Gazzetta n. 283 del 5 dicembre 2011 (vai al sommario)
DIGITPA
CIRCOLARE 19 ottobre 2011, n. 57
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 2010 - Adempimenti per le amministrazioni contraenti ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177.


1. Obbligo e termini di contribuzione.
La presente circolare chiarisce gli adempimenti a carico delle amministrazioni contraenti ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 che, al comma 3, cosi' recita: «Nell'ambito di gare o accordi quadro predisposti direttamente o con altri soggetti, per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 3, DigitPA riceve dalle amministrazioni contraenti, nell'ambito delle risorse ordinariamente destinate all'innovazione tecnologica, un contributo forfetario per spese di funzionamento secondo un importo determinato, in misura fissa ovvero compresa tra un minimo e un massimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in percentuale sul valore del contratto sottoscritto».
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2010, n. 156 vengono fissate le aliquote del contributo dovuto cosi' come sotto elencato:
A) Art. 1. - Contributo dovuto con riferimento alle gare:
1.a) per i contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici per i quali DigitPA abbia ricevuto richiesta di parere sulla coerenza strategica e/o sulla congruita' tecnico-economica ai sensi dell'art. 3, commi 2, lettera c) e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177: 8 per mille del valore del contratto sottoscritto;
1.b) per i contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, per i quali sia obbligatorio il parere sulla congruita' tecnico-economica di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, se il contratto ha per oggetto la mera fornitura di beni o prestazioni di servizi tra loro identici o equiparabili in alternativa e se la procedura e' gestita da centrali di acquisto e prevede la stipula di contratti quadro o convenzioni: 4 per mille del valore del contratto sottoscritto.
B) Art. 2. - Contributo dovuto con riferimento ad accordi o contratti quadro:
2.a) per i contratti esecutivi di accordi o contratti quadro di acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, il cui corrispettivo non sia superiore ad euro 1.000.000,00: 8 per mille del valore del contratto esecutivo sottoscritto;
2.b) per i contratti esecutivi di accordi o contratti quadro di acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, il cui corrispettivo sia superiore ad euro 1.000.000,00: 5 per mille del valore del contratto esecutivo sottoscritto;
2.c) per gli atti aggiuntivi a contratti esecutivi: 3 per mille sull'incremento tra il valore del contratto esecutivo ed il valore dell'atto aggiuntivo.
Il contributo, cosi come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 2010, deve essere versato dalle amministrazioni entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dei contratti previsti dagli articoli 1 e 2.
L'Agenzia delle entrate, con parere pervenuto il 13 gennaio 2011, ha sancito che l'attivita' istituzionale svolta da DigitPA, rappresentando esercizio di funzione di rilievo essenzialmente pubblicistico, deve considerarsi esclusa dal campo di applicazione dell'IVA. 2. Soggetti tenuti alla contribuzione.
Sono soggetti al versamento del contributo di cui all'art. 18 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 le amministrazioni sotto indicate:
a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici nazionali, ex art. 1 decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' le cosiddette societa' «in house» che stipulano - in seguito a procedura di gara, anche se esperita da una diversa stazione appaltante - contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici per i quali DigitPA abbia ricevuto richiesta di parere, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, lettera c) e comma 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, come previsto dall'art 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 2010;
b) le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le cosiddette societa' «in house» che stipulano:
b.1) contratti in seguito all'adesione alle convenzioni stipulate dalle centrali di acquisto, come previsto dall'art. 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 2010;
b.2) contratti esecutivi (e relativi atti aggiuntivi) di contratti quadro stipulati da DigitPA secondo i criteri di adesione definiti nei contratti quadro medesimi, come previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 2010. 3. Entita' della contribuzione.
L'entita' del contributo per le spese di funzionamento di DigitPA, da versare a norma dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 e' stata individuata secondo le specifiche riassunte nelle tabelle seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico


Nel caso di contratti stipulati a seguito di richiesta di parere che riguardino l'acquisto di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati unitamente all'acquisto di beni e servizi di natura non informatica sara' cura dell'amministrazione richiedente portare a conoscenza di DigitPA l'importo del contratto riferibile alla sola acquisizione di beni e servizi di natura informatica sul quale sara' applicato il contributo.
Il contributo e' comunque dovuto dalle amministrazioni anche nel caso di stipula dopo il 7 luglio 2010 (data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 2010), di contratti esecutivi di accordi o contratti quadro gia' sottoscritti prima della suddetta data, nonche' nel caso di stipula di atti aggiuntivi ai citati contratti esecutivi. 4. Esenzioni dalla contribuzione.
Sono esentate dal versamento del contributo le amministrazioni contraenti che dovrebbero versare a DigitPA un contributo inferiore ad euro 25,00 su base annua, con riferimento a tutte le tipologie di contribuzione illustrate nel punto 1. 5. Comunicazione delle informazioni sulle gare e sui contratti
stipulati.
Per le gare sulle quali sia stato reso il parere di congruita', le amministrazioni sono tenute a comunicare a DigitPA, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: digitpadir@pec.digitpa.gov.it ed entro la data di pubblicazione del bando di gara stesso, il Codice identificativo della gara (CIG) acquisito dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici, unitamente al numero e alla data del parere reso da DigitPa sulla gara stessa.
Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto le amministrazioni devono trasmettere a DigitPA il contratto stesso, corredato dall'indicazione del Codice identificativo gara (CIG), al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: digitpadir@pec.digitpa.gov.it. 6. Modalita' e termini di versamento della contribuzione.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 2010, le amministrazioni devono versare il contributo dovuto entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.
Le amministrazioni contraenti dovranno versare i suddetti importi sul conto di contabilita' speciale n. 1687 - IBAN IT65P0100003245348200001687 - istituito presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestato a DigitPa (codice fiscale 97103420580), specificando la causale «contributo per le spese di funzionamento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 2010».
Sulla base dei dati sui contratti stipulati, DigitPA predispone semestralmente il resoconto dei contributi dovuti e di quelli riscossi nel semestre precedente e lo invia alle amministrazioni contraenti ai fini del pagamento di eventuali conguagli. 7. Indebiti versamenti.
In caso di versamento di contribuzioni non dovute ovvero versate in misura superiore a quella dovuta, e' possibile presentare a DigitPA un'istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa. 8. Riscossione coattiva e interessi di mora.
Il mancato pagamento della contribuzione dovuta secondo le modalita' previste dal presente provvedimento comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante iscrizione a ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente. 9. Fase transitoria.
Sono tenute al versamento del contributo entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare, i soggetti indicati al precedente punto 2, che abbiano sottoscritto contratti nel periodo fra l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri stesso (7 luglio 2010) e la data di pubblicazione della presente circolare, anche se il parere e' stato rilasciato prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
L'invio di copia del contratto stipulato e il versamento del contributo dovranno essere effettuati con le stesse modalita' previste nei precedenti punti 5 e 6.
Roma, 19 ottobre 2011

Il Presidente: Beltrame
 
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