Gazzetta n. 282 del 3 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 20 settembre 2011
Modalita' di interconnessione a ClicLavoro di Universita' e altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' di intermediazione.


IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, cosi' come modificato dall'art. 29 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111;
Visti gli articoli 15 e 17 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 dicembre 2003 concernente l'iscrizione all'Albo delle agenzie per il lavoro;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 13 ottobre 2004 e s.m.i. concernente la borsa continua nazionale del lavoro;
Considerato che ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, cosi' come modificato dall'art. 29, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111 occorre definire le modalita' di interconnessione al portale ClicLavoro e l'iscrizione all'albo delle agenzie per il lavoro dei soggetti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "ClicLavoro" il portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'art. 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
b) "Universita'" le Universita' statali e non statali, e i consorzi universitari di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 autorizzati allo svolgimento dell'attivita' di intermediazione.
c) "Scuole" gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 autorizzati allo svolgimento dell'attivita' di intermediazione.
d) "Attivita' di intermediazione", l'attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
e) "Albo", l'albo informatico delle agenzie per il lavoro di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 dicembre 2003.
 
Art. 2
Finalita' e ambito di applicazione

1. I soggetti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, hanno l'obbligo di interconnettersi a ClicLavoro e conferire altresi' i dati e le informazioni utili relative al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro, raccolti nell'esercizio dell'attivita' di intermediazione.
2. L'obbligo di interconnessione a ClicLavoro si applica altresi' ai soggetti autorizzati all'attivita' di intermediazione dalle regioni e provincie autonome.
3. Il presente decreto definisce:
a) Le modalita' di interconnessione a ClicLavoro;
b) le modalita' di iscrizione all'Albo informatico dei soggetti di cui ai commi precedenti.
 
Art. 3
Flussi informativi di ClicLavoro

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia ai soggetti di cui all'art. 6, commi 1 e 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le credenziali utili all'interconnessione a ClicLavoro.
2. Per favorire il processo di incontro tra domanda ed offerta di lavoro i soggetti di cui all'art. 6, commi 1 e 2 conferiscono a ClicLavoro ogni informazione utile al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.
3. Le Scuole autorizzate alle attivita' di incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblicano sui siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi dalla data del conseguimento del titolo di studio, secondo quanto previsto dall'allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Le Universita' autorizzate alle attivita' di incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblicano sui siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi dalla data del conseguimento del titolo di studio, secondo quanto previsto dall'allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 4
Iscrizione all'Albo informatico

1. Per consentire l'iscrizione dei soggetti di cui all'art. 6, commi 1 e 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alla Sezione III dell'Albo e' aggiunta la seguente "Sub-Sezione III.1 - Regimi particolari di intermediazione".
2. L'iscrizione all'Albo dei soggetti di cui al comma precedente avviene previa presentazione della comunicazione di inizio dell'attivita' di intermediazione mediante lettera raccomandata, da inviare alla Direzione Generate per le politiche dei servizi per il lavoro, sottoscritta dal legale rappresentante e formulata su un apposito modello pubblicato su ClicLavoro, contenuto nell'allegato n. 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
3. Ai fini dell'iscrizione nelle apposite sub-sezioni, le Regioni comunicano alla Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro l'elenco dei soggetti autorizzati.
 
Art. 5
Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, l'inosservanza degli adempimenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 12.000 nonche' la cancellazione dall'Albo.
2. Ai soggetti cancellati dall'Albo e' fatto comunque divieto di esercitare l'attivita' di intermediazione.
Roma, 20 settembre 2011

Il Ministro: Sacconi

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2011 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Ministero salute e Ministero lavoro, registro n. 13, foglio n. 347
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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