Gazzetta n. 282 del 3 dicembre 2011 (vai al sommario)
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM
ORDINANZA 2 dicembre 2011
Dichiarazione della illegittimita' della richiesta di referendum, relativa al distacco del territorio della Provincia di Salerno dalla Regione Campania e l'istituzione in essa di una nuova Regione denominata «Principato di Salerno».



L'Ufficio Centrale per il referendum composto da:

Presidente:
dott. Corrado CARNEVALE
Vice Presidente:
dott. Giuseppe Maria COSENTINO
Componente:
dott. Giovanni Battista PETTI
dott. Alessandro DE RENZIS
dott. Salvatore BOGNANNI
dott. Camillo FILADORO
dott. Alfredo TERESI
dott. Antonio MERONE
dott. Gaetanino ZECCA
dott. Mario FINOCCHIARO
dott. Paolo STILE
dott. Francesco SERPICO
dott. Nicola MILO
dott. Umberto GOLDONI
dott. Giuseppe SALME'
dott. Luigi PICCIALLI
dott.ssa Gabriella COLETTI DE CESARE
dott. Giuseppe Maria BERRUTI
dott.ssa Maria Cristina SIOTTO
dott. Salvatore SALVAGO
dott. Antonio BEVERE
dott. Gennaro MARASCA
dott. Ruggero GALBIATI
dott. Giacomo FOTI
riunito in camera di consiglio nell'Aula "Della Torre", sita al quarto piano del Palazzo di Giustizia in Roma, Piazza Cavour n. 2, sentita la relazione del Presidente, ha emesso la seguente

Ordinanza

sulla richiesta di referendum presentata il 16 dicembre 2010 per il distacco del territorio della Provincia di Salerno dalla Regione Campania e l'istituzione in essa di una nuova Regione denominata "Principato di Salerno".

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1. La richiesta di referendum e' corredata da conformi deliberazioni assunte da tanti Consigli comunali di Comuni compresi nella Provincia di Salerno, rappresentativi di oltre un terzo della popolazione della stessa Provincia, nonche' dal Consiglio provinciale di Salerno.
Con ordinanza del 2 febbraio 2011 l'Ufficio centrale ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, in relazione all'art. 132, primo comma, della Costituzione, in quanto prevede che la richiesta di referendum per il distacco da una Regione di una o piu' Province o di uno o piu' Comuni volta alla creazione di una nuova Regione deve essere corredata dalle conformi deliberazioni dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco nonche' di tanti Consigli provinciali o comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione, mentre la richiamata disposizione costituzionale prescrive che la richiesta di referendum deve provenire da tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, che dovrebbero ragionevolmente identificarsi soltanto con quelle degli enti territoriali direttamente interessati al distacco dalla Regione di appartenenza per costituirne una nuova.
La Corte costituzionale, con sentenza 21 ottobre 2011 n. 278, ha dichiarato la questione inammissibile, nella parte in cui prevede che la richiesta di referendum per il distacco da una Regione di una o piu' Province ovvero di uno o piu' Comuni, se diretta alla creazione di una Regione a se' stante, deve essere corredata dalle deliberazioni «rispettivamente dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco», e non fondata, nella parte in cui prevede che la medesima richiesta deve essere, altresi', corredata dalle deliberazioni «di tanti Consigli provinciali e di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione dalla quale e' proposto il distacco delle Province o Comuni predetti». Ha rilevato in proposito che, diversamente dal fenomeno territoriale di cui al secondo comma dell'art.132 della Costituzione, tendenzialmente destinato a riguardare ambiti spaziali relativamente contenuti e, comunque, non tale da determinare una modificazione strutturale del complessivo assetto regionale dello Stato, l'ipotesi di distacco di enti locali da una Regione, diretto alla creazione di una nuova Regione, ha in re ipsa caratteristiche tali da coinvolgere necessariamente quantomeno l'intero assetto della Regione cedente, potendo anche, in eventuale ipotesi, comportare il coinvolgimento dell'intero corpo elettorale statale. L'evidente incomparabilita' dei fenomeni disciplinati dal primo e dal secondo comma dell'art. 132 della Costituzione giustifica il piu' ampio confine della espressione «popolazioni interessate» contenuta nel primo comma dello stesso articolo, per cui, stante la maggiore pervasivita' degli interessi coinvolti, la stessa espressione va riferita non alle sole popolazioni per le quali vi sarebbe una variazione di status regionale, ma anche a quelle che, pur rimanendo immodificata tale loro condizione, indubbiamente subirebbero gli effetti della variazione di quella degli altri. Risulta, percio', conforme al dettato costituzionale prevedere che, anche nella fase di promovimento della procedura referendaria volta al distacco di determinati territori da una Regione e alla creazione di una nuova Regione, siano coinvolte, in quanto interessate, anche le popolazioni della restante parte della Regione originaria.
Con ordinanza dell'8 novembre 2011 il Presidente ha convocato l'Ufficio Centrale per il referendum per la seduta odierna, assegnando ai delegati dei Consigli comunali e del Consiglio provinciale che hanno deliberato la richiesta referendaria il termine finale del 21 novembre 2011 per la presentazione di eventuali memorie.
Nel termine assegnato e' stata presentata una memoria, con la quale si richiede che la richiesta di referendum sia dichiarata ammissibile.
2. L'Ufficio Centrale per il referendum osserva che l'interpretazione dell'art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, contenuta nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale con cui la questione di legittimita' costituzionale sollevata dall'Ufficio e' stata dichiarata in parte inammissibile e in parte infondata, essendo per esso vincolante, non puo' essere posta in discussione in questa sede, contrariamente a quanto implicitamente sostenuto nella memoria dei delegati dei Consigli comunali e del Consiglio provinciale richiedenti.
Conseguentemente, la richiesta di referendum, provenendo esclusivamente da Consigli comunali di Comuni compresi nel territorio della Provincia di Salerno e dal Consiglio provinciale di Salerno e rappresentativi di oltre un terzo della popolazione della stessa Provincia, e non coinvolgendo alcuno dei Consigli comunali dei Comuni compresi nelle altre Province della Regione Campania e rappresentativi di oltre un terzo della restante popolazione della Regione, non puo' essere dichiarata legittima.

P.Q.M.

Dichiara non legittima la richiesta di referendum avanti indicata.
Dispone che la presente ordinanza sia affissa all'albo della Corte di Cassazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 2 dicembre 2011

Il presidente: Carnevale
 
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