Gazzetta n. 283 del 5 dicembre 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 settembre 2011
Organizzazione interna dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, recante «Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti», convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza», e successive modificazioni ed integrazioni, che all'art. 8 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio civile;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2003, e successive modificazioni, recante «Riorganizzazione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri», che prevede l'articolazione del suddetto Ufficio in due Uffici ed undici Servizi;
Visto il decreto in data 12 dicembre 2003 del Ministro per i rapporti con il Parlamento, delegato in materia di servizio civile, che, in attuazione dell'art. 4, comma 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2003, definisce l'organizzazione interna dell'Ufficio nazionale per il servizio civile individuando le competenze dei singoli Servizi nell'ambito dei due Uffici;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice dell'ordinamento militare» ed in particolare l'art. 1929 che disciplina la sospensione del servizio obbligatorio di leva e le ipotesi di ripristino;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° marzo 2011 concernente la ricognizione e ridefinizione dell'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'art. 28, comma 3 che prevede l'articolazione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile in non piu' di due Uffici e nove Servizi;
Visto l'art. 43 del sopra citato decreto del 1° marzo 2011 che prevede, ove necessario, l'adozione, entro sessanta giorni dall'emanazione dello stesso, di decreti di organizzazione interna delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto altresi' l'art. 4, comma 1, del medesimo decreto del 1° marzo 2011 che demanda ai Ministri o Sottosegretari interessati le modifiche dell'organizzazione interna delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri affidate alla responsabilita' di Ministri o Sottosegretari;
Ravvisata la necessita' di adeguare l'organizzazione interna dell'Ufficio nazionale per il servizio civile alla previsione di cui all'art. 28 del richiamato decreto del 1° marzo 2011 e procedere ad una nuova ripartizione delle competenze da attribuire ai due Uffici e ai nove Servizi anche alla luce della sospensione della leva obbligatoria disposta dal sopra richiamato decreto legislativo n. 66 del 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Carlo Amedeo Giovanardi sono state delegate le funzioni in materia di servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77;
Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1
Ufficio nazionale per il servizio civile

1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, di seguito denominato Ufficio nazionale, costituisce struttura generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera p) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011.
 
Art. 2
Funzioni dell'Ufficio nazionale

1. L'Ufficio nazionale e' la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri che opera in materia di servizio civile nazionale e di obiezione di coscienza. In particolare cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, nonche' la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento e il controllo, elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale. L'Ufficio nazionale cura, altresi', la programmazione finanziaria e la gestione amministrativa e contabile del Fondo nazionale per il servizio civile e tratta il contenzioso nelle materie di propria competenza. L'Ufficio nazionale svolge, inoltre, i compiti inerenti l'obiezione di coscienza.
 
Art. 3
Organizzazione dell'Ufficio nazionale

1. L'Ufficio nazionale, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, si articola in due Uffici di livello dirigenziale generale e in nove Servizi, organizzati secondo quanto previsto negli articoli seguenti.
 
Art. 4
Il Capo dell'Ufficio nazionale

1. Il Capo dell'Ufficio nazionale, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, e' responsabile della funzionalita' dell'Ufficio nazionale e della utilizzazione ottimale delle risorse assegnate, coordina l'attivita' delle strutture a livello dirigenziale e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Ministro o Sottosegretario delegato, in relazione agli obiettivi fissati.
2. Il Capo dell'Ufficio nazionale, che si avvale di una propria segreteria, cura i rapporti con il Segretario generale e con gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, partecipando alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il Segretario generale.
3. Nei casi di assenza o impedimento del Capo dell'Ufficio nazionale, le funzioni vicarie sono svolte dal dirigente preposto ad uno degli Uffici di livello dirigenziale generale con maggiore anzianita' nella qualifica, ovvero sono attribuite con provvedimento del Ministro o Sottosegretario delegato ovvero del Segretario generale, su proposta del Capo dell'Ufficio nazionale.
4. In assenza del dirigente preposto ad uno degli Uffici di livello dirigenziale generale, la direzione e' temporaneamente assunta dal Capo dell'Ufficio nazionale.
 
