Gazzetta n. 282 del 3 dicembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 17 novembre 2011 |
Riconoscimento del Consorzio di tutela del Ficodindia dell'Etna DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Ficodindia dell'Etna". |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita'
Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto Regolamento (CE) n. 510/06 e, in particolare, quelle relative all'opportunita' di promuovere prodotti di qualita' aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali; Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - legge comunitaria 1999; Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente; Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999; Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, e' stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualita' e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attivita' di vigilanza; Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000; Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000; Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalita' di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP; Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005; Visto il decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attivita' istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526; Visto il Regolamento (CE) n. 1491 della Commissione del 25 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea L. 214 del 26 agosto 2003 con il quale e' stata registrata la denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna»; Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»; Vista l'istanza presentata dal Consorzio di Tutela del Ficodindia dell'Etna DOP con sede legale in Contrada Scirfi s.n. - 95033 Biancavilla (CT), intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999; Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali; Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela, e' soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cerali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera b) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per la quale il Consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999. La verifica di cui trattasi e' stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato Suolo e Salute srl, autorizzato a svolgere le attivita' di controllo sulla denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna»; Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di Tutela del Ficodindia dell'Etna DOP al fine di consentirgli l'esercizio delle attivita' sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999;
Decreta:
Art. 1
1. Lo statuto del Consorzio di Tutela del Ficodindia dell'Etna DOP, con sede legale in Contrada Scirfi s.n. - 95033 Biancavilla (CT), e' conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP). |
| Art. 2
1. Il Consorzio di cui all'art. 1 e' riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP «Ficodindia dell'Etna» registrata con Regolamento (CE) n. 1491 della Commissione del 25 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea L. 214 del 26 agosto 2003. 2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Ficodindia dell'Etna». |
| Art. 3
1. Il Consorzio di cui all'art. 1 non puo' modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. |
| Art. 4
1. Il Consorzio di cui all'art. 1 puo' coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attivita' di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Ficodindia dell'Etna» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato. |
| Art. 5
1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformita' del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Ficodindia dell'Etna» appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati», individuata dall'art. 4, lettera b) del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela. |
| Art. 6
1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso. 2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, puo' essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP). Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 novembre 2011
Il direttore generale ad interim: Vaccari |
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