Gazzetta n. 284 del 6 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 18 novembre 2011
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Osco» o «Terre degli Osci».


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1995, e successive modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la Indicazione Geografica Tipica dei vini «Osco» o «Terre degli Osci» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata Regione Molise e il relativo parere favorevole, intesa ad ottenere la modifica della Indicazione Geografica Tipica dei Vini «Osco» o «Terre degli Osci» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 195 del 23 agosto 2011;
Vista l'istanza avverso al sopracitato parere ed alla relativa proposta del disciplinare di produzione presentata dalla Euro-ortofrutticola del Trigno Soc. Coop. - San Salvo (CH) ed altri, intesa ad ottenere la possibilita' di vinificare anche nell'ambito delle provincie limitrofe alla zona di vinificazione delimitata dall'art. 5 del disciplinare di che trattasi;
Visto il parere del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, espresso nella riunione del 15 novembre 2011, favorevole all'accoglimento della suddetta istanza;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a IGT «Osco» o «Terre degli Osci» in conformita' ai pareri espressi dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione dei vini a IGT «Osco» o «Terre degli Osci», riconosciuto con decreto ministeriale 4 novembre 1995, e successive modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012.
 
Art. 2

1. I soggetti che intendono rivendicare gia' a partire dalla vendemmia 2011 i vini a IGT «Osco» o «Terre degli Osci», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la IGT in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 3

1. A titolo di aggiornamento, all'allegato «A» sono riportati i codici delle tipologie dei vini a Indicazione Geografica Tipica dei Vini «Osco» o «Terre degli Osci», di cui all'art. 18, comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010.
 
Art. 4

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Indicazione Geografica Tipica dei Vini «Osco» o «Terre degli Osci» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari
 
Annesso
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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