Art. 5
Servizio comunicazione

1. Il Servizio Comunicazione opera alle dirette dipendenze del Capo dell'Ufficio nazionale e cura:
a) il coordinamento delle attivita' di comunicazione dell'Ufficio nazionale e fornisce indicazioni in materia di comunicazione sul servizio civile nazionale alle Regioni e Province autonome;
b) la promozione del servizio civile nazionale e delle sue finalita';
c) i rapporti con le Amministrazioni pubbliche e gli Enti pubblici in materia di comunicazione;
d) i rapporti con la stampa e i media;
e) le relazioni con il pubblico, fornendo agli utenti tutte le informazioni sul servizio civile nazionale, attraverso l'URP e il call-center anche in raccordo con il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
f) l'ideazione, il coordinamento, l'attivita' redazionale e l'aggiornamento del sito web;
g) la progettazione e l'organizzazione delle campagne informative annuali, in collaborazione con il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i competenti uffici delle amministrazioni interessate, di cui all'art. 8, comma 2, lettera g) della legge 8 luglio 1998, n. 230;
h) la promozione e l'organizzazione di convegni ed altri eventi pubblici aventi ad oggetto il servizio civile nazionale;
i) l'ideazione e la realizzazione di materiale divulgativo e di comunicazione in formato elettronico e cartaceo sul servizio civile nazionale;
l) le attivita' connesse all'autorizzazione per l'utilizzo del logo dell'Ufficio nazionale e per il suo corretto impiego da parte degli enti iscritti agli albi di servizio civile nonche' le attivita' relative all'ideazione e diffusione di prodotti recanti il logo;
m) la comunicazione interna dell'Ufficio nazionale;
n) la predisposizione per il Parlamento della annuale «Relazione sulla organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile» di cui all'art. 20, della legge 8 luglio 1998, n. 230, in collaborazione con gli Uffici, i Servizi, le Regioni e le Province autonome.
 
Art. 6
Ufficio per il coordinamento del servizio civile nazionale

1. L'Ufficio per il coordinamento del servizio civile nazionale cura:
a) la definizione dei criteri per l'iscrizione degli enti agli albi di servizio civile e le attivita' connesse alle procedure di accreditamento dei medesimi enti;
b) la definizione dei criteri per la redazione, presentazione e valutazione dei progetti di servizio civile nazionale e le attivita' connesse alle procedure di selezione dei progetti;
c) la definizione delle modalita' di svolgimento del servizio civile nazionale e le attivita' connesse all'assegnazione e gestione dei volontari;
d) la programmazione annuale del servizio civile nazionale in relazione alle risorse finanziarie disponibili nonche' la definizione dei criteri per le attivita' di monitoraggio, verifica e controllo dei progetti di servizio civile nazionale;
e) la programmazione ed esecuzione del piano annuale delle verifiche sulla efficiente gestione del servizio civile nazionale e sulla corretta realizzazione dei progetti;
f) l'individuazione dei contenuti della formazione dei volontari e degli operatori degli enti nonche' la programmazione ed il monitoraggio delle attivita' di formazione;
g) i rapporti con le Amministrazioni pubbliche e con gli Enti pubblici, nonche' con le Regioni e le Province autonome relativamente alle competenze stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77;
h) gli adempimenti relativi all'obiezione di coscienza, nonche' le eventuali attivita' previste dall'art. 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all'art. 1929 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
 
Art. 7
Articolazione dell'Ufficio per il coordinamento
del servizio civile nazionale

1. L'Ufficio per il coordinamento del servizio civile nazionale si articola in quattro Servizi:
a) Servizio accreditamento e progetti;
b) Servizio assegnazione e gestione;
c) Servizio programmazione, monitoraggio e controllo;
d) Servizio formazione.
2. Il Servizio accreditamento e progetti cura:
a) la definizione dei criteri per l'iscrizione degli enti agli albi di servizio civile, gli adempimenti relativi alle procedure di accreditamento degli enti presso l'albo nazionale nonche' la tenuta dell'albo nazionale;
b) la definizione dei criteri per la redazione, presentazione e valutazione dei progetti di servizio civile e le attivita' istruttorie finalizzate alla valutazione dei progetti presentati dagli enti iscritti all'albo nazionale;
c) la predisposizione dei bandi per l'avvio al servizio di volontari da impiegare in progetti presentati dagli enti iscritti agli albi di servizio civile, nonche' in progetti presentati a norma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e dell'art. 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernenti il servizio di accompagnamento dei grandi invalidi e ciechi civili;
d) i rapporti con le Amministrazioni pubbliche e con gli Enti pubblici nonche' i rapporti con le Regioni e Province autonome relativamente alle competenze stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per quanto concerne le attivita' del Servizio;
e) la predisposizione, d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile, di progetti relativi alla ricerca e sperimentazione di forme di difesa civile non armata e non violenta di cui all'art. 8, comma 2, lettera e) della legge 8 luglio 1998, n. 230;
f) la stipula delle convenzioni con Amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati per l'impiego degli obiettori di coscienza, di cui all'art. 8, comma 2, lettera b) della legge 8 luglio 1998, n. 230, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articoli 2097 e seguenti, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, nonche' la tenuta dell'albo degli enti convenzionati.
3. Il Servizio assegnazione e gestione cura:
a) la definizione delle modalita' di svolgimento del servizio civile nazionale;
b) la verifica del possesso in capo ai volontari, selezionati dagli enti di servizio civile, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e le attivita' connesse all'avvio al servizio dei volontari;
c) le attivita' relative alla gestione dei volontari in servizio, ivi compresi i subentri, le rinunce, le interruzioni dal servizio e le assenze a diverso titolo, nonche' i procedimenti sanzionatori instaurati nei confronti dei volontari;
d) il rilascio degli attestati ai volontari a conclusione del servizio;
e) i rapporti con le Amministrazioni pubbliche e con gli Enti pubblici, nonche' i rapporti con le Regioni e Province autonome relativamente alle competenze stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per quanto concerne le attivita' del Servizio;
f) la trattazione delle istanze di rinuncia allo status di obiettore di coscienza;
g) gli adempimenti concernenti la definizione delle posizioni coscrizionali degli obiettori di coscienza tuttora pendenti nonche' dei procedimenti instaurati dagli obiettori di coscienza relativi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infortuni occorsi durante il servizio di leva;
h) la tenuta della lista degli obiettori di coscienza;
i) gli adempimenti, previsti dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articoli 2097 e seguenti, relativi all'ammissione al servizio sostitutivo di leva nonche' all'avvio e gestione degli obiettori di coscienza in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva.
4. Il Servizio Programmazione, Monitoraggio e Controllo cura:
a) gli studi, la documentazione, le analisi e le elaborazioni statistiche sul servizio civile nazionale;
b) la programmazione annuale del servizio civile nazionale in Italia e all'estero in relazione alle risorse finanziarie disponibili;
c) la definizione dei criteri per le attivita' di monitoraggio, verifica e controllo dell'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale;
d) la predisposizione ed esecuzione del programma annuale delle verifiche presso gli enti iscritti all'albo nazionale sul corretto impiego dei volontari in servizio civile e sulla puntuale realizzazione dei progetti;
e) i procedimenti sanzionatori instaurati nei confronti degli enti iscritti all'Albo nazionale;
f) i rapporti con le Amministrazioni pubbliche e con gli Enti pubblici, nonche' i rapporti con le Regioni e le Province autonome relativamente alle competenze stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per quanto concerne le attivita' del Servizio;
g) l'attivita' volta a verificare il corretto impiego degli obiettori di coscienza nonche' il rispetto delle convenzioni da parte degli enti, prevista dall'art. 8, comma 2, lettera d) della legge 8 luglio 1998, n. 230, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva.
5. Il Servizio Formazione cura:
a) l'individuazione dei contenuti e delle modalita' della formazione dei volontari impiegati in progetti di servizio civile nazionale e degli operatori degli enti di servizio civile;
b) la definizione degli standard qualitativi della formazione;
c) la promozione e il coordinamento delle attivita' di formazione degli operatori degli enti di servizio civile con organizzazione di giornate di studio, seminari e corsi di formazione;
d) gli adempimenti istruttori finalizzati alla erogazione dei contributi per la formazione;
e) il monitoraggio sull'andamento della formazione generale erogata ai volontari di servizio civile e sul rispetto degli standard richiesti;
f) i rapporti con le universita', gli istituti scolastici, gli ordini professionali, le associazioni di categoria ed altri soggetti pubblici e privati ai fini del riconoscimento, in favore dei volontari, di crediti formativi e di altri benefici;
g) i rapporti con le Amministrazioni pubbliche e con gli Enti pubblici, nonche' i rapporti con le Regioni e Province autonome relativamente alle competenze stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per quanto concerne le attivita' del Servizio;
h) l'attivita' volta a promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori di coscienza, prevista dall'art. 8, comma 2, lettera c) della legge 8 luglio 1998, n. 230, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva.
 
Art. 8
Ufficio organizzazione e risorse

1. L'Ufficio organizzazione e risorse cura:
a) la programmazione finanziaria, la gestione amministrativa e contabile del Fondo nazionale per il servizio civile e il rendiconto annuale della gestione;
b) il controllo di gestione, controllo strategico e sistema di valutazione della dirigenza;
c) la gestione del personale;
d) la gestione e il funzionamento del sistema informatico, la gestione e la sicurezza delle reti e delle banche dati;
e) le attivita' di protocollo e coordinamento dell'archivio;
f) il servizio di vigilanza e il centralino;
g) le questioni di carattere legale, con riferimento alla predisposizione di schemi di provvedimenti normativi, all'interpretazione ed applicazione della normativa vigente nonche' alla trattazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali riguardanti le materie di competenza dell'Ufficio nazionale.
 
Art. 9
Articolazione dell'Ufficio organizzazione e risorse

1. L'Ufficio organizzazione e risorse si articola in quattro Servizi:
a) Servizio amministrazione e bilancio;
b) Servizio personale e affari generali;
c) Servizio affari legali e contenzioso;
d) Servizio informatica.
2. Il Servizio amministrazione e bilancio cura:
a) la programmazione finanziaria del servizio civile nazionale, le previsioni di spesa per il servizio civile nazionale e per il funzionamento dell'Ufficio nazionale;
b) la predisposizione degli ordinativi di pagamento per le obbligazioni assunte verso terzi e per le somme spettanti agli enti;
c) gli adempimenti connessi al trattamento economico dei volontari impiegati in progetti di servizio civile nazionale;
d) l'espletamento delle procedure contrattuali, la predisposizione degli schemi di contratto per l'acquisizione di beni e servizi, le attivita' del consegnatario;
e) la gestione finanziaria, il controllo delle procedure di spesa, la predisposizione del rendiconto annuale della contabilita' speciale, i rapporti con gli organi di controllo;
f) il trattamento economico accessorio del personale, i compensi da corrispondere ai consulenti di cui si avvale l'Ufficio nazionale nonche' il trattamento economico di missione in Italia e all'estero;
g) la conduzione degli immobili in uso e relativa manutenzione degli impianti;
h) la predisposizione degli ordinativi di pagamento per le somme spettanti agli obiettori di coscienza, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva.
3. Il Servizio personale e affari generali cura:
a) le attivita' di carattere giuridico-amministrativo relative al personale;
b) la gestione del personale;
c) le relazioni sindacali;
d) le attivita' di aggiornamento e formazione del personale in servizio;
e) la elaborazione del conto annuale e della relativa relazione;
f) il controllo di gestione;
g) l'attivita' di supporto alla predisposizione della direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione;
h) il sistema di valutazione della dirigenza e gestione degli incarichi dirigenziali;
i) gli adempimenti di competenza in materia di sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;
j) il servizio di vigilanza e il centralino;
k) le funzioni di segreteria della Consulta Nazionale per il Servizio Civile e di altri organismi collegiali ove costituiti;
l) il coordinamento delle attivita' di protocollo, di classificazione e di conservazione degli atti.
4. Il Servizio affari legali e contenzioso cura:
a) l'elaborazione e la formulazione degli schemi dei provvedimenti legislativi e regolamentari in materia di servizio civile nazionale nonche' l'esame di quelli predisposti da altre amministrazioni dello Stato;
b) la risoluzione di questioni sull'interpretazione ed applicazione delle disposizioni di leggi vigenti;
c) i rapporti dell'Ufficio nazionale con il Parlamento e gli organi consultivi;
d) i ricorsi amministrativi e giurisdizionali riguardanti le materie di competenza dell'Ufficio nazionale;
e) la trattazione delle iniziative extragiudiziali e delle questioni giuridiche di interesse dell'Ufficio nazionale;
f) la tenuta della documentazione originale sul servizio civile nazionale con particolare riferimento alle normative e agli atti regolamentari.
5. Il Servizio informatica cura:
a) la gestione ed il funzionamento del sistema informatico in dotazione all'Ufficio nazionale;
b) la gestione e la sicurezza delle banche-dati;
c) la gestione e la manutenzione delle reti interne ed esterne;
d) la gestione del sito intranet dell'Ufficio nazionale.
 
Art. 10
Personale

1. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'assegnazione di personale all'Ufficio nazionale, d'intesa con il Ministro o Sottosegretario delegato, nell'ambito delle previsioni di organico indicate nelle tabelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003.
2. L'Ufficio nazionale puo' avvalersi di personale di prestito, nei limiti fissati dalla tabella D allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 e, con oneri a carico del Fondo nazionale per il servizio civile, di consulenti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
 
Art. 11
Norme finali

1. Sono abrogati il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2003 e il decreto del Ministro per i rapporti con il Parlamento in data 12 dicembre 2003.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 15 settembre 2011

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
Giovanardi

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2011 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 19, foglio 313
 
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