi od opere di competenza regionale, la decisione e' rimessa al Presidente della Regione Basilicata, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni dalla richiesta.
5. I soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, provvedono, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
 
Art. 3

1. Il commissario delegato, sulla base delle risorse disponibili, e' autorizzato a rimborsare le maggiori spese sostenute dalle Forze di Polizia, dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dai tecnici e funzionari delle amministrazioni ed enti interessati per i servizi di soccorso, di assistenza alla popolazione e di intervento tecnico, i cui oneri non sono coperti dalla dotazione finanziaria a regime, svolti nel territorio della regione Basilicata, debitamente documentate ed attestate dalle prefetture territorialmente competenti. Le ulteriori esigenze operative e la relativa copertura finanziaria sono definite d'intesa tra le amministrazioni coinvolte ed il commissario delegato.
2. Il Dipartimento della Protezione civile assicurera', ove richiesto, il necessario supporto al commissario o ai soggetti attuatori, anche tramite l'attivazione dei centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 11 settembre 2007, n. 4324, in particolare avvalendosi dell'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con oneri posti a carico dell'art. 10.
3. Al fine di prevenire il configurarsi di ulteriori situazioni di danno potenziale e condizioni di pericolo per l'incolumita' delle persone, per la durata dello stato di emergenza, non sono consentite le riduzioni dei perimetri e le riduzioni dei livelli di pericolosita' delle aree a rischio idrogeologico definite nei piani di assetto idrogeologico. Sono fatti salvi i procedimenti in corso, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, e quelli finalizzati a nuove perimetrazioni, all'ampliamento delle esistenti e all'incremento del livello di pericolosita' delle aree gia' censite.
 
Art. 4

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori dallo stesso nominati, e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articolo. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 33, 37, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 62,63,64,65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 143, 144, 153, 182, 197, 204, 205, 240, 241, 242, 243;
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17 e 20;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21;
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8, 11;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 24, 25, 26, 146, 147, 148, 152 e 159;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 29-bis, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-decies, 29-undecies, 29-terdecies, 29-quattuordecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231, dal 239 al 253 e 266;
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 35;
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, art. 17;
legge 24 dicembre 2007, n. 244 art. 3, commi 18, 76, 79, 81, 82, 83 e 84;
leggi regionali di recepimento e applicazione della legislazione statale oggetto di deroga;
contratti collettivi di lavoro del personale del comparto unico area dipendenti regionali non dirigenti e dell'area dirigenti.
 
Art. 5

1. Il commissario delegato assicura il coordinamento della gestione degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti su ambiti territoriali della Regione Basilicata gia' interessati da altri eventi alluvionali.
2. Le disposizioni di cui all'art. 2 si applicano, per la durata dello stato di emergenza, anche agli interventi destinati alla riduzione del rischio idrogeologico nel territorio della regione Basilicata da realizzare con risorse finanziarie gia' disponibili o a valere sull'accordo di programma attuativo dell'art. 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
 
Art. 6

1. Il commissario delegato, per il tramite dei soggetti attuatori di cui all'articolo. 1, comma 1, puo' disporre l'apertura di aree di stoccaggio provvisorio dei materiali litoidi e vegetali in esubero o gia' accumulati lungo i corsi d'acqua o spiaggiati, secondo le procedure previste dal comma 2 dell'art. 2.
2. Per l'attuazione degli interventi pianificati ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera g), i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua, in attuazione del programma di cui all'art. 1, comma 3, possono, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto, e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi nelle zone montane, o pedemontane oppure puo' essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attivita' inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attivita' svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il commissario delegato assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonche' la corretta contabilita' dei relativi volumi coerentemente con quanto stabilito nel programma di cui all'art. 1, comma 3, lettera g).
 
Art. 7

1. In relazione all'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le modalita' di impiego delle erogazioni liberali effettuate in favore della popolazione e per la ricostruzione del territorio colpiti dagli eventi sono comunicate al commissario delegato per la verifica della sua coerenza con le misure adottate dal medesimo; per le medesime finalita' analoga comunicazione e' effettuata da chiunque raccoglie fondi in favore della popolazione e per la ricostruzione del territorio colpito dagli eventi ovvero comunque connessi e giustificati con i suddetti eventi.
 
Art. 8

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi alluvionali in premessa citati che hanno colpito i soggetti di cui al comma 1, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I mutuatari hanno diritto di richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione per otto mesi delle rate dei finanziamenti, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, gli istituti di credito e bancari informano i mutuatari della possibilita' di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di sospensione. In mancanza della comunicazione da parte degli istituti di credito e bancari nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 30 dicembre 2011 e senza oneri aggiuntivi per il mutuatario le rate in scadenza entro la predetta data.
 
Art. 9

1. Il commissario delegato predispone ed invia al Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, il crono programma delle attivita' previste nel piano di cui all'art. 1. Ogni quattro mesi, il commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti, nonche' indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dal crono programma.
2. Il commissario delegato verifica in raccordo con la struttura di protezione civile della Regione Basilicata l'esistenza dei piani di protezione civile per il rischio idrogeologico nelle provincie e nei comuni interessati dagli eventi calamitosi proponendone l'adozione o l'eventuale adeguamento in termini perentori alle competenti amministrazioni locali.
 
Art. 10

1. Per le iniziative previste dalla presente ordinanza, nel limite massimo di 14.500.000,00 euro, si provvede a valere sulle seguenti risorse:
7.000.000,00 euro a valere sulle risorse stanziate dall'art. 5, comma 1-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con vincolo di destinazione delle medesime alla realizzazione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi in rassegna;
500.000,00 euro a carico delle disponibilita' presenti sul bilancio regionale, sul capitolo U06007 «spese di natura corrente relative all'OPCM alluvione febbraio-marzo 2011»;
7.000.000,00 euro da porre a carico del bilancio regionale, di cui 6.724.774,00 euro sul capitolo U36883 «messa in sicurezza delle strutture ed infrastrutture pubbliche» e 275.226,00 euro sul capitolo U36885 «consolidamento dei centri abitati, dei versanti salvaguardia ambientale e ripristino delle condizioni di stabilita' dei terreni, rinaturalizzazione siti degradati, lotta all'erosione delle coste, argini, ecc.», a valere sul Programma operativo F.E.S.R. 2007-2013 - Regione Basilicata.
2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e' autorizzata l'apertura presso la tesoreria statale di un'apposita contabilita' speciale intestata al commissario delegato.
3. Con apposita ordinanza di protezione civile il commissario delegato puo' utilizzare ulteriori ed eventuali risorse finanziarie rese disponibili sul bilancio regionale, in deroga alle disposizioni normative regionali, nonche' economie derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile ed ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalita' di cui alla presente ordinanza.
4. Il commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 novembre 2011

Il Presidente: Monti
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone